L.R. 15 Maggio 1979, n. 46 |
Intervento straordinario per l' acquisto di scuolabus da parte dei comuni.(1)
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Art. 1 Per agevolare l' acquisto di scuolabus necessari per il trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e secondarie, e' autorizzato un intervento straordinario consistente nella concessione ai comuni che intendono provvedervi mediante assunzione di mutuo con la cassa depositi e prestiti di contributi costanti quindicennali nella misura occorrente a coprire il totale ammortamento del mutuo stesso compreso l' onere per interessi. L' ammontare complessivo dei mutui da contrarre con il contributo regionale viene determinato in lire 8.000.000.000. Art. 2 I comuni che intendono beneficiare dell' intervento debbono farne domanda da inviare all' assessorato regionale alla cultura, settore diritto allo studio ed alle province competenti per territorio entro quarantacinque giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Alla domanda devono essere allegati: 1) copia della deliberazione della giunta comunale che ne autorizza la presentazione e nella quale, oltre ad essere rappresentati i motivi per cui viene richiesto l' intervento, vanno indicati anche il numero, le caratteristiche, il numero dei posti ed il costo degli scuolabus da acquistare facendo ricorso ad un mutuo da contrarre con la cassa depositi e prestiti; 2) una relazione contenente le seguenti notizie: a) localita' abitate (centri e nuclei) nelle quali risiedono gli alunni da trasportare e numero degli stessi, distinto per tipo di scuola; b) ubicazione delle scuole frequentate dagli alunni residenti nelle localita' di cui al punto precedente, distinte per tipo, con l' indicazione della distanza intercorrente tra la localita' di residenza e quella ove ha sede la scuola frequentata; c) se esistono mezzi pubblici di linea colleganti le localita' di residenza degli alunni con quelle in cui si trovano le sedi scolastiche e, in mancanza di tali mezzi, come gli alunni raggiungono attualmente le sedi scolastiche; d) numero degli scuolabus di proprieta' del comune e dei mezzi noleggiati utilizzati nell' anno scolastico 1978/ 1979 ed il servizio svolto dagli stessi con l' indicazione del numero degli alunni trasportati; e) se nel comune esiste un servizio pubblico automobilistico di interesse comunale ed in caso affermativo i motivi per i quali con tale servizio non possono essere soddisfatte anche le esigenze del trasporto degli alunni per il quale si rende necessario l' acquisto dello scuolabus; f) tavola planimetrica in scala al 25.000 del territorio comunale in cui vanno riportati: 1/ a) l' ubicazione del capoluogo, delle frazioni geografiche e delle localita' abitate individuate e delimitate sul piano topografico formato dal comune stesso in occasione dell' XI censimento generale della popolazione del 1971, con eventuali aggiornamenti; 2/ b) la localizzazione delle sedi scolastiche distinte per ordine e grado di istruzione; 3/ c) la trascrizione dei dati della altitudine e della popolazione residente nelle varie localita' abitate; 4/ d) l' indicazione dell' intera rete stradale comunale e di quella statale qualora interessi l' area del territorio del comune; 5/ e) le distanze chilometriche dei tratti di percorso tra le localita' abitate ed il capoluogo. Per tale tavola i comuni possono fare riferimento a quella eventualmente gia' presentata in allegato a precedenti istanze, se nel frattempo non sono intervenute variazioni e di cui la Regione fornira' copia alle province competenti per territorio. Le domande inviate fuori termine potranno essere prese in considerazione compatibilmente con le disponibilita' finanziarie destinate all' intervento. Art. 3 Entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per l' invio delle domande, le province predispongono, sentiti i provveditori, i comuni, i consigli scolastici distrettuali ed il consiglio scolastico provinciale un piano di interventi relativo al territorio di competenza. Entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per l' invio delle domande, il Consiglio regionale approva il piano degli interventi in cui sono determinati, per ciascun comune, la somma ammessa a contributo ed il numero degli scuolabus da acquistare con la stessa. Se con tale piano non viene utilizzata l' intera somma disponibile, saranno redatti ulteriori piani con la stessa procedura di cui al comma precedente. Art. 4 Il contributo e' corrisposto ai comuni e per essi direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti a partire dalla data di scadenza della prima quota di ammortamento del mutuo. A tal fine il comune dovra' inviare all' assessorato alla cultura copia del piano di ammortamento del mutuo. Art. 5 Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 992.500.000 a partire dall' esercizio finanziario 1979. La suddetta somma di L. 992.500.000 viene iscritta in termini di competenza al capitolo che si istituisce nel bilancio regionale 1979 con la seguente denominazione: " Contributi quindicennali ai comuni per l' acquisto di scuolabus per il trasporto scolastico ". Alla copertura dell' onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 420001 del medesimo bilancio regionale per il 1979. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 maggio 1979, n. 46 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |