Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio diprevisione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario1998 (Art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) (1)

Numero della legge: 14
Data: 18 maggio 1998
Numero BUR: 14
Data BUR: 25/05/1998
L.R. 18 Maggio 1998, n. 14
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio diprevisione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario1998 (Art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) (1).


Art. 1


1. Relativamente all'anno finanziario 1998 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".


Art. 2


(Omissis) (2).


Art. 3


1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 1998 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l'attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.

2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell'85 per cento dello stanziamento annuo.

3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore economia e finanza, in particolare per far fronte ad obbligazioni venute a scadenza in materia di opere pubbliche secondo la tempistica di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.

4. Alle deliberazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata a cura della struttura proponente una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

5. Al fine di realizzare il sistematico monitoraggio dell'andamento della spesa sanitaria e dei suoi riflessi sul bilancio regionale nel suo complesso, l'Assessore alla salvaguardia e cura della salute concorda con l'Assessore economia e finanza tutte le iniziative ritenute necessarie, riferendone periodicamente alla Giunta regionale e, trimestralmente, alla Commissione consiliare competente. Al medesimo fine, con cadenza trimestrale, l'Assessore alla cura e salvaguardia della salute è tenuto a rimettere alla Commissione consiliare competente, copia delle relazioni trimestrali del collegio dei revisori dei conti delle Asl.


Art. 4


1. Sono confermate per l'esercizio finanziario 1998 le disposizioni contenute nell'articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.



Art. 5


1. Alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, concernente: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio", come modificata dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:
a)l'articolo 13, e' sostituito dal seguente: omissis
b) dopo il comma 1 dell'articolo 27, e' inserito il seguente: omissis
c) il comma 2 dell'articolo 38, e' sostituito dal seguente: omissis
d) le lettere a), b), c), d), del comma 3 dell'articolo 38, sono sostituite dalle seguenti: omissis



Art. 6


1. L'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' sostituito dal seguente: omissis.



Art. 7


1. Il contributo per il funzionamento dei Gruppi consiliari viene adeguato, per ciascun anno solare, con decorrenza dal primo gennaio, in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevato dall'Istat.

2. Le spese di gestione delle strutture dei Gruppi consiliari, così come rideterminate in applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, e riferite al punto 3 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 sono a carico del capitolo 11106 del bilancio di previsione della Regione Lazio e del corrispondente capitolo 3 del bilancio di previsione del Consiglio regionale.



Art. 8


(6a)


Art. 9


1. L'articolo 11 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' cosi' sostituito: omissis.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 19/1995 sono abrogati il comma 2 dell'articolo 17 della legge stessa ed il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42.



Art. 10


1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni regionali previste dai numeri d'ordine 4 e 5 della tariffa annessa alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nei confronti delle Onlus regolarmente iscritte nell'albo e/o nel registro regionale.



Art. 11


1. L'erogazione delle somme iscritte al capitolo 42110 del bilancio regionale per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza pubblica, viene disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che deve esprimersi entro e non oltre 15 giorni dalla assegnazione, secondo i seguenti criteri:
a) il trenta per cento del fondo in proporzione alla popolazione di ciascun comune;
b) il cinquanta per cento del fondo in base ai programmi presentati dai comuni relativi:
1. alla gestione dei servizi già esistenti, ivi compresi quelli trasferiti dagli enti disciolti ai sensi della legge n. 641 del 1978, all'istituzione di nuovi servizi;
2. alla riconversione e/o alla trasformazione degli interventi di istituzionalizzazione di soggetti anziani ed handicappati;
3. ad interventi in favore dei minori in attuazione della vigente normativa statale dell'istituto di affidamento familiare e al cofinanziamento delle iniziative di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;
c) il venti per cento per la gestione di servizi intercomunali a valenza comprensoriale, a livello distrettuale o subdistrettuale, organizzati in dipendenza di forme associative o accordi tra più Comuni.

2. Al fine di consentire la continuità dei servizi già avviati, il riparto di cui al comma 1, lettera b) deve tenere conto della somma complessivamente corrisposta ai singoli comuni nell'anno precedente.

3. L'ammontare del finanziamento per ogni servizio di cui al comma 1, lettera c), non può superare il limite di cento milioni di lire. Eventuali somme non utilizzate per il finanziamento di tali servizi vengono ripartiti con i criteri del comma 1, lettera b).


Art. 12


1. Allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche della Regione e degli enti locali in materia di educazione stradale e sicurezza nella circolazione, è istituito l'Osservatorio istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione. (2a)

2. All'Osservatorio istituzionaledi cui al comma 1 è affidato il compito di:
a) predisporre il programma annuale delle iniziative finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale;
b) coordinare le attività connesse all’attuazione del programma di cui alla lettera a);
c) promuovere studi ed indagini ed ogni altra attività conoscitiva circa lo stato della viabilità e della circolazione stradale con specifico riferimento alla sicurezza. (3)

3. L'Osservatorio istituzionale di cui al comma 1 è costituito da: (3a)
a) l'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede o suo delegato; (9) (9a)
b) tre membri designati dal Presidente della Regione; (9) (9a.1)
c) il direttore regionale competente in materia di sicurezza stradale e circolazione ed il dirigente dell’area circolazione e sicurezza stradale nonché di sei funzionari regionali come di seguito designati:
1) uno dall’assessore competente in materia di sanità;
2) uno dall’assessore competente in materia di ambiente;
3) uno dall’assessore competente in materia di trasporti;
4) uno dall’assessore competente in materia di scuola;
5) uno dall’assessore competente in materia di urbanistica;
6) uno dall’assessore competente in materia di affari istituzionali; (9) (9b)
d) un rappresentante dell'ANCI regionale;
e) un rappresentante dell'UPI regionale;
f) quattro rappresentanti di associazioni sensibili alle tematiche dell’educazione stradale e della sicurezza nella circolazione scelte tra quelle maggiormente rappresentative a seguito di avviso pubblico; (9c)
g) un esperto in comunicazione istituzionale e un esperto in sicurezza stradale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di viabilità, sentita la commissione consiliare competente; (9d)
h) un dipendente regionale avente funzione di segretario. (9)

4. (10)

5. L’Osservatorio istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio). (10a)

6. Il programma annuale predisposto dall'Osservatorio istituzionale viene approvato con deliberazione della Giunta regionale. (10a1)

7. Le spese di cui al presente articolo e l'attuazione delle attività ed iniziative regionali relative all'educazione stradale, alla sicurezza stradale e alla circolazione fanno carico al capitolo D11502 denominato “Iniziative della Regione in materia di educazione stradale e sicurezza. (10a2)



Art. 13


1. La relazione programmatica di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 "Norme in materia di bilancio e contabilità nella Regione Lazio" deve anche contenere:
a) la situazione occupazionale nella Regione alla data di adozione della proposta e alla fine dell'anno in corso;
b) i risultati conseguiti in termini di occupazione in relazione agli obiettivi di occupazione previsti nella relazione programmatica dell'esercizio precedente;
c) ipotesi complessiva dell'occupazione prevista;
d) gli effetti sia diretti che indiretti sull'occupazione degli stanziamenti proposti in relazione ai settori di interventi.

2. Le proposte di legge regionali devono essere corredate di una relazione tecnica fornita dai competenti uffici della Giunta e del Consiglio riguardo agli eventuali effetti diretti e indiretti sull'occupazione.

3. Per i fini di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedono ad assumere le necessarie iniziative affinché le strutture e gli organi della Regione possano disporre di ogni utile informazione sulle politiche del lavoro e, in particolare, degli strumenti e dei dati gestiti dall'osservatorio regionale del mercato del lavoro.



Art. 14



1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 29
gennaio 1983, n. 9, le parole da: omissis, sono sostituite dalle seguenti: omissis.

2. All'articolo 5 della l.r. 9/1983 dopo il primo comma e'
inserito il seguente: omissis.

3. Al terzo comma dell'articolo 5 della l.r. 9/1983 la parola: omissis.

4. Al secondo comma dell'articolo 7 della l.r. 9/1983 le parole: omissis, sono sostituite dalle seguenti: omissis.


Art. 15


1. Fino all'approvazione della legge urbanistica regionale le amministrazioni comunali possono richiedere all'Assessore regionale competente in materia di urbanistica, la convocazione di una conferenza tra l'amministrazione comunale interessata e le sottosezioni previste dall'articolo 5 della legge regionale 9/1983, per le valutazioni dello strumento urbanistico. La conferenza deve essere convocata entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta e deve tenersi entro i successivi trenta giorni.

2. Ove sul progetto presentato venga espressa una valutazione positiva, l'atto di pianificazione si intende positivamente istruito e viene approvato con successivo provvedimento da parte della Giunta regionale.


Art. 16


1. La lettera c) del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, e' sostituita dalla seguente:
"c) i consorzi per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13.".

2. L'articolo 3 della l.r. 60/1978 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano prioritariamente:
a) ai progetti presentati dai consorzi industriali di cui alla l.r. 13/1997 per il completamento dell'urbanizzazione primaria e secondaria;
b) ai progetti presentati da consorzi tra comuni o tra comuni in convenzione per la realizzazione di aree, artigianali, industriali o miste, intercomunali. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste ad analogo titolo da leggi regionali o statali ovvero da disposizioni comunitarie.".


Art. 17


1. L'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 1979, n.13, e' sostituito dal seguente: omissis.


Art. 18 (10b)

Omissis


Art. 19

(10c)

Art. 20


1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 82 concernente: "Norme in favore dei rom" è sostituito dal seguente: omissis


Art. 21


1. Limitatamente all'anno 1998 e nelle more della approvazione del piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e consorzi di bonifica", la Giunta adotta con singoli provvedimenti i programmi di intervento, proposti dai consorzi di bonifica, nonché dalle province e dai comuni, a valere sui capitoli di spesa nn. 21205 e 21217, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
(Omissis) (12).


Art. 22 (19)


1. Alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. (Omissis)

5. (Omissis)


Art. 23 (19)


(Omissis)


Art. 24


1. (Omissis) (24).

2. (Omissis) (25).


Art. 25 (25a)


1. La Regione concede ai centri per la valorizzazione delle pietre ornamentali costituiti ai sensi della legge regionale 17 luglio 1989, n. 47, contributi, nel limite del 75 per cento delle spese ritenute ammissibili, e fino ad un massimo di L. 100.000.000 per ciascun centro, per la realizzazione di progetti inseriti in programmi relativi alle attività previste dall'articolo 5 della stessa legge.

2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta valuta i programmi di attività e seleziona i progetti, che devono indicare le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione e i costi, secondo criteri predeterminati con propria deliberazione.

3. I programmi e le domande per accedere ai contributi devono essere presentati all'Assessorato sviluppo economico ed attività produttive secondo le modalità e nei termini previsti dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione di cui al comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di L. 300.000.000 che viene iscritto sul capitolo di bilancio n. 22114 così ridenominato: "Contributi per i progetti dei centri per la valorizzazione delle pietre ornamentali di cui alla legge regionale 47/1989".

5. L'articolo 7 della legge regionale 47/1989 è abrogato.


Art. 26


(Omissis) (26).


Art. 27


1. (Omissis) (27).

2. (Omissis) (28).

3. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19/1991, è abrogato.

4. (Omissis) (29).


Art. 28


(Omissis) (30).


Art. 29


1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 39 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli importi e le modalità di versamento dei diritti di ricerca, visura e rilascio di copia di documenti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di garantire la speditezza e l'economicità del servizio.

2. Gli importi introitati ai sensi del presente articolo sono iscritti nel capitolo n. 02443 denominato: "Proventi derivanti dalla riscossione dei diritti di ricerca, visura e rilascio di copie di documenti amministrativi", istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.


Art. 30


1.(Omissis) (31).

2. (Omissis) (32).
Gli stanziamenti di cui al presente comma sono indicati in via presuntiva.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui al capitolo 31221 del bilancio di previsione della Regione Lazio denominato: "Interventi regionali in materia di grande viabilità", secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 67/1993.


Art. 31


1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 della l.r. 67/1993, circa le procedure per l'attuazione del programma di cui alla legge medesima, all'intervento di cui all'articolo 2, lettera n), provvede la Società Car, previa stipula di apposita convenzione con la Regione Lazio.

2. La Giunta regionale provvede all'approvazione del progetto come sopra prodotto ed all'erogazione del finanziamento con le modalità e nei termini convenuti.

3. La Regione Lazio concorre alla spesa nella misura massima già stabilita all'articolo 4, lettera n) della legge regionale 67/1993.


[Art. 32 (32a)


1. Dall'anno accademico 1998/1999 la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 27 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16, è versata contestualmente alla tassa universitaria direttamente a favore dell'ente di gestione per il diritto allo studio universitario di riferimento per l'università o istituto superiore frequentato.

2. Il gettito della tassa di cui al comma 1, fermo restando le finalità previste dalla legge regionale 16/1996, è ripartito
secondo i criteri stabiliti dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale prevista dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 e successive modificazioni.

3. Eventuali differenze tra le somme effettivamente incassate e le somme indicate dai criteri di riparto sono compensate direttamente tra gli enti di gestione. Gli enti stessi provvedono altresì ai rimborsi per esoneri o per indebito pagamento.]


Art. 33


(Omissis) (33).


Art. 34


(Omissis) (34).

Art. 35


1. (Omissis) (35).

2. (Omissis) (36).

3. (Omissis) (37).

4. (Omissis) (38).


Art. 36


(Omissis) (39).


Art. 37


(40)


Art. 38


(Omissis) (41).


Art. 39


1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 sono soppresse le parole: "e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".


Art. 40


1. (Omissis) (42).


Art. 41


1. Le disposizioni di cui all'articolo 73 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 restano valide anche per l'esercizio finanziario 1998.


Art. 42


1. I termini indicati al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, fissati al 30 settembre 1997 per la conclusione dei lavori riferiti ai progetti di massima a suo tempo approvati dalla Regione ai sensi delle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 52, 7 giugno 1975, n. 43 e 21 giugno 1990, n. 81, a tutto il 1993, sono prorogati al 30 settembre 1999 (43).

2. Il termine del 31 ottobre 1997, di cui al comma 2 del medesimo articolo 18, fissati per la presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione dei contributi dei lavori di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 1999 (44).

3. L'onere aggiuntivo per la Regione è compreso nello stanziamento di cui al cap. 21223.


Art. 43


1. All'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, concernente: "Norme in materia di aree naturali protette regionali", come modificata dalla legge regionale 3 novembre 1997, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole: "è istituita" sono aggiunte le seguenti: "nonché il livello di interesse regionale o provinciale;";
b) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole: "area naturale protetta", sono inserite le seguenti: "la quota di partecipazione di cui all'articolo 16, comma 1,".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 29/1997, come modificata dalla legge regionale 35/1997, le parole: "lettere b) e c)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) e c)".

3. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 29/1997, come modificata dalla legge regionale 35/1997, al secondo rigo sostituire "sessanta" con "novanta".

4. (Omissis) (45).

5. (Omissis) (46).

6. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 29/1997, come modificata dalla l.r. 35/1997, dopo le parole: "comunità montane", sono inserite le seguenti: "o loro delegati".

7. a) (Omissis) (47);
b) (Omissis) (48).

8. a) (Omissis) (49);
b) (Omissis) (50).

9. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 29/1997, come modificata dalla legge regionale 35/1997, le parole: "la cui gestione è affidata ad un unico ente istituito e disciplinato ai sensi", sono sostituite dalle seguenti: "per la cui gestione è istituito l'ente regionale per le aree naturali protette del Comune di Roma, al quale si applicano le disposizioni".

10. (Omissis) (51).

11. a) (Omissis) (52).
b) il comma 4 è abrogato.
c) (Omissis) (53).
d) al comma 10 le parole: "e l'organismo di cui all'articolo 40" sono abrogate.

12. (Omissis) (54).


Art. 44


1. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 e tenuto conto di quanto previsto all'articolo 29, comma 5, della stessa legge, per l'anno 1998 si applicano le norme di programmazione di cui ai successivi commi.

2. I piani annuali in materia di archivi storici, biblioteche e musei sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

3. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, la conferenza degli studi culturali regionali è tenuta, dopo il rinnovo dell'albo, in funzione della formulazione del primo piano settoriale regionale. Pertanto nel 1998 il piano degli istituti culturali regionali viene formulato sulla base dei criteri definiti nell'ultimo piano triennale approvato.

4. In considerazione dei tempi necessari per la definizione dell'albo degli istituti culturali regionali, rinnovato ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 42/97, il termine per la presentazione dei progetti fissato dall'articolo 10, comma 1, della stessa legge regionale è spostato, ai fini del piano 1999, dal 31 maggio al 31 ottobre 1998.


Art. 45


1. La Giunta regionale istituisce un servizio di informazione sulla rete di protezione sociale presente nella Regione Lazio, anche avvalendosi dell'apporto di obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile presso la Regione Lazio. A tale fine, la Giunta regionale è competente a stipulare una convenzione con il Ministero della difesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1139 recante norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza).

2. E' istituito nel bilancio regionale il capitolo di spesa n. 42139 con la denominazione "Spese per gli obiettori di coscienza in servizio civile presso la Regione Lazio", con lo stanziamento per il 1998 di L. 50.000.000.

3. E' istituito nel bilancio regionale il capitolo di entrata n. 03387 denominato "Rimborsi da parte del Ministero della Difesa delle spese sostenute per gli obiettori di coscienza che prestano servizio civile presso la Regione".


Art. 46


1. La Regione Lazio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la partecipazione nella PRO.SVI. S.p.A. con la stessa percentuale attualmente detenuta dalla Filas S.p.A., anche rilevando le quote da questa a suo tempo sottoscritte.

2. L'onere corrispondente è posto a carico del cap. 22150 del bilancio 1998 a valere sulla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23.


Art. 47


1. E'istituito un Fondo speciale di rotazione per il sostegno ai patti territoriali attivati sul territorio regionale, ai sensi della delibera Cipe del 21 marzo 1997, il Fondo viene gestito dalla Filas, sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione Lazio, in conformità alla legge regionale 4/95.

2. Il Fondo può essere impiegato per le seguenti finalità:
a) contributo agli oneri derivanti dall'attività dei soggetti responsabili dei patti territoriali (art. 2.5 della citata delibera Cipe);
b) finanziamenti dei progetti imprenditoriali e infrastrutturali inseriti nei patti territoriali;
c) copertura degli oneri derivanti:
1) dall'attività istruttoria relativa all'assegnazione dei finanziamenti di cui sub b);
2) dall'attività di promozione e di assistenza, anche in relazione a patti non ancora istruiti;
3) dall'attività di coordinamento e di controllo dello stato di avanzamento dei patti in fase di istruttoria ed approvati. (54a)

3. Il contributo agli oneri derivanti dall'attività dei soggetti responsabili viene corrisposto, per ciascun patto che ne faccia richiesta, con un concorso massimo del 50 per cento degli oneri complessivi, e comunque per una quota non superiore ai 150.000.000 annui per la durata massima di quattro anni.

4. Il finanziamento dei progetti imprenditoriali e infrastrutturali, a valere sul Fondo, può avvenire fino al concorso massimo del 50 per cento dell'investimento, con un tasso di interesse rapportato alle migliori condizioni di mercato.

5. Al finanziamento dei progetti imprenditoriali è destinata una quota del Fondo non inferiore al 75 per cento.

6. La restante quota di finanziamento deve essere garantita dagli istituti di credito sottoscritti dal patto territoriale appositamente convenzionati con la Filas, i quali applicano il tasso di interesse di riferimento diminuito di una percentuale da concordare.

7. A seguito delle istruttorie bancarie, la Filas, ai fini dell'ammissione al Fondo di rotazione, verifica che le domande per l'accesso al Fondo stesso siano rispondenti alle finalità del presente articolo.

8. L'Assessore competente riferisce alla Commissione consiliare competente sugli atti compiuti dalla Filas per l'utilizzo dei fondi a sostegno dei patti territoriali.

9. I rendimenti del Fondo vanno ad incrementare il Fondo stesso. Il rendimento delle risorse regionali è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

10. I soggetti beneficiari devono rimborsare anticipatamente il finanziamento ottenuto nel caso in cui, per lo stesso progetto di investimento dovessero ottenere incentivi a valere sulla finanza del patto territoriale o su altro strumento agevolato.

11. Possono beneficiare del finanziamento i soggetti, pubblici e privati che presentano un progetto di investimento inserito nel documento definitivo del patto territoriale. Ai fini della utilizzazione del Fondo, si considera definitivo il patto territoriale quando esso è stato formalmente sottoscritto dai soggetti che hanno concorso alla concertazione locale con l'inclusione della Regione Lazio ed è stato inviato al soggetto concessionario prescelto per l'istruttoria ai sensi dell'articolo 2.10.1 lettera b) della citata delibera Cipe.

12. Al fine di favorire l'attuazione dei patti territoriali e contratti d'area, strumenti di programmazione negoziata, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, i progetti pubblici e privati contenuti nello stesso, hanno una corsia preferenziale per lo snellimento delle procedure necessarie all'esame di eventuali varianti di natura urbanistica, anche attraverso la convocazione di conferenze di servizi ai sensi della normativa vigente.

13. Ai progetti di investimento delle imprese aderenti ai patti territoriali e patti d'area è attribuita priorità nella concessione di contributi a valere sulle leggi regionali e nazionali con particolare riferimento alla legge 488/1992.

14. I provvedimenti di natura urbanistica, varianti o accordi di programma, correlati all'attuazione dei progetti contenuti nei patti territoriali sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei progetti medesimi. La mancata attuazione dei progetti determina la relativa sospensione dei rispettivi provvedimenti di variante urbanistica.

15. Nel bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998-2000 è istituito il capitolo n. 28117 "Fondo speciale di rotazione per il sostegno ai patti territoriali".

16. La Regione, nel quadro legislativo definito dall'articolo 2, comma 203 della legge n. 662/96, dalle delibere del CIPE del 21 marzo 1997, 10 maggio 1995, 20 novembre 1995, 12 luglio 1996, dal D.L. 415/92 convertito, con modificazioni, dalla legge 488/92, dal D.M. 527/95, dalla legge 109/94, dall'articolo 13 della legge 81/93, dal programma comunitario in materia di "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati" pubblicata sulla GUCE del 14 maggio 1997, promuove la realizzazione del patto territoriale di Ostia Antica, avente come primario e specifico obiettivo la valorizzazione di un'area turistica, culturale ed archeologica di rilevanza internazionale, lo sviluppo del territorio ad essa collegato e, in particolare, delle imprese già esistenti o di nuova costituzione operanti nel settore turistico, alberghiero, commerciale, dei servizi alla persona e sociali, della valorizzazione ambientale, culturale, artigianale, nonché il risanamento di un territorio caratterizzato da condizioni di degrado e da un elevato livello di disoccupazione.

17. La Regione individua come ambito territoriale di partenza l'area del comune di Roma immediatamente adiacente agli scavi archeologici di Ostia Antica e ricompresa nel territorio della XIII circoscrizione e delimita all'interno di questa, di concerto con il comune di Roma e la XIII circoscrizione, una o più subaree rispondenti ai requisiti richiesti per l'applicazione del programma comunitario relativo alla "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati".

18. La Regione si impegna a coinvolgere il comune di Roma e la XIII Circoscrizione nella fase di promozione e di informazione preliminare, riservandosi di estenderne l'ambito territoriale di applicazione di concerto con il comune di Roma valutando l'opportunità di far accedere al patto altri comuni interessati.

19. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede ad attivare, con propria deliberazione, di intesa con il comune di Roma e con le parti sociali, il percorso di formulazione e di attivazione del patto territoriale, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, applicando anche le norme vigenti di semplificazione procedimentale di sua competenza e le agevolazioni per l'accesso alla finanza di patto.

20. I contributi ammissibili per le imprese che sottoscrivono sono limitate al "de minimis" in tutta l'area interessata e al 26 per cento in ESN dell'investimento o ad un importo di diecimila ECU per ogni posto di lavoro creato per le PMI che esercitino la propria attività nelle subaree di cui al comma 14 nei limiti delle attività ritenute ammissibili dal programma comunitario relativo alla "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati".

21. Per le spese connesse alla fase informativa e di concertazione del patto si provvede allo stanziamento, a valere sull'esercizio di bilancio 1998 di L. 250.000.000 sullo stanziamento di cui al capitolo 11246.

22. Al patto di cui al comma 16 è riservata una quota del fondo di rotazione di cui al comma 1 pari a L. 4.000.000.000 per l'anno 1999 e 1.000.000.000 per l'anno 2000.


Art. 48


1. In occasione del sessantenario della fondazione della città di Pomezia la Regione interviene per realizzare, nell'anno 1998, un programma di iniziative celebrative e di studio del periodo storico della bonifica e della successiva industrializzazione del territorio.

2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono:
a) istituzione del museo dei coloni fondatori di Pomezia;
b) organizzazione di un calendario di convegni di studio sull'evoluzione storica, economica e sociale del territorio comunale di Pomezia;
c) realizzazione e diffusione di pubblicazioni e l'allestimento di mostre e di spettacoli finalizzati a favorire una migliore conoscenza dei vari aspetti della storia e della vita del territorio;
d) istituzione di borse di studio per studenti e laureati, per contribuire all'approfondimento dei temi relativi alla celebrazione del sessantenario.

3. La Regione valuta la rispondenza del programma presentato dal comune di Pomezia rispetto agli interventi ammessi al finanziamento dal comma 2 e procede con propria deliberazione al finanziamento stesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. La Regione interviene con il contributo massimo nella misura di L. 300.000.000 per l'attività del programma formulato dal comune di Pomezia. L'importo viene iscritto sul capitolo n. 11212.


Art. 49


1. Al fine di favorire le azioni di programmazione e verifica di sanità pubblica veterinaria e quale centro operativo regionale per la gestione delle attività connesse con il D.P.R. 317/1996 ed il Regolamento CE 820/1997 concernente: "Anagrafe degli allevamenti", la Regione Lazio si avvale, ai sensi della legge regionale 22 settembre 1978, n. 64, e del D.lgs. n. 270/1993, quale strumento operativo della stessa, del reparto Osservatorio epidemiologico veterinario regionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce la configurazione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale.

3. Il finanziamento per l'attivazione ed il funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico veterinario è iscritto, per il 1998 e per gli anni successivi, sul capitolo 41137 del bilancio regionale ed è quantificato, per il 1998, in L. 200.000.000.

4. Il capitolo 41137 del bilancio regionale assume la seguente nuova denominazione: "Contributo all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana con sede in Roma, Capannelle, per l'erogazione di servizi a favore della Regione Lazio (legge regionale 27 settembre 1978, n. 64).


Art. 50


1. Al fine di consentire la più ampia possibilità di utilizzazione da parte degli agricoltori dei fondi previsti nei capitoli di spesa del bilancio di previsione 1998 per l'applicazione delle leggi regionali del settore agricolo e zootecnico la Giunta regionale provvede ad impartire le necessarie disposizioni operative tenuto conto di quanto previsto all'articolo 12 del regolamento CE n. 950/1997.


Art. 51


(Omissis) (55).


Art. 52


1. Al personale regionale appartenente al ruolo della formazione professionale in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 febbraio 1998, n. 6, si applicano sulla base del profilo di assunzione, le disposizioni in materia di concorsi e procedure selettive dettate dalla stessa legge per il personale del ruolo degli uffici regionali, nel limite dei posti vacanti nei rispettivi profili.


Art. 53


1. All'articolo 9, comma 2 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, le parole da: "in particolare" fino a: "in via definitiva" sono abrogate.

2. (Omissis) (56).

3. (Omissis) (57).

4. L'art. 4 della legge regionale 9/1998 è abrogato.

5. La Regione e la Filas provvedono all'adeguamento della convenzione, di cui all'articolo 9 della legge regionale 20/1997, in relazione alle modifiche apportate alla stessa legge dal presente articolo.

6. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 e successivi è istituito il capitolo n. 23233 avente la seguente denominazione: "Spese per l'affidamento di specifici incarichi a soggetti pubblici o privati in relazione agli interventi finalizzati allo sviluppo di attività ricettive in occasione del grande Giubileo del 2000 (Articolo 10, comma 4, legge regionale 20/1997 e successive modificazioni)".


Art. 54


Omissis (58)


Art. 55

Omissis (59)


Art. 56



1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:


(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 25 maggio 1998, n. 14 S. O. n. 5

(2) Articolo abrogato dall'art. 19, comma 7, lettera b) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(2a) Comma modificato dall'articolo 95, comma 1 della legge regionaqle 28 aprile 2006, n. 4

(3) Comma sostituito dall'articolo 20, comma 1, lettera a) della legge regionale del 13 settembre 2004, n. 11 e poi modificato dall'articolo 95, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(3a) Alinea modificata dall' articolo 95, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(6a) Comma sostituito dall'articolo 22, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e poi abrogato dall'articolo 36, comma 1, lettera t) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4

(9) Lettera sostituita dall'articolo 20, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(9a) Lettera modificata dall'articolo 95, comma 3, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e poi dall'articolo 1, comma 8, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(9a.1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 8, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(9b) Lettera modificata dall'articolo 95, comma 3, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(9c) Lettera sostituita dall'articolo 95, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(9d) Lettera sostituita dall'articolo 95, comma 3, lettera d) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e poi sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera c) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(10) comma modificato dall'articolo 95, comma 4 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e successivamente dall'articolo1, comma 40 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10
Per utile coordinamento si ritiene opportuno riportare integralmente l'art. 18 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57, relativo alla interpretazione autentica del presente comma:
"18. 1. Per "retribuzione lorda prevista per i dirigenti" stabilita al comma 4 dell'art. 12 della l. r. 14/98, si intende la retribuzione lorda complessiva prevista per i dirigenti regionali con funzioni di responsabile di ufficio alla data di entrata in vigore della stessa legge, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e di qualsiasi adeguamento alle variazioni delle retribuzioni stesse a qualsiasi titolo."
Comma poi abrogato dall'articolo 1, comma 8, lettera d), numero 1) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(10a) Comma sostituito dall'articolo 95, comma 5 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(10a1) Comma sostituito dall'articolo 20, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11e poi modificato dall'articolo 95, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(10a2) Comma sostituito dall'articolo 20, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(10b) Articolo abrogato dall'articolo 44, comma 1, lettera m) della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15

(10c) Articolo abrogato dall'articolo 57, comma 1, lettera i), della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7

(11-12) Articolo abrogato dall'art. 59, comma 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(12) Seguiva un comma abrogato dall'art.26 della legge regionale 7 giungo 1999, n. 6, allo scopo di rendere coerente l'azione della Regione Lazio con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 326 del 14 luglio 1998.

(19) Articolo abrogato dal numero 69) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6


(24) Aggiunge i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater al comma 2, dell'art. 1 della legge regionale legge regionale 21 gennaio 1988, n. 7.

(25) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1988, n. 7.

(25a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa B21900

(26) Sostituisce l'art. 2 della legge regionale 13 febbraio 1991, n. 9.

(27) Sostituisce l'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19.

(28) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19.

(29) Sostituisce il comma 3 dell'art. 6, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19.

(30) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27.

(31) Aggiunge le lettere o-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies e octies, dopo la lettera o, del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 67.

(32) Aggiunge le lettere o-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septiese e octies, dopo la lettera o, del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 67.

(32a) Articolo abrogato dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6

(33) Articolo rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale.

(34) Sostituisce il comma 3 dell'art. 41 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.

(35) Sostituisce il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, come già modificata dalla legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(36) Inserisce il comma 1-bis all'art. 7 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6.

(37) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6.

(38) Inserisce il comma 3-bis all'art. 6 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6.

(39) Articolo rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale.

(40) Sostituisce l'art. 64 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38. Articolo abrogato dall'articolo 72, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11

(41) Aggiunge il comma 9-bis all'art. 6 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(42) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37.

(43) Comma così modificato dall'art. 58, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1990, n. 6.

(44) Comma così modificato dall'art.58, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(45) Aggiunge il comma 8-bis all'art. 14 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come già modificata dalla legge regionale 3 novembre 1997, n. 35.

(46) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 15 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come già modificata dalla legge regionale 3 novembre 1997, n. 35.

(47) Inserisce la lettera j-bis all'art. 32 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come già modificata dalla legge regionale 3 novembre 1997, n. 35.

(48) Sostituisce il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come già modificata dalla legge regionale 3 novembre 1997, n. 35.

(49) Aggiunge la lettera d)-bis all'art. 39 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 come già modificata dalla legge regionale 3 novembre 1997, n. 35.

(50) Sostituisce il comma 9 dell'art. 39 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 come già modificata dalla legge regionale 3 novembre 1997, n. 35.

(51) Sostituisce l'art. 41 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come già modificata dalla legge regionale 3 novembre 1997, n. 35.

(52) Inserisce il comma 1-bis all'art. 44 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come già modificata dalla legge regionale 3 novembre 1997, n. 35.

(53) Sostituisce il comma 9 dell'art. 44 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come già modificata dalla legge regionale 3 novembre 1997, n. 35.

(54) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 46 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, come già modificata dalla legge regionale 3 novembre 1997, n. 35.

(54a) Lettera sostituita dall'articolo 10 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(55) Sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 71.

(56) Sostituisce l'art. 10 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20.

(57)
Sostituisce l'art. 2 della legge regionale 10 marzo 1998, n. 9.

(58) Sostituisce l'art. 5 della legge regionale 10 febbraio 1995, n. 4.

(59) Articolo abrogato dall'articolo 20bis, comma 1, lettera e) della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.