Disciplina dell'attività amministrativa della Regione, funzioni degli organi istituzionali e della dirigenza.

Numero della legge: 35
Data: 18 maggio 1992
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1992

L.R. 18 Maggio 1992, n. 35 (1)
Disciplina dell'attività amministrativa della Regione, funzioni degli organi istituzionali e della dirigenza.

Capo I

Disposizioni generali



Art. 1
(Oggetto della legge)

1. In attesa della revisione dello Statuto regionale, con la presente legge si provvede a disciplinare l'attività amministrativa della Regione definendo il ruolo ed i compiti degli organi istituzionali e dei dirigenti nonchè i rapporti tra essi intercorrenti, in coerenza con le disposizioni fissate dallo statuto vigente e con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico relativi all'esercizio delle funzioni dirigenziali, anche al fine di favorire la chiarezza, l'efficacia e lo snellimento dell'attività stessa.

2. Con separato provvedimento legislativo viene regolamentato il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 2
(Principi)

1. La Regione esercita la propria attività amministrativa ispirandosi ai seguenti principi fondamentali fissati nello Statuto regionale:
a) la scelta della politica di piano come metodo d'intervento nella realtà economico-sociale della Regione;
b) lo svolgimento di compiti prevalentemente promozionali, d'indirizzo politico e di coordinamento sull'attività degli enti locali e degli enti pubblici a dimensione regionale operanti nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione;
c) la partecipazione effettiva dei cittadini, degli enti e dei gruppi sociali alla formazione di provvedimenti amministrativi d'interesse generale e la garanzia del contraddittorio dei soggetti direttamente interessati in tutte le fasi del procedimento amministrativo;
d) il più ampio snellimento delle procedure e la massima pubblicità degli atti del procedimento, salvi i casi previsti dalla legge;
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 3 ottobre 1992, n. 38 (S.S. n. 3).
e) il decentramento delle funzioni amministrative alle province, ai comuni ed agli altri enti locali attraverso l'istituto della delega e della subdelega;
f) l'imparzialità ed il buon andamento della gestione;
g) la distinzione dei ruoli tra autorità politiche e dirigenza.


Art. 3
(Soggetti competenti)

1. L'attività amministrativa della Regione è svolta dal Consiglio, dalla Giunta, dal Presidente della Giunta, dai singoli Assessori, e dai dirigenti nel rispetto delle norme costituzionali e statutarie, delle leggi che regolano le diverse materie e delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. L'attività amministrativa relativa all'autonomia funzionale interna del Consiglio è svolta dall'ufficio di presidenza, dal Presidente del Consiglio e dai dirigenti nel rispetto delle norme statutarie, del regolamento consiliare, della specifica disciplina prevista dalla normativa vigente e delle disposizioni contenute nella presente legge.


Art. 4
(Rapporti tra organi istituzionali e dirigenza)

1. In coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Consiglio, la Giunta, il Presidente e gli Assessori esercitano le attività di promozione ed iniziativa per la definizione della programmazione regionale ed emanano le direttive per l'attuazione dei programmi, dei piani e dei progetti approvati dal Consiglio stesso, definendo criteri generali, modalità e priorità per il perseguimento degli obiettivi e l'utilizzazione delle risorse. Essi verificano inoltre la corretta esecuzione delle direttive emanate ed il perseguimento degli obiettivi prefissati.

2. Per l'attività amministrativa relativa all'autonomia funzionale interna del Consiglio, i poteri di direzione e di verifica di cui al precedente comma sono esercitati dall'ufficio di presidenza del Consiglio.

3. I dirigenti partecipano alla definizione della programmazione regionale mediante la formulazione di proposte con riferimento all'ambito di propria competenza e curano, sulla base delle direttive ricevute, la gestione delle attività per il perseguimento degli obiettivi programmatici e l'utilizzazione delle risorse, con piena autonomia e responsabilità tecnica, professionale ed organizzativa, entro i limiti stabiliti dalla legge.

4. (Omissis) (2).


Capo II
Funzioni degli Organi istituzionali


Art. 5
(Compiti del Consiglio)

1. Il Consiglio svolge, nell'ambito della competenza amministrativa della Regione, funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo politico.

2. Svolge, altresì, le altre funzioni amministrative ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.


Art. 6
(Compiti del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio, oltre alla funzione di rappresentanza del Consiglio stesso e di direzione e coordinamento dei suoi lavori, svolge le altre funzioni amministrative demandategli dallo Statuto, dal regolamento consiliare e dalle leggi. In particolare, per quanto attiene ai rapporti con la dirigenza regionale:
a) assicura il buon andamento dell'amministrazione interna, facendo osservare il regolamento e sovraintendendo all'attività delle strutture alle dipendenze del Consiglio;
b) stipula i contratti approvati dall'ufficio di presidenza del Consiglio, ad eccezione di quelli attribuiti alla competenza dei dirigenti ai sensi della presente legge;
c) firma gli atti di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelli attribuiti ai dirigenti ai sensi della presente legge;
d) adotta i provvedimenti delegatigli dall'ufficio di presidenza del Consiglio.


Art. 7
(Compiti dell'ufficio di presidenza del Consiglio)

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio provvede allo svolgimento, dell'attività amministrativa connessa alla autonomia funzionale interna e contabile del Consiglio.

2. Esso svolge le funzioni previste dallo Statuto, dal regolamento consiliare e dalla leggi regionali. In particolare, per quanto attiene ai rapporti con la dirigenza regionale:
a) amministra i fondi stanziati nel bilancio regionale per il Consiglio e delibera sui contratti relativi ai servizi del Consiglio, fatte salve le competenze dei dirigenti stabilite dalla presente legge;
b) approva piani periodici di lavoro ed emana direttive per l'attività delle strutture alle dipendenze del Consiglio, assume le iniziative e adotta i provvedimenti demandati alla sua competenza, dalle leggi regionali relativi all'organizzazione delle strutture stesse ed al personale ad esse assegnato e svolge nei confronti dei dirigenti in servizio presso il Consiglio funzioni analoghe a quelle attribuite dalle disposizioni della presente legge alla Giunta e ai suoi componenti.


Art. 8
(Compiti della Giunta)

1. La Giunta, quale organo esecutivo, svolge nell'ambito della competenza amministrativa della Regione, funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione nel quadro degli indirizzi determinati dal Consiglio ed in conformità alle disposizioni contenute nella Costituzione, nello Statuto e nelle leggi.

2. Essa è la sede della valutazione collegiale delle proposte, del coordinamento e delle decisioni amministrative. In particolare, per quanto attiene ai rapporti con la dirigenza regionale:
a) delibera il programma della propria attività, approva, nell'ambito di tale programma, piani periodici di lavoro ed emana direttive per l'esecuzione delle leggi regionali e l'attuazione degli strumenti programmatici approvati dal Consiglio, stabilendo i criteri per lo svolgimento dei compiti demandati agli Assessori e ai dirigenti ai sensi della presente legge;
b) esprime annualmente la valutazione dell'attività dei dirigenti di seconda qualifica, su proposta del componente della Giunta preposto alla materia trattata dal dirigente;
c) adotta i provvedimenti relativi all'amministrazione degli stanziamenti di bilancio, del patrimonio e del personale, all'attività contrattuale della Regione ed in generale ogni atto amministrativo regionale, ad eccezione di quelli espressamente riservati dallo Statuto o dalle leggi agli altri organi regionali o attribuiti alla competenza dei dirigenti ai sensi della presente legge.


Art. 9
(Compiti del Presidente della Giunta)

1. Il Presidente della Giunta, oltre alle funzioni di rappresentanza della Regione e di direzione e coordinamento dell'attività della Giunta stessa, svolge le altre funzioni amministrative demandategli dalla Costituzione, dello Statuto e dalle leggi. In particolare, per quanto attiene ai rapporti con la dirigenza regionale:
a) cura i rapporti della Regione con gli organi dello Stato, gli enti e gli organismi esterni e firma gli atti della Regione che non siano attribuiti alla competenza dei dirigenti ai sensi della presente legge;
b) promuove la formulazione da parte della Giunta dei piani periodici di lavoro e delle direttive di carattere generale;
c) coordina l'attività degli Assessori verificando la rispondenza della loro azione al programma d'attività, ai piani periodici di lavoro ed alle direttive della Giunta e ne riferisce periodicamente alla Giunta medesima;
d) sovraintende agli uffici dell'amministrazione regionale in funzione dell'unitarietà d'indirizzo;
e) svolge nei confronti delle strutture della Presidenza della Giunta e dei dirigenti in servizio presso le strutture stesse i compiti assegnati agli Assessori ai sensi del secondo comma, lettere b), c), d) ed e) del successivo art. 10;
f) stipula i contratti, ad eccezione di quelli attribuiti alla competenza dei dirigenti ai sensi della presente legge;
g) adotta i provvedimenti delegatigli dalla Giunta.



Art. 10
(Compiti degli Assessori)

1. A norma dell'art. 20 dello Statuto, gli Assessori, sulla base delle determinazioni collegiali della Giunta, sono preposti ciascuno ad uno o più servizi regionali per settori omogenei di materie.

2. L'Assessore, in particolare, per quanto attiene ai rapporti con la dirigenza regionale:
a) propone alla Giunta od al Presidente i provvedimenti di rispettiva competenza predisposti nell'ambito dei servizi cui è preposto;
b) fissa gli obiettivi particolari delle strutture operative cui è preposto, in coerenza con gli obiettivi generali e desumibili dal programma di attività della Giunta e ne è responsabile;
c) vigila sulla tempestiva e corretta realizzazione degli obiettivi prefissati, stabilendo piani periodici di lavoro ed impartendo, ove necessario, le opportune direttive ai dirigenti, in conformità con i piani periodici di lavoro e le direttive generali approvati dalla Giunta;
d) valuta, in relazione agli obiettivi prefissati, i risultati raggiunti ed informa, mediante relazioni periodiche, il Presidente della Giunta e la Giunta sull'attività dei servizi cui è preposto;
e) concede il nulla osta per la fruizione dei congedi ordinari dei dirigenti di seconda qualifica funzionale;
f) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta e dei provvedimenti del Presidente concernenti le materie di sua competenza;
g) adotta i provvedimenti e svolge i compiti delegatigli dalla Giunta e dal Presidente.


Art. 11
(Rapporti tra collegio dei revisori dei conti e dirigenza)

1. Il Comitato regionale di controllo contabile, per assolvere i compiti previsti dallo Statuto e dal regolamento consiliare, può acquisire, dai dirigenti, oltre che dalla Giunta, dal presidente e dagli Assessori, qualsiasi notizia e atto inerenti l'attività amministrativa della Regione. (3)


Capo III
Delegazione amministrativa


Art. 12
(Delega dell'ufficio di presidenza del Consiglio)

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio può, con apposito atto deliberativo, delegare al presidente del Consiglio l'emanazione di provvedimenti amministrativi di propria competenza, fissando le direttive per l'esercizio della delega.


Art. 13
(Delega della Giunta)

1. La Giunta può delegare, con propria deliberazione al Presidente ed ai singoli Assessori l'emanazione dei provvedimenti amministrativi di propria competenza, rientranti nella sfera di attività settoriale cui ciascuno di loro è preposto, previa formulazione di specifiche direttive per garantire la rispondenza all'indirizzo politico-amministrativo ed al programma di attività della Giunta medesima.


Art. 14
(Delega del Presidente della Giunta)

1. Il Presidente della Giunta può delegare, con proprio decreto, ai singoli Assessori l'adozione di provvedimenti e lo svolgimento dei compiti di propria competenza, rientranti nella sfera di attività settoriale cui ciascuno di loro è preposto.


Art. 15
(Atto di conferimento della delega)

1. L'atto di conferimento della delega deve contenere l'esatta specificazione delle funzioni delegate, stabilire le modalità per l'esercizio delle funzioni stesse, nonchè i limiti e la durata del conferimento.

2. L'atto di conferimento della delega è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Art. 16
(Obblighi e responsabilità del delegato)

1. Il delegante può in qualsiasi momento procedere alla revoca della delega con le stesse modalità di forma e di pubblicità previste per l'atto di conferimento della delega stessa.

2. Il delegante non può esercitare in costanza di delega le funzioni delegate.


Art. 17
(Poteri del delegante)

1. Il delegante può in qualsiasi momento procedere alla revoca della delega con le stesse modalità di forma e di pubblicità previste per l'atto di conferimento della delega stessa.

2. Il delegante non può esercitare in costanza di delega le funzioni delegate.


Art. 18
(Delega di firma ai dirigenti regionali)

1. Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio, gli Assessori e l'ufficio di presidenza del Consiglio possono attribuire, con apposito provvedimento, ai dirigenti la sola facoltà di firmare per loro conto atti amministrativi strumentali di propria competenza, anche con rilevanza esterna, rientranti nell'ambito della materia della struttura dagli stessi diretta. In tale caso dell'atto risponde l'autorità politica competente.


Capo IV
Funzioni dei dirigenti


Art. 19
(Ruolo della dirigenza)

1. Il ruolo della dirigenza si esplica essenzialmente assicurando:
a) il raccordo degli apparati amministrativi con le autorità politico-istituzionali mediante la formulazione di proposte per la definizione degli obiettivi programmatici, previa acquisizione e valutazione dei dati necessari, nonchè attraverso l'attuazione degli obiettivi stessi in conformità delle direttive ricevute;
b) l'organizzazione e la direzione del lavoro delle strutture al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in rapporto alle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
c) il coordinamento delle relazioni interfunzionali interne ed esterne e tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali;
d) la regolarità del procedimento amministrativo, di cui assume la responsabilità complessiva;
e) la verifica dei risultati dell'attività delle strutture, in relazione all'efficacia ed all'efficienza.

2. L'attività svolta dai dirigenti nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge assume rilevanza esterna.


Art. 20. - 28

(Omissis) (4).


Art. 29
(Abrogazione)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi regionali che siano incompatibili con la presente legge.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 giugno 1992, n. 16 (S.O. n. 1).

(2) Comma abrogato dall'art. 27 della legge regionale 1^ luglio 1996, n. 25.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 novembre 2006, n. 16

(4) Articoli abrogati dall'art. 27 della legge regionale 1^ luglio 1996, n. 25.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.