Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 concernente il trasporto pubblico non di linea, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32 e dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 . (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Disposizione transitoria (1)

Numero della legge: 7
Data: 14 febbraio 2005
Numero BUR: 5
Data BUR: 19/02/2005

L.R. 14 Febbraio 2005, n. 7
Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 concernente il trasporto pubblico non di linea, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32 e dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 . (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Disposizione transitoria (1)


Art.1
(Modifica al titolo della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, concernente il trasporto pubblico non di linea, da ultimo modificata
dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16)

1. Nel titolo della l.r. 58/1993, da ultimo modificata dalla l.r. 16/2003, le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis"

Art. 2
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l. r.16/2003)

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 58/1993 è abrogato.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 58/1993 le parole da: “attribuite" a: “n. 616,” sono soppresse.

Art. 3
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 58/1993)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 58/1993 le parole da: “, il prelevamento dell’utente” a: “comprensoriale” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:
omissis
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:
omissis

Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 16/2003)

1. L’articolo 4 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r.16/2003, è sostituito dal seguente:
omissis

Art. 5
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 58/1993)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:
omissis
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 58/1993 è aggiunto il seguente:
omissis

Art. 6
(Inserimento degli articoli 5 bis e 5 ter nella l.r. 58/1993)

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 58/1993 sono inseriti i seguenti:

omissis"

Art. 7
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 58/1993)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 58/1993 le parole da: "Non è ammesso" a: "eserciti con natanti." sono sostituite dalle seguenti:
"omissis".
2. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:
"omissis".

Art. 8
(Modifica all’articolo 8 della l.r. 58/1993)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 58/1993 è aggiunto il seguente:
omissis”.

Art. 9
(Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 58/1993)

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

omissis

Art. 10
(Modifica all’articolo 10 della l.r. 58/1993)

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:
omissis

Art. 11
(Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 58/1993)

1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:
omissis"



Art. 12
(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 58/1993)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 58/1993 è abrogata.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 58/1993 è aggiunto il seguente:
"omissis"

Art. 13
(Modifica all'articolo 19 della l.r. 58/1993 come modificato dalla l.r. 16/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 58/1993 le parole da: "l'esame deve tendere" a: "conoscenza della lingua italiana." sono sostituite dalla seguente lettera:
"omissis"

Art. 14
(Modifiche all’articolo 20 della l.r. 58/1993 come modificato dalla l.r. 16/2003)

1. L’articolo 20 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 16/2003, è sostituito dal seguente:
omissis"

Art. 15
(Modifica all’articolo 21 della l.r. 58/1993)

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 58/1993 la parola: “regionale” è soppressa.


Art. 16
(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 58/1993)

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 58/1993 la parola: “omissis” è sostituita dalle seguenti: “omissis”.
2. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 58/1993 la parola: "orale" è soppressa.
3. Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 58/1993 dopo le parole: "su domanda dell'interessato" sono inserite le seguenti: "omissis".


Art. 17
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo” e successive modifiche)

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 130 della l.r. 14/1999, è aggiunta la seguente:
" omissis"
2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 130 della l.r. 14/1999 è abrogata.


Art. 18
(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni normative previgenti qualora incompatibili con le modifiche apportate alla l.r. 58/1993.
1 bis. In fase di prima applicazione della presente legge, le province determinano i criteri previsti dall’articolo 13 bis della l.r. 58/1993 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni i comuni adeguano i propri regolamenti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. (2)
1 ter. Nelle more degli adempimenti previsti dal comma 1 bis, e comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 1 bis, 5 bis e 5 ter, nonché, limitatamente al servizio di noleggio con conducente, di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 58/1993, come modificata dalla presente legge. (2) (3)
2. Fino alla data di adeguamento dei regolamenti comunali ai sensi dell’articolo 13 bis, comma 4, della l.r. 58/1993 è sospeso il rilascio da parte dei comuni di nuove autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, con esclusione di quelle di cui ai concorsi pubblici già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Comune di Roma, nell’ambito dei criteri contenuti nel primo bando di concorso pubblico concernente il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, successivo alla sospensione di cui al comma 2, può prevedere un titolo preferenziale a favore dei partecipanti che risultino titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni del Lazio prima del 31 dicembre 2003, a condizione che i titolari stessi comunichino ai comuni competenti la rinuncia a tutte le suddette autorizzazioni.
4. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all’articolo 5 ter della l.r. 58/1993 a decorrere dalla data del 31 ottobre 2005. Nelle more dell’adozione di tale deliberazione le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 5, comma 1, e 10, comma 2, della l.r. 58/1993, come modificati dalla presente legge, non si applicano ai contratti aventi ad oggetto servizi di taxi o di noleggio con conducente stipulati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da enti e soggetti pubblici e privati con i titolari di licenze per il servizio di taxi e di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente. (4)
5. Nelle more della costituzione delle commissioni provinciali ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 58/1993, come modificato dalla presente legge, continua ad operare la commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge



Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 19 febbraio 2005, n. 5
(2) Comma inserito dall'articolo 54, comma 1, lettera a) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9. Con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 novembre, 2005 n. 31 si è provveduto a rettificare la modifica introdotta dall'articolo 42, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 che sostituiva la parola: “novanta” con la parola: “centoventi”
(3) Con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 novembre, 2005 n. 31si è provveduto a rettificare la modifica introdotta dall'articolo 42, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 che sostituiva le parole: “sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” con le seguenti: “il 31 dicembre 2005"
(4) Comma modificato dall'articolo 54, comma1, lettera b) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e da ultimo modificato dall'articolo 42, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16; vedi anche l'avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 novembre 2005, n. 31

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.