Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi. (1)

Numero della legge: 7
Data: 21 gennaio 1988
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1988

L.R. 21 Gennaio 1988, n. 7
Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi. (1)

Art. 1
(Finalita' e destinatari)

1. La Regione concede contributi in conto capitale a consorzi costituiti in forma di societa' anche cooperativa tra imprese industriali e/ o artigiane, in numero non inferiore a nove, le quali dimostrino di essere in possesso delle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, od abbiano assolto gli obblighi derivanti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. I contributi di cui al precedente comma riguardano la realizzazione di:
a) strutture comuni destinate al servizio delle imprese associate, ivi compresi i centri di elaborazione dati, che attivino processi di sviluppo dell' intera aerea;
b) infrastrutture primarie di completamento al servizio dell' area;
c) impianti in comune di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;
d) impianti in comune che consentano il risparmio dell' utilizzazione delle acque e/ o il recupero delle sostanze disperse;
e) impianti in comune che consentano l' utilizzazione di sorgenti di energia << alternativa >>.


Art. 2
(Contributi)

1. I contributi di cui al precedente articolo sono stabiliti, in favore dei consorzi che operano nel territorio della Regione, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge le opere da realizzare o quelle in corso di realizzazione, limitatamente alle spese sostenute nell' anno precedente la data di inoltro delle domande.

2-bis. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge sono considerate prioritarie le iniziative presentate dai consorzi di imprese localizzati nelle aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13, e dai consorzi di imprese localizzati nelle aree di concentrazione industriale, individuate secondo le direttive stabilite dalla Delib.G.R. 14 maggio 1996, n. 3725. (2)

2-ter. A paritą di condizioni vengono privilegiate le iniziative gią cantierate. (2)

2-quater. Le aree di cui al comma 2-bis sono periodicamente aggiornate secondo gli ultimi dati statistici riferiti alle mutate condizioni socio-economiche e di concentrazione industriale e, in ogni caso, ogni tre mesi . (2)


Art. 3
(Termini e documenti per la concessione dei contributi)
1. I consorzi presentano domanda per la concessione dei contributi all'Assessorato regionale sviluppo economico ed attivitą produttive, che provvede all'istruttoria delle stesse e predispone una graduatoria di ammissibilitą secondo le prioritą stabilite dalla presente legge. (3)

2. Ai fini della concessione del contributo, in fase di istruttoria, deve essere acquisita la seguente documentazione:
a) elenco delle imprese associate;
b) statuto del consorzio;
c) programma operativo approvato dall' assemblea dei soci con l' indicazione delle spese per le quali si richiede il contributo;
d) per le opere murarie:
1) grafici di progetto con gli estremi dell' approvazione comunale;
2) computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, o gia' eseguiti, con opportuni richiami ai grafici di progetto;
3) esauriente documentazione e descrizione nel caso di acquisto di immobili;
e) per i macchinari e le attrezzature un elenco analitico con le indicazioni delle caratteristiche principali del fornitore e del costo nonche' le eventuali spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio;
f) per gli impianti una dettagliata descrizione delle opere necessarie nonche' delle spese per la loro realizzazione.

3. L' istruttoria relativa alle domande di contributo puo' riguardare anche l' integrazione della documentazione prodotta con atti ritenuti necessari in relazione a particolari soggetti o circostanze.


Art. 4 (4)
(Concessione ed erogazione dei contributi)
La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi ai Consorzi richiedenti tenendo conto dell'ammontare delle spese ammissibili e delle disponibilitą di bilancio. Sono considerati prioritari i progetti gią cantierati o immediatamente cantierabili.

Nell'ambito di tale prioritą viene data precedenza ai progetti in corso di attuazione sulla base degli stati di avanzamento effettuati.

I progetti favorevolmente istruiti dai competenti uffici, non finanziati nell'anno di presentazione della domanda di contributo, per mancanza di copertura finanziaria, sono considerati prioritari e le relative spese sono ammesse a contributo anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, qualora siano ripresentati nell'annualitą successiva.

L'erogazione dei contributi viene effettuata secondo le modalitą di cui alla legge regionale 26 giugno1980, n. 88 come modificata all'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.



Art. 5
(Verifiche e decadenza)

1. La Giunta regionale puo' disporre verifiche presso i soggetti beneficiari del contributo di cui all' articolo 1 della presente legge circa la conformita' delle opere a quanto dichiarato.

2. La mancata corrispondenza delle opere accertate a quelle risultanti dalla documentazione presentata comporta la proporzionale riduzione del contributo sino alla decadenza del contributo stesso in caso di manchevolezze gravi.


Art. 6
(Norme finanziarie)

1. Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata per l' anno finanziario 1988 la spesa di L. 3.000 milioni in termini di competenza che viene iscritta sul capitolo n. 02008 del bilancio regionale per l' anno medesimo con la seguente denominazione << Finanziamenti a consorzi negli insediamenti produttivi del settore industriale ed artigianale per la realizzazione e/ o il potenziamento di impianti o di infrastrutture a servizio delle aziende consorziate esclusi i consorzi istituiti ai sensi della legge n. 183 del 1976 >>.

2. Il capitolo n. 02008 e' di nuova istituzione ed alla sua copertura finanziaria si provvedera' con la legge di bilancio 1988, nel rispetto della norma giuridica del pareggio del bilancio medesimo.

3. Per gli anni successivi si provvedera' al rifinanziamento tramite legge di bilancio.


Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del10 febbraio 1988, n. 4

(2) Comma aggiunto dall'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14

(3) Comma sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14

(4) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1996, n. 50

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.