Norme per l' incremento ed il potenziamento dell' apicoltura laziale (1)

Numero della legge: 75
Data: 21 novembre 1988
Numero BUR: 34
Data BUR: 10/12/1988

L.R. 21 Novembre 1988, n. 75
Norme per l' incremento ed il potenziamento dell' apicoltura laziale (1) (2)


(2)

[Art. 1
(Obiettivi generali)


1. Ai fini di razionalizzare e potenziare l' attivita' apistica, nel quadro dei programmi di valorizzazione delle risorse naturali e di sviluppo delle attivita' minori del settore primario, la Regione promuove iniziative idonee a fornire:
a) l' assistenza tecnica agli apicoltori;
b) l' assistenza sanitaria e la profilassi degli alveari;
c) lo svolgimento di corsi per la formazione professionale degli addetti;
d) il servizio di impollinazione dei frutteti;
e) la disciplina del nomadismo degli alveari;
f) la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell' alveare del Lazio;
g) il marchio di tutela per la produzione laziale di miele.

1bis. La Regione tutela l’apis mellifera autoctona sottospecie ligustica con azioni volte ad assicurarne la conservazione e finalizzate al suo miglioramento genetico e alla successiva diffusione del materiale selezionato e riduzione dei fenomeni di erosione genetica. Nel territorio regionale gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e materiale apistico vivo di sottospecie diverse da apis mellifera ligustica. La Regione riconosce l’apis mellifera ligustica come bioindicatore, al fine di agevolare l’attivazione di biomonitoraggi ambientali attraverso le api 


Art. 2
(Finanziamento)


1. La Regione riconosce a coloro che in forma singola od associata svolgono od intendono svolgere attivita' di apicoltura nel territorio laziale i benefici previsti per la promozione e lo sviluppo della produzione e la sua valorizzazione nonche' la protezione dell’apis mellifera sottospecie ligustica. 

1bis. La Regione agevola iniziative idonee all’attivazioni di stazioni di biomonitoraggio a favore degli apicoltori attraverso linee di finanziamento e procedure anche in deroga alle disposizioni della presente legge. (3)

2. A tal fine la Giunta regionale autorizza la concessione di contributi in conto capitale sino ad un massimo del 50 per cento elevato al 70 per cento per gli alveari posti nelle zone delimitate montane e svantaggiate ai sensi della direttiva della Comunita' Economica Europea n. 268/ 75 e successive modificazioni ed integrazioni per le attivita' produttive e le iniziative di cui al successivo articolo 3, lettere a), b), c), d), e), adottate secondo gli indirizzi tecnici dettati dalla consulta apistica regionale di cui al successivo articolo 5.

3. Quando gli apicoltori richiedenti, in forma singola od associata siano, al momento della presentazione della domanda, giovani di eta' inferiore ai 30 anni, i contributi di cui al precedente secondo comma, sono rispettivamente aumentati fino ad un massimo del 70 per cento e del 90 per cento.

4. E' inoltre previsto per le attivita' di cui al successivo articolo 3, lettere a), b), c), d) e), il concorso regionale nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato come previsto all' articolo 12, lettere b) e c), della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69.

5. I contributi ed il concorso di cui ai precedenti secondo e quarto comma sono concessi agli apicoltori regionali singoli od associati purche' in regola con la denuncia di cui al successivo articolo 9.

6. Ai fini di cui alla presente legge si considera << apicoltore >> chiunque si dedica all' allevamenti delle api sia come attivita' principale e sia come attivita' secondaria.

7. La Regione riconosce le associazioni degli apicoltori che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 1360/ 78, della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e della relativa legge regionale di recepimento.


Art. 3
(Programmi di intervento)


1. La Giunta regionale, sentito il parere della consulta apistica regionale, propone entro il 30 settembre di ogni anno al Consiglio regionale per l' approvazione i programmi di intervento per la tutela e lo sviluppo dell' apicoltura laziale, che comprendono le seguenti iniziative:
a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari, ivi comprese le conversioni di bugni villici;
b) sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimenti dell' autorita' sanitaria;
c) acquisto di macchine ed attrezzature per l' esercizio delle attivita' apistiche;
d) acquisto di macchinari ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei soli prodotti dell' apicoltura laziale, con esclusione di qualsiasi produzione apistica acquistata all' estero e lavorata nel Lazio;
e) acquisto, allevamento di api regine di apis mellifera ligustica selezionate a norma del decreto ministeriale 27 marzo 1951;
f) assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella per il risanamento e la profilassi delle malattie infettive degli alveari;
g) svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento nonche' di conferenze teoriche pratiche;
h) programmi di attivita' promozionale e per la diffusione e la migliore conoscenza dei prodotti dell' apicoltura di origine laziale;
i) organizzazione di convegni, seminari, mostre per la valorizzazione dei prodotti apistici laziali;
l) stampa di pubblicazioni o periodici di carattere apistico.

2. Con la medesima deliberazione consiliare si assegnano le relative risorse ai comuni ed alle comunita' montane, ripartendo i fondi previsti nel bilancio proporzionalmente alle richieste dei medesimi enti.

3. Il Consiglio regionale provvede all' approvazione non oltre il 31 marzo successivo.


Art. 4
(Domande di concessione dei contributi)


1. Le domande per la concessione dei contributi, corredate da copie della denuncia di cui al successivo articolo 9, vanno presentate entro il 30 aprile di ogni anno al sindaco del comune nel cui territorio sono collocati agli impianti od al presidente della comunita' montana, che provvedono al relativo finanziamento di norma entro il 15 giugno successivo alla presentazione delle domande.


Art. 5
(Consulta apistica regionale)


1. E' costituita presso l' assessorato regionale competente in materia di agricoltura la consulta apistica regionale.

2. La consulta apistica si compone:
a) dall' assessore regionale preposto alla materia di agricoltura e foreste o suo delegato che la presiede;
b) da un rappresentante delle singole amministrazione provinciali del Lazio;
c) da un rappresentante dell' istituto sperimentale di apicoltura;
d) da un rappresentante dell' istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana;
e) da tre esperti in materia di apicoltura scelti, dalla Giunta regionale, tra professori e ricercatori di istituti universitari di agraria;
f) da un funzionario tecnico del servizio veterinario regionale;
g) da un funzionario tecnico dell' assessorato competente in materia di agricoltura, preposto alla zootecnia;
h) quattro apicoltori designati dalle associazioni degli apicoltori riconosciuti ai sensi del Regolamento CEE n. 1360/ 78.

3. Funge da segretario un funzionario regionale della prima qualifica dirigenziale.

4. La consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Essa si riunisce su convocazione del presidente ed anche su richiesta delle associazioni di categoria.

5. Le sedute sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente.

7. Ai componenti della consulta sono corrisposte le indennita' ed i rimborsi spese previsti dalle norme regionali vigenti in materia.


Art. 6
(Compiti della consulta)


1. La consulta regionale per l' apicoltura propone alla Giunta regionale iniziative ed interventi utili a perseguire le finalita' della presente legge, esprime i pareri che le sono richiesti dalla Giunta stessa ed in particolare:
a) sui programmi di intervento di cui al precedente articolo 3;
b) sul consuntivo annuale di attuazione alla presente legge;
c) sull' attivita' dei programmi di studio, sviluppo e sostegno a tutela del settore.

2. La consulta puo' inoltre segnalare nelle varie stagioni l' insorgere nel territorio regionale dei principali focolai di infezione, indicandone i relativi rimedi.


Art. 7
(Disciplina delle distanze degli apiari e degli alveari e della produzione di miele)


1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri rispetto:
a) ai confini di proprieta';
b) agli edifici di civile abitazione;
c) agli opifici nei quali uno o piu' persone svolgono le proprie attivita' anche temporaneamente; ad a non meno di 40 metri rispetto alle autostrade, alle strade statali, provinciali e comunali, alle ferrovie.

2. L' apicoltore non e' tenuto a rispettare tali distanze se tra l' apiario e gli immobili di cui al comma precedente sono interposti muri, siepi ed altri ripari, senza soluzioni di continuita'. Tali ripari devono avere l' altezza di almeno due metri ed estendersi per almeno due metri oltre gli alveari posti all' estremita' dell' apiario.

3. Per gli apiari nomadi le distanze di questi dagli alveari stanziali sono stabilite dalla Giunta regionale sentita al consulta apistica regionale, tenuto conto in particolare dell' intensita' della flora nettarifera esistente nelle diverse parti del territorio e del periodo dell' anno interessato.

4. La Giunta regionale, sentita la consulta apistica regionale, determina le distanze fra gli alveari stanziali, con diritto prevalente per chi sia contemporaneamente proprietario del fondo e dell' apiario.

5. Il Consiglio regionale, sentita la consulta apistica regionale, adotta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che prevede la disciplina per il marchio di tutela della produzione di miele laziale e dei suoi requisiti.

5 bis. L’apiario in stato di abbandono è un apiario non identificato dal cartello identificativo previsto dalla normativa dell’anagrafe apistica nazionale, oppure, anche se identificato, i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e all’accudimento delle famiglie di api e con presenza di materiali apistici che determinano fenomeni di saccheggio. Tale definizione è valida anche per le arnie o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali. 

Art. 8
(Disciplina igenico - sanitaria dell' apicoltura)


1. Le amministrazioni comunali, per il tramite delle unita' sanitarie locali, attuano gli interventi sanitari e profilattici in materia di apicoltura e promuovono periodici accertamenti sanitari sugli apiari, anche in collaborazione con gli esperti delle associazioni di cui al settimo comma del precedente articolo 2.

2. E' fatto obbligo agli allevatori di api di denunciare al Presidente della Giunta regionale, al sindaco del comune, all' unita' sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, le seguenti malattie sospette od accertate: acariosi, nosemiasi, peste americana ed europea, varroasi.

3. Agli interventi diagnostici ed a quelli necessari per il risanamento provvedono le unita' sanitarie locali avvalendosi dei laboratori delle sezioni provinciali dell' istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana, dell' istituto sperimentale di apicoltura e degli esperti apistici delle associazioni di cui al settimo comma del precedente articolo 2.

4. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva sterilizzazione della cera in uso.


Art. 9
(Denuncia alveari)


1. E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di ogni tipo di denunciarne al sindaco ed all' autorita' sanitaria locale entro il 30 marzo di ogni anno:
a) il numero degli alveari;
b) la sede o le sedi di stanziamento territoriale;
c) gli alveari razionali agli effetti del nomadismo.

2. E' fatto obbligo agli allevatori di api in bugni villici di trasformarli entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, in arnie razionali.

3. Le arnie, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere predisposte per l' accertamento della presenza della varroa.


Art. 10
(Cessione e trasferimenti alveari)


1. La cessione a qualsiasi titolo di alveari e di api ed il loro trasferimento deve avvenire previa certificazione sanitaria rilasciata dall' organo sanitario competente per il territorio da cui provengono le api o da un operatore sanitario abilitato, attestante che le api cedute e l' apiario di provenienza non presentano alla data del rilascio alcun sintomo di malattie infettive od impestive di cui al precedente articolo 8.


Art. 11
(Disciplina nomadismo)


1. Chiunque intenda effettuare lo spostamento di alveari razionali per nomadismo o per il servizio di impollinazione nell’ambito del territorio laziale deve darne comunicazione preventiva, almeno cinque giorni prima, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o altre forme di notifica consentite dalla legge, al sindaco del comune in cui intende recarsi ed alla azienda sanitaria locale competente per territorio indicando la sede in cui, previo consenso del proprietario del fondo, prevede di installare temporaneamente i propri alveari, indicandone il numero, la consistenza, la data di trasferimento ed il presunto periodo di sosta. 

2. Gli alveari devono essere scortati da una dichiarazione di provenienza conforme al modello allegato alla presente legge, firmata dall' allevatore proprietario degli alveari stessi, dalla quale risulta che l' apiario di origine non e' soggetto a vincoli od a misure restrittive di polizia veterinaria.

3. Tale dichiarazione deve essere consegnata entro cinque giorni dall' arrivo al settore veterinario dell' unita' sanitaria locale in cui ha sede il comune di destinazione.

4. Il settore veterinario puo' disporre eventuali controlli sanitari i quali potranno essere eseguiti soltanto in presenza dell' apicoltore, che ha l' obbligo di effettuare tutte le operazioni necessarie.


Art. 12
(Identificazione alveari nomadi)


1. Gli alveari che vengono spostati per effettuare il nomadismo, devono essere identificati con apposite tabelle inamovibili recanti le seguenti indicazioni:
a) nome o ragione sociale della ditta proprietaria;
b) sede stabile dell' apiario;
c) numero degli alveari in numeri arabi.

2. Le arnie devono essere predisposte per l' accertamento della presenza di varroa.


Art. 13
(Spostamenti successivi di alveari nomadi)


1. In occasione di ogni successivo spostamento nel territorio di una unita' sanitaria locale diversa da quella a cui e' stata consegnata la dichiarazione di provenienza, l' apicoltore nomade dovra' nuovamente seguire le disposizione di cui al precedente articolo 11.


Art. 14
(Zone di rispetto)


1. Nel caso di specifici progetti territoriali di sviluppo apistico l' area interessata e' definita << zona sensibile dal punto di vista ambientale >> ai sensi del titolo V del regolamento CEE n. 797/ 85 ed a favore degli agricoltori possono applicarsi le misure previste, per le predette zone, dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 361 del 21 maggio 1987.

2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto, la Regione concede, con priorita', gli aiuti previsti dalla vigente normativa in materia di lotta antiparassitaria delle colture agricole.

3. E' comunque fatto divieto di usare antiparassitari durante il periodo di fioritura delle piante.


Art. 15
(Deleghe)


1. Ai fini della presente legge, i comuni e le comunita' montane sono delegati, per i territori di rispettiva competenza, alle incombenze della presente legge, in particolare:
a) a concedere i contributi per le iniziative di cui al precedente articolo 3, lettere a), b), c) d), e), ed al terzo comma del precedente articolo 9, stabilendo anche l' ammontare delle spese ritenute ammissibili;
b) a ricevere le denuncie di cui al precedente articolo 9 ed a compilare l' elenco nominativo degli apicoltori nel territorio comunale;
c) a vigilare sull' applicazione delle norme dettate dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge.

2. Le province, in attesa di una normativa generale che in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, deleghi organicamente la materia, sono delegate a concedere contributi per le iniziative di cui al precedente articolo 3, lettere f), g), h) ed l) di norma entro il 15 giugno successivo alla presentazione delle domande, che devono essere inoltrate al presidente dell' amministrazione provinciale entro il 30 aprile di ogni anno.

3. I comuni e le province, in quanto enti destinatari di delega, sono sottoposti al potere di indirizzo e di vigilanza disciplinato dalla legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.


Art. 16
(Sanzioni amministrative)


1. Per le violazioni delle norme della presente legge sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da L. 5.000 a L. 20.000 per alveare per il mancato rispetto delle distanze di cui al precedente articolo 7;
b) da L. 7.000 a L. 35.000 ad alveare per omessa o non veritiera denuncia di cui al primo comma del precedente articolo 9;
c) da L. 10.000 a L. 50.000 ad alveare riconosciuto infetto, per omesse denuncie di malattia di cui al precedente articolo 8, secondo comma, e per la omessa presentazione del certificato sanitario;
d) da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni bugno villico non eliminato ai sensi del secondo comma del precedente articolo 9;
e) da L. 20.000 a L. 200.000 per la violazione dei divieti di cui all' articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

2. L' inosservanza di una delle disposizioni di cui al precedente articolo 11 comporta il sequestro degli alveari, il loro rinvio sotto vincolo sanitario al comune di origine ed il pagamento di una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.


Art. 17
(Applicazione delle norme amministrative pecuniarie)


1. Alle funzioni relative all' accertamento ed all' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono delegati i sindaci dei comuni, il personale a tale scopo incaricato dalle unita' sanitarie locali, il corpo forestale, gli agenti di vigilanza in materia di caccia e pesca dipendenti dalla provincia. Collaborano, altresi', gli ispettori ecologici onorari nominati a norma della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61.


Art. 18
(Oneri finanziari)


1. Per le spese derivanti dall' attuazione della presente legge vengono istituiti nel bilancio regionale di previsione per l' anno 1988 i seguenti capitoli di nuova istituzione:
a) capitolo n. 01398 avente la seguente denominazione: << Contributi in conto capitale a favore degli esercenti l' attivita' di apicoltore >> con uno stanziamento di L. 500 milioni relativamente all' anno 1988, L. 500 milioni per l' anno 1989 e L. 500 milioni annui;
b) capitolo n. 01399 avente la seguente denominazione: << Funzionamento della consulta apistica regionale >> con uno stanziamento di L. 10 milioni;
c) capitolo n. 01300 avente la seguente denominazione: << Contributo in conto interessi per mutui a tasso agevolato a favore degli esercenti l' attivita' di apicoltore >> con uno stanziamento di L. 90 milioni.

2. La copertura finanziaria del predetto onere sara' assicurata mediante prelievo dai capitoli di bilancio regionale 1988 (legge regionale n. 31 del 198) elenco n. 4 << fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi >>:
a) capitolo n. 29802, lettera Z/ 2 per L. 500 milioni relativamente all' anno 1988, L. 500 milioni per l' anno 1989 e L. 500 milioni per l' anno 1990;
b) capitolo n. 29802, lettera Z/ 3 per L. 10 milioni relativamente all' anno 1988;
c) capitolo n. 29802, lettera Z/ 4 per L. 90 milioni relativamente all' anno 1988.

3. Per gli anni 1989 e 1990 e' prevista una spesa di L. 500 milioni annui e la relativa copertura finanziaria e' prevista nel bilancio pluriennale di cui alla legge regionale n. 31 del 1988.

3bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 1-bis si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per l’attivazione di stazioni di biomonitoraggio a favore degli apicoltori”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. 


Art. 19


1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.]


Data a Roma, addi' 21 novembre 1988
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 novembre 1988.

Allegato
omissis


Note:

(1) Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 dicembre 1988, n. 34

(2) Legge abrogata dall'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 17

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.