Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali regionali ed amministrative (1).

Numero della legge: 12
Data: 16 febbraio 1990
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1990

L.R. 16 Febbraio 1990, n. 12
Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali regionali ed amministrative (1).

Art. 1
1. La Regione, in attuazione dell'art. 34 dello Statuto, garantisce a tutti i cittadini emigrati all'estero la tutela del diritto di partecipazione alle consultazioni regionali ed amministrative consentendo in tal modo l'esercizio reale del diritto-dovere di voto, per la determinazione della politica regionale e locale.


Art. 2

1. Considerato che la partecipazione degli emigrati alle consultazioni regionale ed amministrative comporta una perdita per mancato guadagno da parte degli stessi, i comuni della Regione sono autorizzati ad erogare una indennità stabilita nella cifra complessiva di L. 200.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero ed iscritti negli appositi elenchi che rientrano per esercitare il diritto di voto regionale ed amministrativo.


Art. 3

1. L'indennità è corrisposta dai comuni dietro presentazione del certificato elettorale timbrato dalla sezione dove è stato esercitato il diritto di voto e spedita la cartolina a cura del comune certificante l'iscrizione nell'elenco degli elettori residenti all'estero.

2. I comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze contenute nella presente legge a ciascuno degli elettori residenti all'estero unitamente all'invio del certificato elettorale o della cartolina d'avviso di elezioni regionali ed amministrative.

3. Ai comuni viene corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione della presente legge con deliberazione della Giunta regionale.

4. A tale scopo i comuni medesimi presentano all'Assessorato competente per i problemi dell'emigrazione una certificazione contabile delle spese sostenute.

5. Ai comuni che ne facciano espressa richiesta, corredata da previsione di spesa riferita al numero dei possibili beneficiari, può essere concessa, con deliberazione della Giunta regionale, una anticipazione fino al 70 per cento della spesa prevista.


Art. 4

1. All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con l'inserimento nel bilancio annuale per l'anno in cui ricadano le scadenze elettorali regionali ed amministrative, degli stanziamenti occorrenti da iscrivere nel capitolo denominato: "Trasferimento ai comuni della Regione delle somme occorrenti per garantire ai cittadini emigrati all'estero il diritto di voto nelle elezioni regionali ed amministrative".




Note:


(1) Pubblicata sul BUR 10 marzo 1990, n. 7.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 10 novembre 1990, n. 44 (S.S. n. 3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.