Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attivita' termali ed idropiniche, nonche' per iniziative di promozione e commercializzazione delle attivita' turistico - termali.(1)

Numero della legge: 61
Data: 16 settembre 1983
Numero BUR: 28
Data BUR: 10/10/1983

L.R. 16 Settembre 1983, n. 61
Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attivita' termali ed idropiniche, nonche' per iniziative di promozione e commercializzazione delle attivita' turistico - termali.(1)


Art. 1
(Finalita')

La Regione Lazio, in conformita' agli obiettivi programmatici e di riequilibrio territoriale, economico e sociale ed agli indirizzi di cui al successivo Art. 2, promuove lo sviluppo, il potenziamento ed il miglioramento delle attivita' termali ed idropiniche, anche nei connessi aspetti afferenti la promozione e la commercializzazione, nonche' dei complessi termali e degli impianti ed attrezzature complementari al termalismo, ubicati nel territorio regionale.


Art. 2 (1a)
(Programmi di intervento)

Il piano regionale del settore delle acque minerali e termali di cui all' Art. 36 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90, sara' redatto entro due anni dalla pubblicazione della presente legge. Entro quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva le direttive generali per i programmi annuali e poliennali di intervento che determinano:
a) gli obiettivi e i criteri dell' intervento regionale;
b) le destinazioni e le priorita' territoriali;
c) le tipologie strutturali preferenziali;
d) i criteri per la ripartizione degli stanziamenti;
e) le dimensioni massime globali delle iniziative. In conformita' alle direttive generali di cui al precedente comma, entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari e le organizzazioni di categoria degli esercenti i complessi termali e degli albergatori maggiormente rappresentative a livello regionale, su proposta dell' assessore regionale al turismo, previo parere degli assessori regionali alla sanita' ed all' industria e artigianato, delibera sulle singole proposte.
La deliberazione della Giunta regionale indica la ripartizione degli stanziamenti di bilancio per l' anno in corso, i criteri per l' accoglimento delle domande e per la graduazione del contributo in conto capitale relativamente a ciascuna tipologia di iniziativa, la elencazione delle singole iniziative ammesse a contributo con la fissazione dei tempi di realizzazione. Il provvedimento e' comunicato, in copia, al richiedente dall' assessorato regionale al turismo.


Art. 3
(Interventi)

Le finalita' indicate al precedente Art. 1 vengono perseguite attraverso interventi diretti a realizzare e a sostenere le seguenti iniziative:
a) ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento di falde acquifere mineralizzate atte all' impiego termale, per la determinazione delle consistenze estrattive e per la individuazione delle aree di sfruttamento;
b) nuove captazioni, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;
c) impianti ed opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;
d) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento, miglioramento ed ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi quelli dotati di strutture paratermali quali quelle fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche;
e) costruzione, trasformazione, ampliamento, miglioramento ed ammodernamento di strutture ricettive a servizio diretto
degli stabilimenti termali, comprese nell' area termale;
f) realizzazione di strutture per l' impiego del tempo libero comprese le attrezzature congressuali, piscine termali, nonche' opere di sistemazione di parchi, giardini e di rimboschimento nell' ambito dei complessi termali;
g) realizzazione di iniziative di commercializzazione in Italia e nei paesi extra comunitari dell' offerta dei servizi termali del Lazio forniti dai soggetti indicati al successivo Art. 4;
h) incentivazione della diffusione della pratica termale, razionalizzazione dei flussi dei curandi e incremento dei flussi turistico - termali anche attraverso specifiche iniziative di promozione della domanda dei servizi offerti dai complessi termali operanti nella Regione;
i) promozione di iniziative idonee a far conoscere ed a valorizzare le localita' regionali termali al fine di consentire un piu' razionale sfruttamento delle caratteristiche peculiari delle terme, unitamente al patrimonio artistico, storico, culturale, naturalistico, ambientale e folkloristico della zona.
Sono escluse dalle provvidenze della presente legge le opere che debbono essere realizzate in adempimento di obblighi contemplati nelle singole convenzioni << accessive >> agli atti di concessione, nonche' le opere mobili o immobili per l' imbottigliamento e la commercializzazione delle acque da tavola.
Le opere ammesse al contributo devono prevedere il superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell' Art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.


Art.4 (2)
(Soggetti e priorita')

I benefici di cui alla presente legge sono attribuiti ai soggetti sottoelencati, su domanda del titolare della concessione mineraria o del gestore del complesso termale oppure su domanda congiunta, sempreche' sia dimostrata l' esistenza di valida concessione mineraria, secondo il seguente ordine di priorita':
1) comuni, province e loro consorzi, nonche' imprese pubbliche od a prevalente partecipazione pubblica che abbiano sede nella Regione, con preferenza per quelli che gestiscono direttamente impianti termali ed idropinici;
2) imprese a partecipazione pubblica che abbiano sede nella Regione;
3) imprese private in qualunque forma costituite che abbiano sede nella Regione.
Nel caso di domanda presentata congiuntamente, ferma restando l' applicabilita' dei benefici riservati ai soggetti di cui al precedente primo comma, punto 1), deve essere indicato contestualmente il soggetto preposto all' esecuzione delle opere e destinatario di eventuali benefici concessi dalla Regione.
Nel caso di domanda presentata dal gestore del complesso termale, deve risultare esplicito assenso del concessionario alla esecuzione delle opere nonche' alla erogazione dei benefici eventualmente concessi dalla Regione direttamente al gestore che ha realizzato la iniziativa.
Nel caso di domanda presentata dal titolare della concessione mineraria deve risultare esplicito assenso del gestore all' esecuzione delle opere nel rispetto dei capitolati e delle clausole delle convenzioni in atto; ove tale assenso sia negato e nel caso di silenzio da parte del gestore la Giunta regionale, su domanda del titolare della concessione, puo' autorizzare l' esecuzione delle opere.
Se il gestore rifiuta l' esercizio delle opere realizzate dal titolare della concessione ed assentite dalla Regione, il concessionario subentra di diritto nella gestione delle medesime.
Nel caso di domande presentate ai sensi dei precedenti commi, vengono prese in considerazione in via prioritaria quelle presentate congiuntamente e quindi quelle presentate dal titolare della concessione mineraria; non e' consentito il cumulo di domande per il medesimo complesso termale.
I benefici della presente legge possono, a domanda, essere estesi in favore dei comuni che intendano realizzare le opere di cui al precedente articolo 3 a servizio diretto degli stabilimenti termali, nell' ambito dell' area termale individuata negli strumenti urbanistici vigenti, anche a prescindere dal possesso di concessione mineraria e sempreche' sia accertata la sussistenza nell' area termale suindicata di fonti termali oggetto di regolare concessione


Art. 5
(Benefici)

I benefici di cui alla presente legge sono costituiti da contributi annuali per le opere indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente Art. 3 e da contributi in conto capitale secondo quanto disposto dal successivo Art. 7.
Per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere g) ed h) dello stesso Art. 3, vengono concessi i contributi << una tantum >> sulle spese previste e documentate con le modalita' di cui al successivo Art. 8.


Art. 6
(Contributi annuali)

I contributi annuali vengono erogati dalla Regione nella misura massima del 10 per cento da calcolarsi sul 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, sulla base del vigente prezziario regionale, per l' esecuzione delle iniziative di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente Art. 3 e con esclusione di qualsiasi variazione di spesa.
Qualora si tratti di opere o iniziative intraprese direttamente dai comuni, province, loro consorzi o associazioni, ovvero da societa' a prevalente partecipazione pubblica, i contributi annuali sono elevati alla misura massima del 12 per cento da calcolarsi sul 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. La durata dei contributi annuali e' fissata in anni quindici.
I contributi annuali sono corrisposti ad opere ultimate direttamente ai richiedenti in rate annuali posticipate. I contributi possono essere scontati presso gli istituti finanziari, previa cessazione di credito, e possono venire corrisposti direttamente agli istituti di credito indicati dagli interessati in concorso interessi dovuti per eventuali mutui contratti o da contrarre.
Su richiesta del beneficiario e con apposito decreto di liquidazione, le annualita' del contributo possono essere corrisposte dalla Regione Lazio in una unica soluzione attualizzate al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del provvedimento medesimo.


Art. 7
(Contributi in conto capitale)

I contributi in conto capitale riservati ai soggetti di cui al punto 1) dell' Art. 4 vengono erogati dalla Regione nella misura massima del 10 per cento da calcolarsi sul 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Tali contributi, relativi alle opere previste dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente Art. 3, sono erogati per il 50 per cento alla consegna dei lavori, per il 40 per cento al raggiungimento della quota pari al 60 per cento dell' importo contrattuale dei lavori e per il restante 10 per cento all' atto dell' approvazione del certificato di collaudo.
Per tali agevolazioni e' esclusa qualsiasi variazione di spesa.


Art. 8
(Contributi << una tantum >>)

I contributi per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere g) ed h) del precedente Art. 3 sono concessi, nella misura massima del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile nel relativo provvedimento di concessione.
L' erogazione di detti contributi avverra' al momento della presentazione dei documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell' iniziativa ammessa.


Art. 9
(Non cumulabilita' delle provvidenze)

Non e' consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle disposte dallo Stato, da altri enti pubblici o da altre leggi regionali.


Art. 10
(Presentazione e istruttoria delle domande)

Le domande per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli 6 e 7 devono essere presentate in carta legale alla Regione Lazio - Assessorato al turismo, nel termine perentorio del 30 novembre dell' anno precedente e, relativamente al primo anno di attuazione, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della presente legge. Copia delle domande, corredate dalla documentazione di cui al successivo Art. 11, deve essere contestualmente presentata al comune nel cui territorio e' localizzata l' iniziativa.
Il comune provvede all' istruttoria delle domande e a tal fine acquisisce il parere dell' ente turistico periferico e dell' amministrazione provinciale competenti per territorio e, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, trasmette alla Regione documentata relazione, approvata dalla giunta comunale, sull' opportunita' dell' iniziativa e sulla sua rispondenza al raggiungimento delle finalita' previste dalla presente legge.
Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, la Regione puo' decidere sulle domande anche in assenza di tali pareri.
Per la definizione delle domande non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.


Art. 11
(Domande relative alle opere)

Le domande per le provvidenze di cui ai precedenti articoli 6 e 7 devono essere corredate dai seguenti documenti:
1) progetto, anche di massima, delle opere da integrare successivamente con le documentazioni previste dalle attuali norme di legge per eseguire le opere medesime e dall' approvazione, ove richiesta, ai sensi della legge mineraria vigente; (3)
2) relazione tecnica ed illustrativa sulle finalita' delle opere e la loro specifica destinazione, atta a dimostrare l' interesse turistico, medico, economico e sociale delle opere stesse;
3) computo metrico estimativo preventivo, analitico, suddiviso per categorie di lavori, atto a determinare esattamente quantita' e costi; le previsioni del suddetto computo metrico devono trovare esatta rispondenza negli elaborati tecnici nonche' nei prezzari regionali, in quanto applicabili; (3)
4) dichiarazione resa sotto la responsabilita' del richiedente indicante la previsione sulle date di inizio e fine lavori, le eventuali altre richieste di provvidenze avanzate presso lo Stato o altri enti pubblici per le medesime opere e la piena ed incondizionata accettazione delle condizioni cui la presente legge subordina la erogazione delle provvidenze stesse;
5) planimetria in scala non superiore a 1: 1000, corredata da idonea documentazione illustrativa anche fotografica, vistata dal sindaco del comune, che riproduca l' esatta situazione dello stato dei luoghi relativi al complesso termale prima dell' inizio dei lavori, ivi compresa la situazione di eventuali parchi, giardini e piscine per la balneazione;
6) relazione tecnica ed illustrativa dell' esatta condizione dei beni esistenti e delle relative necessita' nonche un piano finanziario con l' indicazione delle disponibilita' e delle fonti di reperimento dei mezzi occorrenti per la realizzazione dell' iniziativa. (3)
La Regione si riserva la facolta' di eseguire periodici controlli prima, durante e dopo l' effettuazione dei lavori, nonche', in ogni forma, il controllo sugli avvenuti acquisti dei beni ammessi al contributo.


Art. 12
(Domande relative alle iniziative di commercializzazione)

Le domande per le provvidenze di cui al precedente Art. 8 devono essere presentate alla Regione Lazio - Assessorato al turismo, entro il termine del 30 novembre dell' anno precedente corredate dai seguenti documenti:
1) relazione tecnica ed illustrativa sulle finalita' dell' iniziativa, atta a dimostrare l' interesse economico relativo allo sviluppo turistico - termale;
2) parere dell' ente turistico periferico e dell' amministrazione provinciale competenti per territorio, da rendere entro sessanta giorni dalla richiesta, sulla rispondenza dell' iniziativa al raggiungimento delle sue finalita'; trascorso il sopracitato termine la domanda potra' essere accolta anche in assenza di tali pareri;
3) dettagliato preventivo di spesa;
4) per le imprese pubbliche, a partecipazione pubblica o private di cui al precedente Art. 4, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti, per il destinatario del contributo, il possesso della necessaria capacita' economica e l' impegno ad effettuare la iniziativa ove il contributo richiesto venga concesso.


Art. 13
(Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi)

Nel provvedimento di concessione di benefici, accordati ai sensi della presente legge, deve essere inserita clausola esplicita e determinante l' obbligo per il beneficiario di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione degli impianti o delle opere che in quella successiva del loro esercizio, per tutto il tempo in cui l' imprenditore beneficia delle agevolazioni concesse dalla Regione.
In relazione alle infrazioni al suddetto obbligo la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, potra' adottare le opportune misure fino alla revoca dei benefici stessi e, ai sensi del terzo comma dell' Art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva, potra' decidere la esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni da parte della Regione.


Art. 14
(Vincolo di destinazione)

I beneficiari delle agevolazioni accordate ai sensi della presente legge per l' effettuazione delle opere di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del secondo comma del precedente Art. 3 debbono obbligarsi, mediante apposito vincolo da trascriversi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, a mantenere la continuita' della destinazione dell' opera realizzata per la durata di anni quindici.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, puo' autorizzare la cancellazione del vincolo quando abbia accertato la sopravvenuta impossibilita' o non convenienza del mantenimento della destinazione in oggetto.
Nel caso in cui, senza autorizzazione, venga modificata la destinazione dell' immobile, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, dispone la revoca del contributo e la sua restituzione con gli interessi al tasso bancario medio per il periodo in cui e' stato beneficiato il contributo.


Art. 15
(Controlli tecnici in corso d' opera e finali)

Il settore provinciale opere e lavori pubblici della Regione Lazio esegue collaudi in corso di opera, e in ogni caso, gli accertamenti tecnici necessari. Effettua inoltre un sopralluogo alle opere eseguite, a seguito del quale viene redatto un verbale di collaudo definitivo da cui risulti la loro conformita' rispetto ai progetti finanziati e la spesa effettivamente sostenuta. Sulle basi di tali atti vengono effettuate le erogazioni delle provvidenze mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.


Art. 16
(Azioni promozionali)

Le iniziative idonee a promuovere la domanda interna ed esterna dei servizi termali offerti nell' ambito della regione, nonche' la partecipazione o la predisposizione di congressi, convegni, studi, ricerche, dati statistici, pubblicazioni e tutto quanto compreso nell' attivita' promozionale, vengono svolte dalla Regione Lazio direttamente o attraverso l' affidamento di specifiche realizzazioni ad enti pubblici e privati specializzati.
La Giunta regionale, in caso di affidamento di iniziative a soggetti pubblici o privati specializzati, acquisisce, prima di procedere alla liquidazione delle somme dovute, tutta la documentazione di spesa necessaria. La promozione all' estero delle iniziative ed attivita' turistico - termali indicate nella presente legge verra' effettuata nella osservanza delle disposizioni dell' Art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 648.


Art. 17
(Progetti speciali)

La Regione interviene mediante contributi << una tantum >> per il finanziamento delle opere e delle iniziative di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente Art. 3 relative a progetti speciali per lo sviluppo del turismo termale nell' osservanza delle norme della presente legge.
A tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera un programma straordinario di interventi con l' indicazione:
a) degli obiettivi e dei criteri dell' intervento regionale;
b) dei criteri per la ripartizione degli stanziamenti;
c) delle opere e delle iniziative da ammettere a contributo con la fissazione della misura dei contributi e dei tempi di realizzazione.
I contributi di cui al presente Art. vengono corrisposti nella misura massima del 40 per cento da calcolarsi sul 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, con esclusione di qualsiasi variazione di spesa.
Qualora si tratti di opere ed iniziative intraprese dai soggetti di cui al punto 1) del precedente Art. 4 i contributi sono elevati alla misura massima del 50 per cento da calcolarsi sul 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Tali contributi sono erogati per il 50 per cento alla consegna dei lavori, per il 40 per cento al raggiungimento della quota pari al 60 per cento dell' importo contrattuale dei lavori e per il restante 10 per cento all' atto dell' approvazione del certificato di collaudo di regolare esecuzione dei lavori.
Ai fini del presente Art. non si applicano i termini di presentazione delle domande di cui al precedente Art. 10.


Art. 18
(Oneri finanziari)

Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di L. 10.450 milioni di cui L. 2.450 milioni per l' anno 1983, L. 4.000 milioni per l' anno 1984 e L. 4.000 milioni per l' anno 1985 ripartita come segue:
a) L. 500 milioni per l' anno 1983, L. 1.000 milioni per l' anno 1984 e L. 1.000 milioni per l' anno 1985 per contributi in conto capitale di cui al precedente Art. 7;
b) L. 100 milioni per l' anno 1983, L. 100 milioni per l' anno 1984 e L. 100 milioni per l' anno 1985 per la realizzazione degli interventi di commercializzazione di cui al precedente Art. 8;
c) L. 300 milioni per l' anno 1983, L. 400 milioni per l' anno 1984 e L. 400 milioni per l' anno 1985 per la realizzazione degli interventi promozionali di cui al precedente Art. 16;
d) L. 1.550 milioni per l' anno 1983, L. 2.500 milioni per l' anno 1984 e L. 2.500 milioni per l' anno 1985 per contributi annuali di cui al precedente Art. 6. La spesa per l' anno 1983 di cui al primo comma sara' iscritta in termini di competenza nei seguenti capitoli di spesa che sono istituiti nel bilancio di previsione regionale per l' anno medesimo: capitolo n. 23501 - contributi annuali per la realizzazione delle opere previste alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell' Art. 3 della presente legge L. 1.550 milioni;
capitolo n. 23001 - contributi per iniziative di promozione del turismo termale L. 300.000.000;
capitolo n. 23002 - contributi per iniziative di commercializzazione dell' offerta di turismo termale lire 100.000.000;
capitolo n. 23502 - contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere previste alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell' Art. 3 della presente legge lire 500.000.000.
Alla copertura finanziaria della suddetta spesa complessiva prevista da L. 10.450 milioni si fara' fronte mediante utilizzazione di quota parte degli stanziamenti di competenza iscritti al capitolo n. 25802, lettera i), quanto a L. 2.450 milioni per l' esercizio 1983, quanto a L. 4.000 milioni per l' esercizio 1984 e qu
anto a L. 4.000 milioni per l' esercizio 1985.


Art. 19
(Oneri finanziari per progetti speciali)

Per la realizzazione delle iniziative previste dal precedente Art. 17 e' autorizzata, per il triennio 1983- 1985 la spesa complessiva di L. 50.000 milioni cosi' ripartita:
per l' anno 1983 L. 15.000 milioni; per l' anno 1984 L. 15.000 milioni;
per l' anno 1985 L. 20.000 milioni per contributi << una tantum >> per la realizzazione delle opere ed iniziative di cui all' Art. 17 della presente legge, previste da progetti speciali per lo sviluppo del turismo termale regionale.
La spesa per gli anni 1983 e successivi sara' iscritta in termini di competenza nel seguente capitolo di spesa che e' istituito nel bilancio di previsione regionale: capitolo n. 23505 contributi << una tantum >> per la realizzazione delle opere ed iniziative di cui all' Art. 17 della presente legge previste da progetti speciali per lo sviluppo del turismo - termale regionale considerato nel suo complesso e secondo le indicazioni previste dall' Art. 3 della presente legge.
Alla copertura finanziaria della suddetta spesa complessiva, prevista in L. 50.000 milioni, si fara' fronte mediante integrale utilizzazione dello stanziamento di competenza iscritto alla lettera b) del capitolo n. 25842 (fondo globale), quanto a L. 15.000 milioni per l' esercizio 1983, quanto a L. 15.000 milioni per l' esercizio 1984 e quanto a L. 20.000 milioni per l' esercizio 1985.


Art. 20
(Norme transitorie)

Nel primo anno di attuazione della presente legge puo' essere avanzata domanda di contributo per le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), del precedente Art. 3, che risultino, in maniera certa e documentata, avere avuto inizio non prima del 1° gennaio 1980 e non essere state portate a termine, fermo restano il divieto di cumulo di cui al precedente Art. 9.
Il settore provinciale opere e lavori pubblici della Regione Lazio accerta, anche mediante sopralluoghi, l' entita' delle opere eseguite, il periodo di inizio dei lavori, la esistenza della documentazione che comprovi la regolare effettuazione delle opere e quanto altro possa risultare necessario per procedere all' erogazione del contributo richiesto.
Per le provvidenze per le opere di cui al primo comma si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni e le procedure della presente legge.


Art. 21 (4)
(Norma transitoria - Riapertura dei termini)

Limitatamente al primo anno di attuazione delle presenti norme, anche ai fini dell' applicazione del precedente articolo 20, i soggetti di cui al precedente articolo 4 possono presentare domanda di contributo per l' anno in corso nel termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 ottobre 1983, n. 28

(1a) Per il programma d'intervento per l'anno 2007 vedi anche l'articolo 179 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(2) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 48

(3) Numero modificato dall'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 48

(4) Articolo aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 48

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.