Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1988 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) (1)

Numero della legge: 30
Data: 10 giugno 1988
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1988

L.R. 10 Giugno 1988, n. 30
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1988 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) (1)


Art. 1

1. Limitatamente all' anno 1988, e' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionale di cui all' allegato quadro << A >>.


Art. 2

1. Limitatamente all' anno 1988, e' autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione, di provvedimenti legislativi dello Stato di cui all' allegato quadro << B >>, concernenti interventi per i quali l' amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti legislativi ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione.


Art. 3

1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell' articolo 1- quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto - legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, il quadro << C >> allegato alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa afferenti l' attuazione del programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo per il triennio 1988/ 1990.


Art. 4

(Omissis)


Art. 5

1. Sono confermate, per l' anno 1988, le disposizioni contenute nell' articolo 5 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 31.

2. La facolta' prevista dall' articolo 20, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' sospesa per l' arco della durata del bilancio pluriennale allegato alla presente legge nei casi in cui la copertura finanziaria nell' intervento sia prevista mediante ricorso all' ipotesi di cui all' articolo 36 della medesima legge regionale n. 15 del 1977 e la cui procedura non si sia realizzata nei termini previsti del ripetuto articolo 36, terzo comma.

3. Agli effetti della copertura finanziaria delle leggi regionali recanti oneri a carico degli esercizi successivi, ma non previsti nel bilancio pluriennale allegato alla presente legge, la Regione Lazio recepisce nel proprio ordinamento, a decorrere dall' esercizio 1988, la disposizione di cui all' articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Tale ultima disposizione assume carattere inderogabile e validita' permanete nell' ambito dell' ordinamento contabile regionale.

5. Il maggior stanziamento di L. 3.000.000.000, previsto nel capitolo 10102 del bilancio di previsione, di cui alle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 47 e 26 giugno 1980, n. 88, e' destinato esclusivamente al finanziamento del completamento delle opere igieniche da realizzarsi in localita' << Valle Martella >>, << Santa Apollaria >>, << Scossite >>, << Pallavicina >>, comune di Zagarolo in provincia di Roma.


Art. 6

(Omissis).


Art. 7

1. In deroga alle procedure di cui alla legge regionale 22 novembre 1982, n. 51, il maggiore stanziamento di L. 1.000.000.000, previsto nel capitolo n. 16851 del bilancio di previsione, di cui alla legge regionale n. 51 del 1982, e' destinato esclusivamente al finanziamento del programma finalizzato al recupero di Palazzo Doria a Valmontone.


Art. 8

1. Il maggior stanziamento di L. 1.000.000.000, previsto nel capitolo n. 16851 del bilancio di previsione, di cui alla legge regionale 22 novembre 1982, n. 51, e' destinato esclusivamente al finanziamento del programma finalizzato al riuso del complesso << La Legnara >> e l' edificio denominato << Granarone >> entrambti siti nel comune di Cerveteri.


Art. 9

1. Per la ristrutturazione e definitiva sistemazione nel centro abitato del comune di Velletri del tombamento del Fosso della Regina, ricadente nel bacino del fiume Astura, e' autorizzata per l' anno 1988 la spesa di L. 4.500.000.000 da iscrivere nel capitolo n. 11201 del bilancio regionale del medesimo anno. La predetta autorizzazione di spesa e' integrativa dell' intervento per L. 1.800.000.000 iscritto al medesimo capitolo ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1987, n. 44, per il rimborso al medesimo comune di Velletri degli oneri per interventi urgenti anticipati a seguito del cedimento della preesistente struttura.

2. Per la realizzazione del progetto afferente la depurazione del lago di Nemi, di cui all' articolo 2 della legge regionale 9 novembre 1981, n. 30, l' ammontare complessivo dell' onere finanziario e' determinato in L. 12.000.000.000.

3. Tenuto conto dello stanziamento di L. 5.300.000.000, all' uopo iscritto nei bilanci di previsione, rispettivamente, dell' esercizio finanziario 1986 per L. 1.500.000.000 e dell' esercizio finanziario 1987, per L. 3.800.000.000 l' ulteriore onere e' assunto a carico del bilancio pluriennale della Regione Lazio per il triennio 1988/ 1990 in ragione di L. 1.000.000.000 per l' anno finanziario 1988 e di L. 2.850.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990.

4. Al fine di adeguare la previsione di spesa prevista nella legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22, per la realizzazione di opere viarie di particolare interesse regionali e' disposta l' ulteriore integrazione di L. 30.000.000.000 in aggiunta all' autorizzazione di spesa di L. 20.700.000.000 prevista nella predetta legge regionale n. 22 del 1987 che viene iscritta in ragione di L. 15.000.000.000 per ciascuno degli anni 1989 e 1990 del bilancio pluriennale allegato alla legge di bilancio 1988.

5. Il maggior stanziamento di L. 1.000.000.000 previsto nel capitolo n. 11201, tabella << B >>, spesa, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 53, e' destinato esclusivamente al risanamento del fosso dei Selci e del fosso Cava di Peperino nel comune di Marino.

6. L' articolo 1 della citata legge regionale 4 giugno 1985, n. 89. e' cosi' modificato:

<< omissis >>.

7. Per le finalita' previste dalla legge regionale 4 giugno 1985, n. 89 e per consentire la prosecuzione ed il completamento dei lavori di costruzione della sede municipale di Ciampino, la Regione e' autorizzata a concedere e ad erogare per il 1988 la somma di L. 1.000.000.000.

8. Per la costruzione della nuova sede municipale del comune di Ladispoli, la Regione e' autorizzata a concedere e ad erogare per il 1988 la somma di L. 1.000.000.000.

9. Ai fini di cui ai precedenti commi settimo ed ottavo nel bilancio di previsione 1988 viene iscritto il capitolo n. 11509, di nuova istituzione, con la dicitura << Contributi in conto capitale al comune di Ciampino ed al comune di Ladispoli per la costruzione della sede municipale >>, con uno stanziamento di L. 2.000.000.000.

10. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla formale concessione dell' impegno delle somme previa presentazione, da parte dei comuni di Ciampino e di Ladispoli, della deliberazione di approvazione dello stato dei lavori compiuti e del progetto di completamento.

11. Alla copertura si provvede mediante aumento del capitolo << Entrate >> n. 04101 (entrate derivanti da mutui).

12. All' onere derivante dal predetto incremento si provvede con ricorso al credito mediante integrazione dei capitoli n. 30114 (quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui) e n. 30999 (interessi e spese sui mutui contratti per il finanziamento di interventi nel settore degli investimenti) per un totale di L. 80.000.000 relativamente al secondo semestre 1988 e con un complessivo corrispondente prelievo dal capitolo n. 31001 (fondo di riserva per le spese obbligatorie).

13. All' articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1975, n. 30, e' aggiunto il seguente secondo comma: << omissis >>.

14. A tal fine e' istituito, nel bilancio di previsione per l' esercizio 1988, il capitolo n. 16532 avente la seguente denominazione << Iniziative nell' ambito bibliografico e biblioteconomico da realizzare ed individuare in base a convenzioni con le universita' del Lazio >> finanziato per L. 300.000.000 attraverso riduzione di pari importo del capitolo n. 31001, spesa, fondo di riserva per spese obbligatorie, del bilancio 1988.

15. E' rifinanziato il capitolo n. 25166, tabella << B >>, spesa, del bilancio regionale di previsione 1988 denominato << Contributi ad enti locali e ad altri enti pubblici e privati per la celebrazione di ricorrenze di particolare interesse >> (legge regionale 30 giugno 1984, n. 34).

16. Il capitolo n. 25166 e' finanziato per il corrente anno per L. 500.000.000 alla cui copertura si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 31001, spesa, fondo di riserva per spese obbligatorie.


Art. 10


1. L' erogazione della somma iscritta al capitolo n. 14001 del bilancio regionale per l' esercizio delle funzioni in materia di assistenza pubblica, viene disposta dalla Giunta regionale sulla base delle seguenti modalita' e criteri:
a) una prima erogazione sara' pari all' ammontare dei finanziamenti ai comuni nell' anno 1987 per gli effetti della statuizione di cui all' articolo 2, lettera a), della legge regionale 24 luglio 1987, n. 44, maggiorati del 5 per cento;
b) una seconda erogazione, ad esaurimento totale del fondo, sara' ripartita sulla base di programmi che riguardino l' istituzione di nuovi servizi, il finanziamento di quelli esistenti, la riconversione e/ o la trasformazione degli interventi socio - assistenziali in riguardo ai soggetti istituzionalizzati.

2. Per quanto riguarda i minori, dovranno essere prioritariamente finanziati i programmi riferiti all' applicazione della normativa statale vigente relativamente all' istituto dell' affidamento familiare.

3. In casi eccezionali e' consentito un contributo aggiuntivo ai comuni che sostengono costi straordinari per soggetti
istituzionali nella comprovata ipotesi dell' impossibilita' di trasformazione degli interventi socio - assistenziali a favore di tali soggetti.

4. L' erogazione di cui al precedente primo comma, lettera b), sara' disposta sulla base di piani di intervento approvati dalla Giunta regionale, che li formulera' avvalendosi degli uffici delle amministrazioni provinciali, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

5. Con atti amministrativi la Regione fornira' alle amministrazioni provinciali indirizzi secondo i quali gli uffici provinciali dovranno operare, anche in ordine alle verifiche sullo stato e la realizzazione dei servizi socio - assistenziali dei comuni.

6. Un' aliquota non superiore all' 8 per cento dei finanziamenti previsti al capitolo 14100 del bilancio regionale, destinati ad interventi aggiuntivi in materia di assistenza pubblica, e' riservata ad iniziative sperimentali nel campo dei servizi e delle iniziative sociali e per attivita' di studio e ricerca esercitate attraverso gli organi regionali e mediante convenzioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche, enti, istituti ed esperti tramite deliberazioni della Giunta regionale, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 12 giugno 1986, n. 22.


Art. 11

(Omissis).


Art. 12

1. Nel rispetto dei criteri definiti nell' articolo 2, quarto comma, della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 1 l' autorizzazione di spesa finalizzata alla realizzazione di un processo di informatizzazione della struttura regionale, di cui all' articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, e' ulteriormente elevato, per l' anno 1988, di L. 7.000.000.000.

2. Alla relativa copertura dell' onere provvedera' la legge approvativa del bilancio con le modalita' di cui all' articolo 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 13

1. L' 85 per cento della somma iscritta al capitolo n. 15000 per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza scolastica e' assegnata dalla Giunta regionale ai comuni incrementando del 4 per cento la somma agli stessi attribuita nell' anno 1987 con il piano di riparto di cui all' articolo 15 della legge regionale 30 marzo 1983, n. 21.

2. Il rimanente 15 per cento sara' utilizzato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, per effettuare interventi perequativi per riequilibrare la distribuzione delle risorse, tenendo conto dei servizi svolti da ciascun comune dei fabbisogni e delle disponibilita' finanziarie degli stessi.


Art. 14

1. Per l' attuazione di interventi organici da realizzare nell' ambito delle finalita' previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, con particolare riguardo ai progetti di cui al capo IV della stessa legge, e' autorizzato, nel rispetto dei limiti autorizzati dall' articolo 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, lo stanziamento nel bilancio pluriennale della somma complessiva di L. 150.000.000.000, da iscrivere nei bilanci annuali degli anni 1988, 1989 e 1990, rispettivamente in ragione di L. 10.000.000.000, L. 70.000.000.000 e L. 70.000.000.000 per i medesimi anni, la cui utilizzazione e' subordinata al rispetto delle procedure attuative di un accordo di programma tra la Regione e gli enti locali, relativo a progetti prioritari di rilevanza sovracomunale.

2. Al fine dell' individuazione degli interventi dovra' essere tenuto conto delle indicazioni contenute nelle relazioni di cui all' articolo 1- quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, delle elaborazioni, ancorche' non ammesse a finanziamento, prodotte per la definizione degli interventi proposti dalla Comunita' economica europea con il regolamento n. 2088/ 86, nonche' dei progetti che, con riferimento al penultimo comma del presente articolo, saranno individuati dalle amministrazioni provinciali del Lazio e dai rispettivi comuni capoluogo.

3. Nella valutazione dei progetti da ammettere al finanziamento dovra' essere tenuto conto della conformita' al programma presentato dalla Giunta regionale ed alle caratteristiche previste nell' articolo 18 della richiamata legge regionale 11 aprile 1986, n. 17. I risultati della valutazione saranno sottoposti all' approvazione del Consiglio regionale.

4. Per le finalita' previste dall' articolo 28, secondo comma della legge regionale con quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, e' autorizzata l' iscrizione dello stanziamento di L. 4.800.000.000 al capitolo n. 26501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' anno 1988.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, disporra' il riparto e l' immediato trasferimento di tali fondi agli enti interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. E' posto divieto alla proposizione di atti finalizzati alla utilizzazione dello stanziamento previsto dal primo comma del presente articolo per finalita' la cui procedura sia difforme da quella prevista nei successivi capoversi. Per la verifica dello stato di attuazione dei progetti di cui alla presente norma si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo I, della legge regionale n. 17 del 1986.


Art. 15

(Omissis).


Art. 16

1. L' ammontare dei trasferimenti per interventi operativi a favore dell' ERSAL (ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) e' stabilito per l' anno 1988 in L. 35.000.000.000, di cui L. 14.000.000.000 per l' assolvimento di obbligazioni a carattere pluriennale e L. 21.000.000.000 per il finanziamento di programmi da realizzare nel 1988, non aventi carattere di continuita' pluriennale. (Omissis).

2. E' confermata, per l' anno 1988, la disposizione di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 2, integrata con l' autorizzazione al finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo di colture alternative.

3. L' ERSAL e' altresi', autorizzato a concedere garanzie fidejussorie ai sensi e per gli effetti dell' articolo 3, punto 5), della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, fino alla concorrenza di L. 100.000.000.000. I fondi necessari all' assorbimento degli oneri connessi all' eventuale realizzazione del relativo rischio sono, a norma del citato articolo 3, a carico della Regione che potra' farvi fronte mediante iscrizione delle somme occorrenti nel capitolo n. 30200 da istituire nel bilancio 1988 con la seguente denominazione << Spese occorrenti per l' assolvimento degli obblighi assunti dall' ERSAL in conseguenza della prestazione delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell' articolo 3, punto 5), della legge regionale n. 10 del 1978 >>, con stanziamento per memoria, nel rispetto delle prescrizioni di cui all' articolo 38, ultimo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15

4. (Omissis).


Art. 17

1. (omissis).

2. I mutui assistiti dal contributo regionale hanno una durata massima di dodici anni, il loro ammontare non puo' essere superiore a L. 50.000.000 per abitazione, sono garantiti per la loro durata da ipoteca di primo grado sull' area e sulla costruzione e fruiscono delle garanzie sussidiarie della Regione per il rimborso integrale del capitale, interessi ed oneri accessori. Le garanzie sono prestate con l' emissione del decreto di concessione del contributo e si intendono primarie finche' non diventa efficace l' ipoteca iscritta ai sensi dell' articolo 5 del decreto - legge 23 gennaio 1982, n. 9, come convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Trova applicazione l' articolo 10- ter della legge 16 ottobre 1975, n. 492.

3. (Omissis).

4. Nel bilancio regionale per l' anno 1988 sono, al riguardo, stanziate le seguenti somme:
a) L. 1.000.000.000, da iscrivere al capitolo n. 08020, di nuova istituzione, con la seguente denominazione << Contributi regionali in conto interessi su mutui per la costruzione di abitazioni a favore di cooperative ed imprese edilizie e per il recupero edilizio >>;
b) L. 1.000.000.000, da iscrivere al capitolo n. 08021, di nuova istituzione, con la seguente denominazione << Garanzia sussidiaria su mutui contratti da cooperative ed imprese edilizie per la costruzione di abitazioni ammesse a contributo regionale >>.


Art. 18

(Omissis).


Art. 19

1. Le somme disponibili sul capitolo n. 08007 del bilancio regionale saranno erogate a favore dell' istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal comitato per l' edilizia residenziale come da circolare 16 luglio 1979, n. 9728, per gli interventi di edilizia sovvenzionata. Il predetto istituto iscrivera' nel proprio bilancio le somme riscosse in apposito capitolo in conto entrata ed in conto uscite.

2. E' confermata per l' anno 1988 la disposizione di cui all' articolo 4, primo comma, della legge regionale 24 luglio 1987, n. 44.

3. (Omissis).


Art. 20

(Omissis).


Art. 21

1. (Omissis).

2. Lo stanziamento disposto con le richiamate leggi regionali n. 89 del 1980 e n. 61 del 1985 a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio e finalizzato alla realizzazione dell' intervento di cui al comma precedente, e' conseguentemente elevato da L. 30.441.000.000 a L. 31.741.000.000.


Art. 22

1. Le provvidenze disposte con la legge regionale 2 aprile 1986, n. 15, sono estese al comune di Civitavecchia per il rimborso degli oneri sostenuti al fine di assicurare, nel periodo estivo, la deviazione, dalla strada statale n. 1 Aurelia all' autostrada A/ 12, del traffico pesante di attraversamento del territorio comunale.

2. La denominazione del capitolo n. 09516 del bilancio regionale e', conseguentemente, modificata come segue << Rimborso ai comuni di Santa Marinella e di Civitavecchia degli oneri sostenuti per la deviazione del traffico pesante di attraversamento dei territori comunali >>.

3. (Omissis).


Art. 23

1. Il programma delle opere acquedottistiche di cui all' articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1986, n. 11, e' integrato con la realizzazione della condotta Oriolo - Tolfa - Allumiere, per alimentare i suddetti comuni. I comuni di Civitavecchia e Santa Marinella saranno alimentati dalla condotta Torrimpietra - Civitavecchia in fase di realizzazione.

2. L' importo dell' opera e' di L. 4.000.000.000 cosi' ripartiti:
a) L. 500.000.000 (studi, indagini, progettazione ed espropri) per l' anno 1988;
b) L. 2.000.000.000 per l' anno 1989;
c) L. 1.500.000.000 per l' anno 1990.


Art. 24

1. Il pagamento degli interessi sui prestiti contratti da cooperative e da consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici per l' acquisizione del capitale di esercizio loro occorrente ivi comprese la corresponsione di acconti ai conferenti di cui all' articolo 1, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, compete anche alle cooperative orticole rapportato alla media annuale dei conferimenti dei soci.


Art. 25

1. Il maggior stanziamento di L. 2.000.000.000 previsto nel capitolo n. 10240 << Finanziamento ai comuni per interventi di costruzione di acquedotti (legge regionale 3 febbraio 1986, n. 11), tabella " B", spesa, e' destinato esclusivamente al finanziamento straordinario per il comune di Monterotondo quale anticipo per la realizzazione dell' acquedotto intercomunale di cui al PRGA (piano regolatore generale degli acquedotti) e PRRA (piano regionale per il risanamento delle acque) (legge regionale n. 11 del 1986) lotto Peschiera - Mentana - Monterotondo >>.

Art. 26

(Omissis).


Art. 27

1. All' articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 51, concernente: << Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprieta' di enti pubblici nei centri storici >> dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"omissis"

2. Il finanziamento del capitolo n. 16852 (legge regionale n. 51 del 1982) del bilancio di previsione 1988 e' incrementato, in termini di competenza, per L. 2.000.000.000.

3. Al maggior onere derivante dalla variazione apportata dal precedente secondo comma si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 29852, lettera d), di cui all' elenco n. 4 del bilancio di previsione 1988.


Art. 28

1. Parte dello stanziamento corrispondente a L. 300.000.000, previsto nel capitolo n. 16590 del bilancio di previsione 1988, tabella << B >>, spesa, di cui alla legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, articolo 1, lettera a), e' destinato per primi interventi urgentissimi di consolidamento di << Palazzo Crescenzio >> nel comune di Mentana, sede di biblioteca e di antiquarium.


Art. 29

1. Parte del finanziamento di cui al capitolo n. 15336 del bilancio di previsione 1988, tabella << B >>, spesa, << Interventi per potenziamento delle strutture per il diritto allo studio universitario, legge regionale 20 giugno 1984, n. 31 e' destinato per quanto a L. 1.500.000.000 all' IDISU di Cassino e per quanto a L. 1.000.000.000 all' IDISU dell' universita' della Tuscia>> .


Art. 30

1. Il maggior stanziamento di L. 25.000.000.000 previsto nel capitolo n. 11230 << Esecuzione di infrastrutture viarie >> (legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22), comporta la rettifica dell' articolo 6 della legge regionale n. 22 del 1987
nei termini seguenti:
a) intervento regionale per la superstrada Sora - Frosinone + L. 7.000.000.000;
b1) realizzazione tangenziale alla strada statale n. 7 << Appia >> in corrispondenza con i comuni dei Castelli Romani + L. 10.000.000.000;
c) ammodernamento strada << Tancia >> + L. 4.000.000.000;
d) ammodernamento strada << Turanense >> + L. 4.000.000.000.


Art. 31

1. All' articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22, sono aggiunte le seguenti lettere: << omissis >>.

2. All' articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22, sono introdotte le seguenti variazioni: << le lettere b2) ed e) sono integrate di L. 1.000.000.000 ciascuna >>.
Sono, altresi', aggiunte le seguenti lettere: << omissis >>.

3. All' articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22, e' aggiunto il seguente comma:

<< omissis >>


Art. 32

1. Per il << Forte Castelsangallo >> ubicato nel comune di Nettuno, di notevole pregio culturale, architettonico e storico, vincolato a norma delle vigenti disposizioni di legge emanate dal Ministero dei beni culturali e dalla sovraintendenza dei beni culturali del Lazio e' stanziato l' importo di L. 1.500.000.000 iscritto al capitolo n. 16852, da destinarsi al comune di Nettuno per concorrere all' indennita' di esproprio, in corso, ed eventuale disponibilita' della somma rimanente da destinarsi alla manutenzione e/ o ristrutturazione del bene oggetto dell' esproprio.


Art. 33

1. Per gli interventi inseriti nel PIM (piano integrato mediterraneo) Lazio, in deroga alla legislazione regionale vigente, si determina che:
a) l' entita' da corrispondere come quota pubblica a carico della Regione e' quella prevista dalla CEE (Comunita' economica europea) sulle schede di misura di cui al contratto di programma, a norma del regolamento 2088/ 85;
b) le procedure di attuazione dei progetti saranno definite con apposito regolamento da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio regionale.


Art. 34

(Omissis).


Art. 35

1. (Omissis).

2. I predetti enti hanno l' obbligo di rimborsare le anticipazioni concesse non appena saranno state accertate nel bilancio degli enti stessi le economie realizzate per il suddetto titolo.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, e' peraltro facoltizzata a conguagliare le anticipazioni di cui al presente articolo con le somme che dovessero essere attribuite agli enti predetti per il ripiano dei disavanzi pregressi relativi ad esercizi anche anteriori al 1988.

4. Le erogazioni delle anticipazioni regionali e' subordinata alla certificazione da parte del legale rappresentante dell' ente locale o consorzio, che attesti la corrispondenza dei benefici retributivi concessi alla previsione di una economia di esercizio derivante da progetti concordati e comportanti recupero di produttivita'.

5. (Omissis).


Art. 36

(Omissis).

Tabella A - B - C
Omissis


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 giugno 1988, n. 17, s. o. n. 5

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.