Intervento straordinario per l' acquisto di scuolabus da parte dei comuni.(1)

Numero della legge: 46
Data: 15 maggio 1979
Numero BUR: 46
Data BUR: 30/05/1979

L.R. 15 Maggio 1979, n. 46
Intervento straordinario per l' acquisto di scuolabus da parte dei comuni.(1)

Art. 1
Per agevolare l' acquisto di scuolabus necessari per
il trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari
e secondarie, e' autorizzato un intervento straordinario
consistente nella concessione ai comuni che
intendono provvedervi mediante assunzione di mutuo
con la cassa depositi e prestiti di contributi costanti
quindicennali nella misura occorrente a coprire il totale
ammortamento del mutuo stesso compreso l' onere
per interessi.
L' ammontare complessivo dei mutui da contrarre
con il contributo regionale viene determinato in lire
8.000.000.000.

Art. 2


I comuni che intendono beneficiare dell' intervento
debbono farne domanda da inviare all' assessorato regionale
alla cultura, settore diritto allo studio ed alle
province competenti per territorio entro quarantacinque
giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Alla domanda devono essere allegati:
1) copia della deliberazione della giunta comunale
che ne autorizza la presentazione e nella quale, oltre
ad essere rappresentati i motivi per cui viene richiesto
l' intervento, vanno indicati anche il numero, le caratteristiche,
il numero dei posti ed il costo degli scuolabus
da acquistare facendo ricorso ad un mutuo da
contrarre con la cassa depositi e prestiti;
2) una relazione contenente le seguenti notizie:
a) localita' abitate (centri e nuclei) nelle quali
risiedono gli alunni da trasportare e numero degli stessi,
distinto per tipo di scuola;
b) ubicazione delle scuole frequentate dagli alunni
residenti nelle localita' di cui al punto precedente,
distinte per tipo, con l' indicazione della distanza intercorrente
tra la localita' di residenza e quella ove
ha sede la scuola frequentata;
c) se esistono mezzi pubblici di linea colleganti
le localita' di residenza degli alunni con quelle in cui
si trovano le sedi scolastiche e, in mancanza di tali
mezzi, come gli alunni raggiungono attualmente le sedi
scolastiche;
d) numero degli scuolabus di proprieta' del comune
e dei mezzi noleggiati utilizzati nell' anno scolastico
1978/ 1979 ed il servizio svolto dagli stessi con l' indicazione
del numero degli alunni trasportati;
e) se nel comune esiste un servizio pubblico automobilistico
di interesse comunale ed in caso affermativo
i motivi per i quali con tale servizio non possono
essere soddisfatte anche le esigenze del trasporto
degli alunni per il quale si rende necessario l' acquisto
dello scuolabus;
f) tavola planimetrica in scala al 25.000 del territorio
comunale in cui vanno riportati:
1/ a) l' ubicazione del capoluogo, delle frazioni
geografiche e delle localita' abitate individuate e delimitate
sul piano topografico formato dal comune stesso
in occasione dell' XI censimento generale della popolazione
del 1971, con eventuali aggiornamenti;
2/ b) la localizzazione delle sedi scolastiche distinte
per ordine e grado di istruzione;
3/ c) la trascrizione dei dati della altitudine e
della popolazione residente nelle varie localita' abitate;
4/ d) l' indicazione dell' intera rete stradale comunale
e di quella statale qualora interessi l' area del
territorio del comune;
5/ e) le distanze chilometriche dei tratti di percorso
tra le localita' abitate ed il capoluogo.
Per tale tavola i comuni possono fare riferimento
a quella eventualmente gia' presentata in allegato a
precedenti istanze, se nel frattempo non sono intervenute
variazioni e di cui la Regione fornira' copia alle
province competenti per territorio.
Le domande inviate fuori termine potranno essere
prese in considerazione compatibilmente con le disponibilita'
finanziarie destinate all' intervento.

Art. 3

Entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza
del termine per l' invio delle domande, le province predispongono,
sentiti i provveditori, i comuni, i consigli
scolastici distrettuali ed il consiglio scolastico provinciale
un piano di interventi relativo al territorio di
competenza.
Entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine
per l' invio delle domande, il Consiglio regionale
approva il piano degli interventi in cui sono determinati,
per ciascun comune, la somma ammessa a contributo
ed il numero degli scuolabus da acquistare
con la stessa.
Se con tale piano non viene utilizzata l' intera somma
disponibile, saranno redatti ulteriori piani con la
stessa procedura di cui al comma precedente.

Art. 4

Il contributo e' corrisposto ai comuni e per essi direttamente
ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e
prestiti a partire dalla data di scadenza della prima
quota di ammortamento del mutuo.
A tal fine il comune dovra' inviare all' assessorato alla
cultura copia del piano di ammortamento del mutuo.

Art. 5

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente
legge e' autorizzata la spesa di L. 992.500.000 a
partire dall' esercizio finanziario 1979.
La suddetta somma di L. 992.500.000 viene iscritta
in termini di competenza al capitolo che si istituisce
nel bilancio regionale 1979 con la seguente denominazione:
" Contributi quindicennali ai comuni per l' acquisto
di scuolabus per il trasporto scolastico ".
Alla copertura dell' onere derivante dalla presente
legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento
del capitolo n. 420001 del medesimo bilancio regionale
per il 1979.

Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 maggio 1979, n. 46

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.