Determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio. (1 ) (2)

Numero della legge: 7
Data: 16 marzo 1973
Numero BUR: 7
Data BUR: 23/03/1973

L.R. 16 Marzo 1973, n. 7
Determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio. (1 ) (2)


(2)


[Art. 1 - Art. 4

(Omissis) (3)


Art. 5

La corresponsione delle indennità e del rimborso delle spese previste dalla presente legge a favore dei consiglieri regionali, decorre dal giorno della proclamazione degli eletti e cessa alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento.
Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, le indennità e il rimborso delle spese sono corrisposte fino a quando viene meno il diritto di partecipazione alle sedute del Consiglio.
La corresponsione delle indennità e del rimborso delle spese stabilite dalla presente legge per il presidente, i vice presidenti e i segretari del Consiglio spetta fino alla data dell'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il presidente e i membri della Giunta spetta fino alla data della elezione della nuova Giunta e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il presidenti di commissione spetta fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio o del suo anticipato scioglimento
(4).


Art. 6

Presso il Consiglio regionale è istituito il "Fondo di Previdenza dei consiglieri della Regione Lazio" per il pagamento degli assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dalla carica o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge (5).


Art. 7

Il fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. Esso è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dalla carica, o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme costituenti il fondo stesso e da eventuali elargizioni (6).


Art. 8

Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio del Consiglio regionale.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico-attuariale del fondo è presentato all'Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione
(7).
All'inizio di ogni legislatura, ovvero per quanto concerne la legislatura in corso, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con una contribuzione "una tantum" a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziari del fondo
(7).
Per la legislatura in corso (1990; n.d.r.), il disavanzo finanziario del fondo è ripianato con contribuzione "una tantum" a carico dell'esercizio 1990
(7).
Le norme di cui ai predetti commi, restano in vigore fino alla emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia
(7).


Art. 9

(Omissis) (8).


Art. 10

a) L' assegno vitalizio mensile spetta ai Consiglieri cessati dalla carica che abbiano sessant' anni di eta' e abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di carica esercitata nel Consiglio Regionale del Lazio.
b) Per ogni anno di carica o di contribuzione oltre il quinto anno, l' eta' richiesta per il conseguimento del diritto all' assegno vitalizio e' diminuita di un anno, con il limite all' eta' di 55 anni.
c) E' consentito al consigliere che cessi dalla carica o subentri nella carica consiliare durante il corso della legislatura, di poter completare la contribuzione volontaria al fondo di previdenza, senza contribuzione da parte della Regione, che gli consenta l'ottenimento del vitalizio minimo, che decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avra' versato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di eta.
(9)
d) La stessa facolta' di cui al comma precedente e' concessa agli aventi diritto alla reversibilita' di cui al successivo articolo 17 del Consigliere deceduto senza aver maturato il periodo per l' assegno vitalizio.
e) La corresponsione dell' assegno puo' essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato fino al cinquantesimo anno di eta', ma in tal caso la misura dell' assegno e' proporzionalmente ridotta del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto al cinquantacinquesimo anno di eta'.
(9a)
Qualora l'assegno vitalizio anticipato venga sospeso in ragione di sopravvenuta elezione dell'ex Consigliere a nuova carica, Regione, Parlamento nazionale, Parlamento europeo, la detrazione del 5 per cento di cui al presente punto e) e' recuperata alla data di cessazione della carica stessa. L'assegno vitalizio, alla cessazione della carica, e' pertanto reintegrato del 5 per cento annuo, frazionabile in dodicesimi, per ogni anno di sospensione del vitalizio stesso o frazione di anno. Le detrazioni gia' operate precedentemente sull'assegno vitalizio anticipato non sono restituibili.
(10)

Art. 11

a) Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dalla età, i consiglieri cessati dalla carica i quali provino di essere diventati inabili al lavoro in modo permanente, purchè abbiano esercitato la carica consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti di propria competenza per un corrispondente periodo.
b) L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettiva carica consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio della carica stessa.
c) L'accertamento di inabilità, di cui ai precedenti commi è compiuto da un collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio delibera in via definitiva ed inappellabile sulle conclusioni del collegio medico integrato ai sensi dell'art. 7 della presente legge.
Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.
d) Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 7.


Art. 12

Nell'ipotesi previste dal primo comma dell'art. 11 l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 11, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio della carica prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo art. 15.
Qualora l'inabilità permanente per cause dipendenti dall'esercizio della carica è tale da non permettere di espletare neanche nel futuro la carica di consigliere, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà pari al 50% dell'indennità mensile lorda di cui al punto d) dell'art. 1.
Ai fini dell'accertamento della particolare inabilità di cui al comma precedente si applicano il terzo e il quarto comma dell'art. 11.


Art. 13

a) E' consentito il completamento di un decennio contributivo, con versamenti volontari, e senza contribuzione da parte della Regione nei seguenti casi:
1) qualora il consigliere abbia esercitato la carica per una intera legislatura, di durata non inferiore a cinque anni, e rientri a far parte del Consiglio regionale in una successiva legislatura senza completarla;
2) qualora, pur avendo partecipato a tre o più legislature, il consigliere in carica non possa comunque conseguire il periodo contributivo decennale, ai fini dell'ottenimento del vitalizio
(11).
b) Anche in questo caso si applicano le norme di cui al quarto comma dell'art. 10.
c) Il consigliere che cessi dalla carica prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio o che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi obbligatori necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi di propria competenza versati nella misura del cento per cento, senza attribuzione di interessi.
d) Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.


Art. 14

a) Qualora il consigliere già cessato dalla carica rientri a far parte del Consiglio regionale, ovvero venga eletto al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o comunque ad altro Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio, di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata della nuova carica (12).
b) Alla cessazione della nuova carica l'assegno sarà ripristinato, tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.


Art. 15

(Omissis) (13).


Art. 16

a) L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dalla carica ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
b) Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione dalla carica, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.
c) Nel caso di cessazione dalla carica per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno, percepiscono l'assegno vitalizio con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.


Art. 17

In caso di morte del titolare dell'assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria;
b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;
c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;
d) dei figli di cui alla lettera b) e in mancanza degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purchè studenti fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico del consigliere deceduto, o che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di Presidenza integrato ai sensi dell'art. 7.
Qualora non sopravvivano nè il coniuge, nè i figli o affiliati o aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di età superiore a sessant'anni o inabili a proficuo lavoro (14).


Art. 18

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato i contributi di propria competenza per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 7, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.


Art. 19

a) Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere.
Nel caso in cui vengano a cessare, l'assegno vitalizio viene revocato.
b) A tal fine, può essere richiesto ai beneficiari di assegni di reversibilità di presentare, ogni due anni, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.


Art. 20

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera all'Ufficio di Presidenza del Consiglio corredata dai seguenti documenti:
1) certificato di morte del coniuge;
2) certificato di matrimonio;
3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
4) stato di famiglia.
Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
2) certificato di nascita dei figli;
3) stato di famiglia;
4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
5) attestato da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.
Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata dall'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 11.
5. Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine di un anno dalla data del decesso del dante causa (
15).


Art. 21(16)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o altri aventi diritto, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di diritto di famiglia, è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere nelle misura seguente:
a) al coniuge superstite, senza figli aventi diritto all'assegno: sessanta per cento;
b) al coniuge superstite con i figli aventi diritto all'assegno: sessanta per cento aumentato del quindici per cento per ogni figlio avente titolo fino alla concorrenza massima del cento per cento; nel caso in cui il coniuge ed i figli aventi diritto facciano parte di distinti nuclei familiari; cinquanta per cento per il coniuge e cinquanta per cento per i figli ripartito fra questi ultimi in parti uguali;
c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: sessanta per cento; quando i figli siano più di uno l'assegno va aumentato del quindici per cento per ogni figlio avente titolo fino alla concorrenza massima del cento per cento ed è ripartito fra essi in parti uguali;
d) negli altri casi: cinquanta per cento:
L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare



Art. 22

I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 7.


Art. 23

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni di legge statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.


Art. 24

Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde agli aventi diritto la somma corrispondente ad una mensilità delle indennità di cui all'art. 1 lettera d) della presente legge.


Art. 25

Tutti i consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza i contributi di cui all'art. 9, arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge (17).


Art. 26

(Omissis) (18).


Art. 27

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1970, 1971 e 1972, calcolato presuntivamente in lire settecento milioni, farà carico ai capitoli nn. 1 e 2 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972, che presentano la necessaria disponibilità e, per gli anni successivi, calcolato presuntivamente in lire seicentocinquantamilioni annui, ad appositi capitoli da istituire nei relativi stati di previsione della spesa (19).





(2) Vedi anche le leggi regionali 3 novembre 1977, n. 42 e 6 giugno 1980 n. 51 nonchè il regolamento regionale 27 marzo 1974, n. 3.

(3) Articoli abrogati dall'art. 9 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1976, n. 21.

(5) Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 1996, n. 3, il fondo di cui al presente articolo è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1996.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 8.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 34.

(8) Articolo abrogato dall'art. 9 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42.

(9) Lettera già modificata dall'art. 1 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 18 e così sostituita dall'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 42.

(9a) Lettera modificata dall'articolo 86 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6

(10) Lettera così integrata dall'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1996, n. 43.

(11) Lettera già modificata dall'art. 2 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 18 e così sostituita dall'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 42.

(12) Lettera così modificata dall'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 70.

(13) Articolo abrogato dall'art. 9 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42. Per la determinazione dell'ammontare mensile dell'assegno vitalizio vedi l'art. 6 della stessa legge n. 42 del 1977.

(14) L'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 52 ha così integrato le disposizioni di cui al presente articolo:
"1.1 Gli aventi diritto del consigliere o dell'ex consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell'inizio del godimento dell'assegno vitalizio diretto hanno diritto a percepire l'assegno di reversibilità, a decorrere dalla data stessa del decesso e nella misura stabilita dall'art. 21 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7.
2. In alternativa all'assegno di reversibilità, ma con rinuncia alla liquidazione del medesimo, agli aventi diritto viene consentito di richiedere la restituzione dei contributi versati dal "de cuius".
3. La presente legge si applica anche per i casi già verificatisi a decorrere dall'inizio della presente legislatura".

(15) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1992, n. 50.
Il secondo e terzo comma dello stesso art. 1 hanno così ulteriormente disposto:
"2. Qualora tale termine venisse superato, l'assegno di reversibilità decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda.
3. La presente norma opera a far data dal 7 giugno 1990, ovvero dall'inizio della presente legislatura".

(16) Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42.

(17) Articolo così modificato dall'art. 3 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 8.

(18) Articolo abrogato dall'art. 9 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42.

(19) Articolo così sostituito dall'art. 5 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 8.]




Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 23 marzo 1973, n. 7.

(2) Legge abrogata dall'articolo 36, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.