Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l' occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (1) (2)

Numero della legge: 40
Data: 20 luglio 1988
Numero BUR: 22
Data BUR: 10/08/1988

L.R. 20 Luglio 1988, n. 40
Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l' occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (1) (2)


[Art. 1



1. La Regione, in attuazione ai principi sanciti dall' articolo 45 dello statuto ed in applicazione dell' articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, cosi' come stabilito dall' articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, promuove, nell' ambito delle materie previste dall' articolo 117 della Costituzione, il recupero a fini produttivi di manufatti in disuso per lo sviluppo di piccole e medie imprese ed al fine di incrementare nuova occupazione.


Art. 2

1. In attesa della creazione di una agenzia, da approvare con apposito provvedimento legislativo, finalizzata ad incentivare lo sviluppo di piccole e medie imprese con l' obiettivo di creare ulteriore opportunita' di sviluppo e di conseguenza maggiore occupazione, la Regione costituisce un fondo regionale speciale rotativo per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo.


Art. 3

1. La gestione del fondo, di cui al precedente articolo 2, e' affidata alla FiLaS (Finanziaria laziale di sviluppo) SpA ed e' erogata da apposita convenzione da stipularsi con la FiLaS stessa nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Al fine dell' utilizzo del fondo speciale rotativo di cui al precedente articolo 2, la FiLaS - SpA, sulla scorta delle richieste avanzate da parte del mondo imprenditoriale, artigianale e cooperativo, individuati alcuni manufatti inutilizzati, tipologicamente idonei ad ospitare una o piu' unita' produttive di piccola/ media dimensione, esercita il diritto d' opzione all' acquisto per terzi.

3. La FiLaS - SpA, concede all' impresa che esercita il diritto d' opzione un mutuo decennale di cui i primi tre anni di preammortamento, per un ammontare massimo di L. 800.000.000.

3- bis. Nel caso di manufatti utilizzati da piu' unita' produttive i comuni procedono, se richiesto o dalla FiLaS (Finanziaria Laziale di Sviluppo) SpA o dagli imprenditori, al frazionamento dell' immobile, nonche' delle relative pertinenze anche in deroga ai propri strumenti urbanistici.

4. Il tasso d' interesse da applicare alle operazioni di mutuo poste in essere ai sensi della presente legge e' determinato, nei limiti di cui all' articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il provvedimento della Giunta regionale di cui al successivo articolo 4.


Art. 4

1. La FiLaS (Finanziaria laziale di sviluppo) SpA, informa i potenziali utilizzatori delle disponibilita' di manufatti tramite pubblici avvisi nonche' attraverso le organizzazioni imprenditoriali sindacali e gli enti locali interessati.

2. Le domande per l' utilizzazione dei manufatti di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate contestualmente alla FiLaS - SpA ed all' assessorato
regionale competente in materia di industria, commercio e artigianato.

3. La FiLaS - SpA, provvede all' istruttoria delle domande, sotto il profilo della valutazione economico - finanziaria, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento dell' istruttoria l' assessorato regionale competente in materia di industria, commercio e artigianato sottopone le domande ad un nucleo consultivo di valutazione presieduto dall' assessore regionale competente in materia o da un suo delegato e composto da sei esperti, di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative e tre designati dalle organizzazioni imprenditoriali piu' rappresentative.

5. La Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale competente in materia di industria, commercio e artigianato, delibera l' ammissione delle richieste per la concessione dei mutui da parte della FiLaS - SpA, tenendo conto del parere del nucleo di valutazione di cui al precedente quarto comma e privilegiando le iniziative tendenti allo sviluppo di piccole e medie imprese ed all' occupazione di lavoratori gia' in cassa integrazione guadagni dell' area industriale interessata o dipendenti licenziati dalle aziende precedentemente allocate negli stabilimenti nonche' giovani disoccupati e donne.

6. La FiLaS - SpA, pone in essere gli interventi conseguenti sulla base della convenzione di cui al precedente articolo 3.


Art. 5

1. Al fine di favorire altresi' l' acquisizione delle conoscenze e dei metodi per un rapido avvio di un processo di creazione di piccole e medie imprese, la Regione finanzia uno studio di fattibilita' nonche' le conseguenti prime sperimentazioni nei limiti della somma di L. 500.000.000.


Art. 6

1. La FiLaS (Finanziaria laziale di sviluppo) SpA fara' fronte agli oneri derivanti dalla gestione del fondo di cui al precedente articolo 2 utilizzando in ciascun anno finanziario il 2 per cento della consistenza del fondo stesso.

2. Gli interessi maturati sul fondo vanno ad incrementare la dotazione del fondo stesso.


Art. 7

1. La spesa prevista per l' attuazione della presente legge e' quantificata per l' esercizio 1988 in L. 9.500.000.000.

2. Nel bilancio 1988 tale onere gravera':
a) quanto a L. 9.000.000.000 sul capitolo di nuova istituzione n. 02115, denominato << Fondo speciale regionale destinato al recupero a fini produttivi di manufatti in disuso da destinare allo sviluppo di piccole e medie imprese del Lazio, al fine di incrementare nuova occupazione (articolo 2) >>, alla cui dotazione si provvede mediante riduzione di L. 9.000.000.000 del fondo globale iscritto al capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera h), del medesimo bilancio;
b) quanto a L. 500.000.000 (articolo 5) sul capitolo n. 26107, mediante riduzione dello stanziamento in esso iscritto.]


Note:

(1) Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 1988, n. 22

(2) Legge abrogata dal numero 52) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.