Disposizioni per il trasporto pubblico locale. attuazione dell’articolo 18, comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni (1)

Numero della legge: 35
Data: 19 dicembre 2001
Numero BUR: 36 S.O. 7
Data BUR: 29/12/2001

L.R. 19 Dicembre 2001, n. 35
Disposizioni per il trasporto pubblico locale. attuazione dell’articolo 18, comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni (1)


Art. 1
(Proroga dell’affidamento dei servizi)

1. L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, in atto e in qualsiasi forma esercitati è prorogato al 31 dicembre 2003, previa revisione dei contratti di servizio in essere, per quanto concerne il termine di scadenza e fermo restando, per i servizi superiori a due milioni di chilometri annui, l’obbligo di affidamento da parte del concedente di quote di servizi o di servizi speciali mediante procedura ristretta di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’attività di vettore. Gli atti di affidamento cessano di produrre effetti dal 1° gennaio 2004 e per l’affidamento dei servizi si procede ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della l.r. 30/1998, fermo restando quanto previsto nell’articolo 22 della medesima l.r. 30/1998.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli enti affidanti possono affidare il servizio di trasporto pubblico locale mediante ricorso alle procedure concorsuali di cui all’articolo 19, comma 1 della l.r. 30/1998 qualora ne abbiano deliberato l’indizione in data anteriore a centottanta giorni precedenti la scadenza del termine di cui all’articolo 24, comma 3 della stessa l.r. 30/1998.

3. I contratti di servizio di cui all’articolo 24 della l.r. 30/1998, integrati ai sensi del comma 1, devono prevedere un incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi che, al netto dei costi delle infrastrutture, deve raggiungere al 31 dicembre 2003 almeno lo 0,35. Il mancato raggiungimento di detto rapporto comporta la pronuncia di decadenza e conseguente risoluzione del contratto di servizio come previsto dal medesimo articolo 24.(2)

4. (3)


Art. 2 (4)
(Riparto delle risorse finanziarie)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative di cui all’articolo 37, comma 1 della l.r. 30/1998 nonché quelle relative agli investimenti per i servizi urbani ed interurbani, fino al 31 dicembre 2003 e comunque fino all’effettivo esercizio delle stesse da parte delle province sulla base degli accordi di programma di cui all’articolo 8, comma 4 della l.r. 30/1998.

2. (5)

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 93 della l.r. 6/1999, ai fini della concessione, per l’anno 2002 dei finanziamenti a carico del fondo regionale trasporti di cui alla l.r. 30/1998, i Comuni e le province possono presentare le relative domande entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per la riduzione del contenzioso ed il contenimento della spesa nel settore del trasporto locale, la Regione concede contributi ai soggetti affidatari del servizio di trasporto pubblico urbano in concessione, sulla base dei provvedimenti di certificazione dei bilanci già adottati ai sensi della legge 194/1998, relativi agli anni fino al 1994, 1995 e 1996. I contributi sono commisurati all’ammontare dei disavanzi dei servizi non coperti dagli interventi regionali e nazionali di settore. La domanda per ottenere i contributi deve essere presentata dai soggetti affidatari alla Regione, a pena di esclusione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’importo attribuibile a ciascun gestore. La domanda deve contenere, altresì, l’espressa rinuncia ad ogni azione presente e futura relativa alla erogazione dei contributi di esercizio ed alla copertura dei disavanzi concernenti gli anni fino al 1996. Le somme che dovessero residuare per la mancata richiesta dei contributi da parte dei soggetti affidatari interessati, sono riassegnate in favore dei soggetti che abbiano presentato domanda ai sensi del presente comma, sino alla concorrenza dei disavanzi accertati.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è iscritto lo stanziamento di euro 6 milioni al capitolo D 41508 del bilancio di previsione per l’anno 2002.

Art. 3
omissis (6)


Art. 4
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 dicembre 2001, n. 36, S.O. n. 7

(2) Comma modificato dall'articolo 44, comma 2, lettera a) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

(3) Comma abrogato dall'articolo 44, comma 2, lettera b) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

(4) Articolo sostituito dall'articolo 44, comma 2, lettera c) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

(5) Comma abrogato dall'articolo 18 della legge regionale del 13 settembre 2004, n. 11

(6) Articolo abrogato dall'articolo 46 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 16

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.