Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000. (1)

Numero della legge: 20
Data: 3 giugno 1997
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1997

L.R. 03 Giugno 1997, n. 20
Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000. (1)

Art.1

(Finalità - Oggetto. )

1. La Regione in occasione del Grande Giubileo del 2000 ed in considerazione delle rilevanza dell'avvenimento sia a livello nazionale che internazionale, promuove interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in conformità al piano adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed agli indirizzi della programmazione regionale.

2. Gli interventi si riferiscono esclusivamente alle seguenti tipologie:
a) alberghi classificati fino a tre stelle;
b) campeggi e villaggi turistici;
c) alloggi agro-turistici;
d) case per ferie;
e) ostelli per la gioventù.


Art. 2
(Soggetti beneficiari. )

1. Per il conseguimento delle finalità previste all'articolo 1, sono concessi contributi a favore:
a) di comuni, province, comunità montane ed altri enti pubblici in qualità di proprietari del bene immobile o di titolari di concessione di beni demaniali per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo da destinare ad attività ricettive gestite da soggetti o enti privati;
b) degli enti previsti dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
c) di altri enti e soggetti privati che siano titolari di diritti reali sull'area o sull'immobile e/o titolari della licenza amministrativa per la gestione dell'esercizio ricettivo o siano titolari di concessione di beni demaniali per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo.

2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge gli enti pubblici per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario e per i quali alla data di approvazione dell'iniziativa da proporre non sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

3. Sono, altresì, escluse dai benefici di cui alla presente legge le imprese che si trovino in concordato preventivo, in amministrazione controllata, o che, sulla base dei bilanci degli ultimi due esercizi, presentino gravi squilibri patrimoniali o risultati economici di gestione insufficienti.


Art. 3
(Tipologia degli interventi. )

1. Gli interventi riferiti alle strutture ricettive di cui all'articolo 1, ammessi ai benefici previsti dalla presente legge, sono i seguenti:
a) opere per il superamento delle "barriere architettoniche" ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni;
b) opere obbligatorie ai sensi della vigente legislazione quali impianti di messa a terra, prevenzione incendi, antinfortunistica;
c) costruzione, ricostruzione e ampliamento;
d) completamento, ristrutturazione, trasformazione, miglioramento ed ammodernamento, acquisto di arredamenti ed attrezzature, anche di natura informatica e telematica idonee al collegamento in rete, e realizzazione di opere ed impianti complementari con particolare riferimento a quegli interventi previsti dalla normativa per il risparmio energetico e secondo tecniche di bioedilizia;
e) acquisto dell'area o dell'immobile adiacente alla struttura ricettiva per l'ampliamento delle relative attività o per la realizzazione di opere ad essa complementari con esclusione degli impianti sportivi.

2. Sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche gli interventi di cui al comma 1 iniziati successivamente al 1 ottobre 1996.

3. Non sono compresi nell'elencazione di cui al comma 1 gli interventi di manutenzione ordinaria previsti dall'articolo 31 della legge 18 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

4. I costi per spese tecniche progettuali rientrano nel complessivo costo dell'intervento ammesso a contributo nella misura corrispondente alle vigenti tariffe professionali e comunque non superiore al dieci per cento di detto costo.

5. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1999 ed entro la stessa data devono essere rese operanti le strutture e gli impianti relativi, a pena di revoca del contributo concesso con conseguente recupero delle somme erogate ai sensi dell'articolo 13. (1a)

5 bis. Qualora non venga rispettato il termine del 31 dicembre 1999 per l'ultimazione degli interventi, ma, entro lo stesso termine, siano stati realizzati lavori per almeno il cinquanta per cento di quanto previsto nel progetto ammesso a contributo, i relativi contributi sono proporzionalmente ridotti. (1b)

5 ter. Qualora le strutture ed i relativi impianti realizzati, in tutto o in parte, ai sensi dei commi 5 e 5 bis, entro la data del 31 dicembre 1999, non siano resi operanti a causa dei tempi di rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative, non si provvede alla revoca del contributo concesso purchè entro il 30 giugno 2005 sia stata rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio della specifica attività ricettiva. L'erogazione dei contributi è comunque condizionata al rilascio delle citate autorizzazioni. (1c)

5 quater. Lo stato dei lavori realizzati per almeno il cinquanta per cento ai sensi del comma 5 bis è certificato dal direttore dei lavori con una relazione tecnica dalla quale risulti altresì la funzionalità delle strutture e dei relativi impianti cui i lavori stessi si riferiscono. Alla relazione tecnica va allegato computo metrico a consuntivo dei lavori e delle forniture articolato secondo le tipologie degli interventi previsti nel progetto approvato. (1b)

6. La previsione del comma precedente non si applica nel caso in cui la mancata apertura al pubblico dell'esercizio o di parte di esso dipende dai tempi di rilascio delle autorizzazioni amministrative.(2)


Art. 4
(Misura dei contributi. )

1. Ai soggetti pubblici indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono concessi contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 75 per cento e minima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per gli interventi di importo non superiore a cinque miliardi di lire, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d).

2. Agli enti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono concessi:
a) contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi di importo non superiore a trecento milioni di lire relativi alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d);
b) contributi per l'abbattimento di 5,5 punti percentuali del tasso di interesse di riferimento applicato nel settore turistico alberghiero, per i finanziamenti di importo fino a cinque miliardi di lire relativi agli interventi ammissibili. I contributi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili (2a).

3. Agli enti e ai soggetti privati indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono concessi contributi per l'abbattimento di 7 punti percentuali del tasso di interesse di riferimento applicato nel settore turistico alberghiero, per i finanziamenti di importo fino a cinque miliardi di lire relativi agli interventi ammissibili (2a).

3-bis. Gli abbattimenti di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3, sono determinati sulla base del tasso di interesse di riferimento applicato nel settore turistico-alberghiero vigente alla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c) e rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento. il tasso di interesse a carico dei beneficiari conseguente agli abbattimenti stessi non può, in ogni caso, scendere al di sotto di 1 punto percentuale. (3).


Art.
5
(Modalità per l'accesso ai contributi. )

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, approva un avviso pubblico in cui sono determinate:
a) le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi;
b) le modalità di concessione e di erogazione del contributo;
c) la documentazione da allegare per accedere al contributo;
d) la documentazione da allegare a consuntivo dei lavori e delle forniture;
e) le modalità di formazione della graduatoria nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7.

2. La deliberazione di cui al comma 1 e l'allegato avviso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.


Art. 6
(Criteri di ammissibilità. )

1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 4 le domande:
a) presentate dai soggetti di cui all'articolo 2;
b) riguardanti iniziative ricomprese tra le tipologie di interventi di cui all'articolo 3. Per ogni struttura ricettiva è ammissibile una sola domanda di contributo che può riguardare più tipologie di interventi, purché siano rispettati i massimali di cui all'articolo 4;
c) complete della documentazione indicata nella delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 5;
d) relative a progetti idonei sul piano tecnico-economico.
Le valutazioni di idoneità sul piano tecnico-economico devono riguardare:
1) la fattibilità del progetto:
2) la congruità dell'investimento;
3) l'attendibilità dei tempi di esecuzione degli interventi.


Art. 7
(Criteri di formazione della graduatoria. )

1. Per i progetti giudicati ammissibili si predispone apposita graduatoria secondo i punteggi determinati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), nel rispetto dei seguenti criteri:
a) tipologia degli interventi;
b) livello di cantierabilità del progetto;
c) numero di posti letto della struttura ricettiva;
d) localizzazione dell'intervento;
e) attivazione di politiche di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
f) incremento di occupazione.


Art. 8
(Istruttoria delle domande per l'accesso ai contributi da parte di soggetti pubblici.)

1. Per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 4, comma 1, i soggetti pubblici interessati presentano all'Assessorato regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo domanda secondo le modalità stabilite dalla delibera di cui all'articolo 5.

2. L'Assessorato regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo procede all'esame della domanda, verificandone l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 6. A tal fine può richiedere al soggetto interessato eventuali integrazioni della documentazione ed acquisire ogni altro atto o dato ritenuto indispensabile per l'esame della domanda stessa con fissazione di un termine perentorio.

3. Ove risulti necessario, l'Assessorato regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo può effettuare ispezioni, disporre ulteriori accertamenti, richiedere sopralluoghi del settore provinciale opere e lavori pubblici, atti integrativi, notizie e quanto altro occorra.

4. La Giunta regionale approva la proposta formulata dall'Assessore alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo, previo parere della competente commissione consiliare che lo esprime nel termine massimo di dieci giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine la Giunta adotta il provvedimento in via definitiva.

5. Il contributo viene concesso ed erogato secondo le modalità previste nella delibera di cui all'articolo 5.


Art. 9
(Costituzione di fondi speciali. )

1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, la Regione costituisce un fondo speciale per i finanziamenti in conto capitale e per quelli in conto interessi, la cui gestione viene affidata alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A., di seguito denominata FI.LA.S., previa stipula di apposita convenzione.

2. La convenzione regolamenta i diritti e gli obblighi della Regione e della FI.LA.S. relativamente alla gestione del fondo speciale, alla destinazione degli eventuali rendimenti ed agli oneri di gestione del fondo stesso (4).

2-bis. La Giunta regionale informa ogni quindici giorni le commissioni consiliari di cui al comma 2 sullo svolgimento da parte della FILAS della procedura istruttoria, ai sensi dell'art. 10 (5).


Art. 10
(Istruttoria delle domande per l'accesso ai contributi da parte degli enti e soggetti privati. )

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, gli enti ed i soggetti privati interessati presentano alla FI.LA.S. apposita domanda, ai sensi della presente legge e successive modificazioni.

2. La FI.LA.S. provvede:
a) alla valutazione dell'ammissibilità delle domande, all'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria;
b) all'inoltro alla Regione delle domande ammesse all'istruttoria e dell'elenco delle domande giudicate inammmissibili con le relative motivazioni;
c) all'erogazione dei contributi.

3. L'Amministrrazione regionale provvede:
a) all'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria;
b) alla predisposizione degli atti concernenti la graduatoria delle domande per ciascuna delle tipologie di contributo di cui all'art. 4, commi 2 e 3 e la conseguente concessione dei contributi, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale;
c) al monitoraggio sull'attuazione dei singoli interventi, anche ai fini di eventuali revoche dei contributi ai sensi dell'art. 13.

4. L'Amministrazione regionale, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, lettere a) e c), può affidare specifici incarichi a soggetti pubblici o privati nel rispetto della normativa vigente (6).


Art. 11
(Non cumulabilità dei contributi con altri finanziamenti pubblici.)

1. Per la stessa tipologia di intervento non è consentito il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con quelli eventualmente disposti dallo Stato, dalla Unione Europea, dalla Regione e da altri enti pubblici.


Art. 12
(Vincolo di destinazione dell'immobile. )

1. I soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si impegnano, con atto formale, a destinare le opere e i beni oggetto del finanziamento, esclusivamente a struttura ricettiva per non meno di dieci anni dalla data di erogazione del contributo.

2. Gli immobili di proprietà dei privati, per i quali sono stati concessi contributi per le opere di cui all'articolo 3, sono vincolati alla destinazione per la durata di dieci anni. Il vincolo è trascritto a cura e spese del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

3. Esclusivamente nel caso in cui il beneficiario dei contributi non sia proprietario dell'immobile o porzione di esso, in alternativa all'atto di vincolo di destinazione d'uso ricettivo, lo stesso beneficiario può produrre apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di impegno a mantenere inalterato l'utilizzo ad uso ricettivo dell'immobile o porzione di esso, accompagnata da polizza fidejussoria di un istituto di credito o di uno degli enti assicurativi risultanti dall'elenco pubblicato con decreto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia della restituzione dei contributi percepiti nel caso di modifica di destinazione d'uso dell'immobile.

4. La destinazione specifica dei beni mobili, per i quali siano stati concessi contributi ai sensi della presente legge, deve essere garantita mediante apposito atto d'obbligo dei beneficiari per la durata di cinque anni.

5. La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo oppure l'anticipato mutamento di destinazione esclusivamente quando, su motivata richiesta del beneficiario, sia accertata la sopravvenuta impossibilità della destinazione o la sopravvenuta non convenienza economica della destinazione stessa.

6. Gli enti ed i soggetti privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), che non perseguono scopi di lucro, possono chiedere alla Giunta regionale, la rimozione del vincolo qualora intendano restituire le strutture a finalità sociali e assistenziali dopo l'evento giubilare.


Art.13
(Revoca della concessione. )

1. La revoca della concessione dei contributi viene disposta quando:
a) venga meno la destinazione specifica dei beni in epoca anteriore ai termini fissati nell'articolo 12 senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale;
b) venga effettuata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi. Nell'ipotesi di difformità parziale, si provvede alla proporzionale riduzione dei contributi contestualmente alla loro liquidazione;
c) non vengano rispettati i termini e le condizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater; (6a)
d) i beneficiari dichiarino di rinunciare ai contributi concessi;(6b)
e) non sia stata richiesta ed ottenuta la classificazione alberghiera prevista dalle norme vigenti;
f) nel corso della realizzazione delle opere i beneficiari del contributo non abbiano rispettato le vigenti norme urbanistiche ed edilizie;
g) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

2. Nei casi di cui al comma 1, al recupero dei contributi erogati, si applica la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT relativi all'aumento annuo del costo della vita e maggiorati degli interessi legali.

3. Nel caso in cui la Giunta regionale autorizzi la cancellazione anticipata del vincolo ai sensi dell'articolo 12, comma 5, le somme recuperate sono maggiorate esclusivamente degli interessi legali.


Art. 14
(Procedure urbanistiche ed edilizie. )

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche se non finanziati ai sensi dell'articolo 4, i comuni possono adottare le varianti urbanistiche disciplinate dal presente articolo entro il 30 gennaio 2000. Le procedure urbanistiche ed edilizie di cui ai successivi commi si applicano fino alla data del 30 aprile 2000. Tali procedure non si applicano ai comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale (7).

2. Nelle zone omogenee classificate A) e B) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, sono consentite variazioni di destinazione d'uso di edifici esistenti o parti di essi, volte a migliorare o ampliare le strutture ricettive, anche in assenza di piani urbanistici esecutivi previsti dallo strumento urbanistico generale. Le variazioni di destinazione d'uso possono comportare:
a) nei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti un incremento non superiore al 50 per cento dei posti letto esistenti complessivamente nelle due zone omogenee (8);
b) nei comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti un incremento dei posti letto esistenti non superiore al 8 per cento nella zona omogenea A) ed al 14 per cento nella zona omogenea B). Il comune interessato deve contestualmente documentare le modalità con cui risolvere i problemi relativi all'accessibilità ed alla sosta necessarie alle strutture ricettive ai sensi delle leggi vigenti in materia. Il comune deve dare priorità alle richieste di variazione di destinazione d'uso volte all'ampliamento delle strutture ricettive il cui titolare sia in possesso di regolare licenza di esercizio (9).

3. Nella zona omogenea classificata C) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 sono consentiti, oltre agli interventi di cui al comma 2, interventi di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti o da adibire ad attività ricettiva, purché privi di pregio e di valore storico e/o artistico; in questo caso è ammesso un aumento di cubatura fino ad un massimo del 10 per cento di quella esistente ai fini esclusivi dell'adeguamento tecnologico, del superamento delle barriere architettoniche e della messa a norma dei medesimi edifici. Tali modalità di intervento sono altresì consentite per la zona omogenea classificata F) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, esclusivamente per le aree destinate a servizi privati, con la esclusione delle aree individuate per il soddisfacimento degli standards pubblici. Nella zona omogenea classificata D) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 sono consentiti interventi di ristrutturazione, ivi comprese la demolizione e ricostruzione di manufatti produttivi esistenti, ferma restando l'attuale cubatura, previo studio di compatibilità con il contesto urbanistico in ordine soprattutto all'accessibilità ed alla dotazione di verde e parcheggi.

4. Nelle zone omogenee classificate E) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 sono consentite variazioni di destinazione d'uso degli immobili utilizzati come strutture ricettive con regolare autorizzazione di esercizio. E' altresì possibile, utilizzando edifici esistenti ricadenti nella medesima area un incremento delle superfici da destinare a strutture ricettive nella misura massima del 70 per cento delle superfici attualmente utilizzate.

5. Per i campeggi legittimamente in esercizio la misura del 15 per cento della ricettività campeggistica in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 è elevata al 25 per cento.

6. Le variazioni di destinazione d'uso di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, purché adottate entro i limiti indicati, sono approvate dai comuni ai sensi della normativa vigente mediante apposita variazione della normativa tecnica di attuazione degli strumenti urbanistici generali.

7. I comuni trasmettono entro dieci giorni dalla approvazione di cui al comma 6 le variazioni alla normativa tecnica di attuazione degli strumenti urbanistici generali all'Assessore regionale competente in materia di urbanistica che, entro i trenta giorni successivi al ricevimento, verifica il rispetto dei limiti indicati nei commi 2, 3, 4 e 5. Nel caso in cui l'Assessore non si pronunci nel termine sopra indicato, la delibera comunale di approvazione della variazione diventa esecutiva. Qualora dette variazioni non rispettino i limiti prescritti, la delibera comunale di approvazione di cui al comma 6 assume il valore di delibera di adozione di variante allo strumento urbanistico cui si applicano le procedure di cui al comma 9.

8. I comuni, qualora accertino l'impossibilità di procedere al solo riutilizzo di edifici esistenti, possono prevedere interventi di realizzazione di strutture ricettive anche nei seguenti casi:
a) nuova costruzione in zona omogenea classificata C) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968; in tal caso non devono essere superati gli indici volumetrici della zona urbanistica in cui ricade l'area interessata dalla costruzione medesima;
b) nuova costruzione in zona omogenea classificata F) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 soltanto su aree destinate a servizi privati e comunque con l'esclusione di quelle destinate al soddisfacimento degli standards pubblici; in tal caso non devono essere superati gli indici volumetrici della zona urbanistica in cui ricade l'area interessata dalla costruzione medesima;
c) ampliamento di strutture legittimamente autorizzate ricadenti in zone omogenee classificate C) ed E) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968. In tale caso possono essere autorizzati ampliamenti anche in adiacenza con gli edifici esistenti solo per quelle strutture con un numero limitato di posti letto e solo al fine di raggiungere un tetto massimo di 65 posti letto disponibili nella stessa categoria e comunque in misura massima del 30 per cento delle superfici già utilizzate anche in deroga agli indici volumetrici della zona urbanistica e alle disposizioni di cui alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni; limitatamente alla zona omogenea E) gli ampliamenti sono realizzati altresì nel rispetto delle caratteristiche agricole, fondiarie e paesaggistiche dell'area interessata (10);
d) ampliamento delle attività campeggistiche regolarmente in esercizio nella misura massima del 10 per cento della superficie attualmente utilizzata al netto delle superfici destinate ai servizi;
e) nuova costruzione nelle zone di recupero urbanistico dell'abusivismo già perimetrate dai comuni e nelle aree contigue a detti perimetri compromesse urbanisticamente, anche se assimilate alle zone omogenee classificate B) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, nel rispetto dell'indice di cubatura delle zone stesse. Non si applicano i limiti quantitativi di cui al comma 2, lettera b) (11).
In tutti i casi previsti dal presente comma si applicano le procedure di variante urbanistica di cui al comma 9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la redazione e la presentazione delle varianti la cui inosservanza da parte dei comuni comporta l'inaccoglibilità delle varianti.

9. Qualora le variazioni di destinazione d'uso di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 comportino variante al vigente strumento urbanistico, alla delibera comunale di adozione della variante, si applicano i termini di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167. La variante è sottoposta alla Regione che assume le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia urbanistica, acquisito il parere del settore tecnico dell'Assessorato stesso. Decorso inutilmente tale termine, il comune interessato promuove, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi allo scopo di definire il procedimento di approvazione.

10. Al fine di consentire l'ultimazione degli interventi di cui alla presente legge entro il termine del 30 novembre 1999, le amministrazioni, diverse da quelle statali, preposte al rilascio delle concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta comunque occorrenti, dispongono che le relative domande siano esaminate prioritariamente. Analogamente procedono per gli adempimenti necessari al conseguimento dei requisiti richiesti per la classificazione, ai sensi del regolamento regionale 27 settembre 1993, n. 2, relativo alle strutture extra alberghiere.
I soggetti interessati alla concessione dei contributi di cui all'articolo 4 possono comunque presentare la relativa domanda corredata di documentazione comprovante l'avvenuta richiesta degli atti o provvedimenti di cui sopra. Le procedure di cui al presente comma possono essere integrate attraverso apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alberghi con classificazione superiore a tre stelle.

12. Il comune può, previo assenso dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica a ciò delegato, autorizzare la modifica dell'uso di aree pubbliche da destinare a luoghi di accoglienza temporanea per l'esclusivo periodo del Giubileo. Le strutture devono avere caratteristiche tali da permettere il ripristino dello stato dei luoghi alla conclusione del periodo d'uso. Sono comunque escluse da tale autorizzazione le aree sottoposte a vincolo di tutela integrale ai sensi dei vigenti piani territoriali paesistici. La concessione temporanea è assistita da adeguati atti d'obbligo e da fidejussioni.


Art. 15
(Norma finanziaria. )

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge vengono istituiti "per memoria" nel bilancio di previsione 1997 il capitolo n. 23230 "Concessione di contributi in capitale a favore di comuni, province, comunità montane ed altri enti pubblici per interventi finalizzati allo sviluppo di attività ricettive in occasione del Giubileo del 2000" e il capitolo 23232 "Costituzione presso la FI.LA.S. di un fondo speciale per contributi a soggetti privati per interventi finalizzati allo sviluppo di attività ricettive in occasione del Giubileo del 2000".

2. Alla quantificazione degli stanziamenti dei predetti capitoli ed alla relativa copertura si provvede a seguito dell'assegnazione da parte dello Stato delle relative risorse. Solo il 25 per cento di tali risorse è riservato al capitolo n. 23230.

3. Le somme del capitolo n. 23230 non utilizzate, sia in sede di prima concessione di contributi che successivamente per effetto di rinunce o revoche, sono assegnate al capitolo n. 23232 mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.


Art. 16
(Norma speciale.)

1. I fondi assegnati alla Regione, ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 203, iscritti in conto competenza dai bilanci di previsione dello Stato relativi agli esercizi finanziari 1997 e 1998, sono utilizzati prioritariamente per la concessione ai titolari di diritti reali su strutture alberghiere classificate a quattro o cinque stelle e/o ai titolari delle licenze amministrative per la gestione degli esercizi ricettivi stessi di contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) ed f), della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 e successive modificazioni, nonché degli interventi previsti dalla legge 16 settembre 1994, n. 626, e delle opere ad essi finalizzati.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con i seguenti limiti e modalità:
a) contributo "una tantum" del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile fino all'importo di trecento milioni di lire;
b) contributo annuo, per dieci anni, del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile fino all'importo di un miliardo di lire.

3. Per la stessa struttura alberghiera può essere presentata una sola domanda di contributo, che può riguardare anche più tipologie di opere ed interventi di cui al comma 1. I contributi indicati al comma 2, lettere a) e b) non sono cumulabili.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 53 del 1984 e successive modificazioni ed ai relativi regolamenti di attuazione.

5. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi, devono essere presentate o confermate, per l'annualità 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 17
(Dichiarazione d'urgenza.)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 giugno 1997, n. 16, S.O. n. 3.

(1a) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 7.

(1b) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 7.

(1c) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 7 e modificato dall'articolo 61, comma 3 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8; successivamente la data di riferimento è stata modificata dall'articolo 10 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37.

(2a) I termini di cui al presente comma sono stati riaperti ai sensi della legge regionale 10 marzo 1998, n. 9.

(3) Comma aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 10 marzo 1998, n. 9 e così modificato dall'art. 117 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 e da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 7.

(4) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 10 marzo 1998, n. 9 e dall'art. 53, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(5) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 10 marzo 1998, n. 9.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 53, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(6a) lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 7.

(6b) lettera così sostituita dall'articolo 17, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37.

(7) Comma già sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 novembre 1998, n. 52 e da ultimo sostituito dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 7.

(8) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 novembre 1998, n. 52.

(9) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 novembre 1998, n. 52.

(10) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 18 novembre 1998, n. 52.

(11) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 18 novembre 1998, n. 52.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.