Nuove norme in materia di organizzazione turisitca nel Lazio (1) (2)

Numero della legge: 9
Data: 15 maggio 1997
Numero BUR: 14
Data BUR: 20/05/1997

L.R. 15 Maggio 1997, n. 9
Nuove norme in materia di organizzazione turisitca nel Lazio (1) (2)


Art.1
(Finalità.)

1. La Regione nell'ambito dei principi fissati dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, in armonia con le norme del proprio Statuto, provvede alla riforma dell'organizzazione turistica nel Lazio al fine di concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio regionale.


Art.2
(Attività di programmazione. )

1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono attività di programmazione in materia di promozione turistica.

2. La Giunta regionale adotta lo schema del piano triennale regionale di promozione turistica, articolato in piani annuali, nel quale sono indicati:
a) gli obiettivi da raggiungere;
b) i criteri per l'individuazione delle aree turistiche omogenee, anche interprovinciali, per vocazione e per prodotti da incentivare;
c) gli interventi da realizzare, precisando quelli di competenza dell'amministrazione regionale nonché quelli di competenza dell'agenzia di cui al capo II e delle aziende di cui al capo III;
d) i criteri, le priorità ed i tempi di realizzazione degli interventi;
e) le risorse da impiegare, le fonti di finanziamento ed i relativi destinatari, anche in riferimento alle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale della Regione e del bilancio di previsione dell'agenzia regionale di cui all'articolo 6.

3. Lo schema di piano di cui al comma 2, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio entro trenta giorni dalla sua adozione per essere sottoposto alle consultazioni svolte dalle province, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle consultazioni provinciali, adotta la proposta del piano triennale regionale di promozione turistica, che viene approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

4. Le province elaborano ed adottano, ai sensi della legge regionale n. 17 del 1986, i programmi di sviluppo turistico nel rispetto delle previsioni del piano triennale regionale di promozione turistica, con il concorso dei comuni e avvalendosi delle aziende di cui al capo III, nei quali sono indicati, tra l'altro:
a) l'utilizzazione, per fini turistici, delle risorse territoriali, culturali ed ambientali, anche individuando aree omogenee turisticamente rilevanti;
b) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore turistico e la valorizzazione delle forme associative fra privati;
c) il turismo sociale.


Art.3
(Attività di indirizzo e coordinamento. )

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento degli interventi in materia di promozione turistica.

2. Le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 sono esercitate dal Consiglio regionale con apposite deliberazioni.


Art.4
(Promozione turistica all'estero. )

1. Nel piano regionale di cui all'articolo 2, sono indicate, altresì, le iniziative che la Regione intende realizzare all'estero, sentita la consulta dell'emigrazione, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e negli articoli 2 e 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni.


Art.5
(Strutture organizzative. )

1. L'organizzazione turistica della Regione è così articolata:
a) agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A., di seguito denominata agenzia regionale;
b) aziende di promozione turistica di seguito denominate APT;
c) servizi di informazione e di accoglienza turistica di seguito denominati IAT.


Capo II
Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A.


Art.6
(Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A. )

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove e partecipa alla costituzione di una società per azioni, a norma dell'articolo 2458 e seguenti del codice civile, denominata agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A. e regolata ai sensi dell'articolo 2325 e seguenti del codice civile stesso.


Art.7
(Condizioni per la partecipazione. )

1. La Giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione all'agenzia regionale e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere le azioni nonché gli eventuali accordi tra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

2. La partecipazione della Regione all'agenzia regionale è comunque subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda che:
a) l'oggetto sociale consista nel garantire l'unitarietà degli interventi necessari per la promozione dell'offerta turistica del Lazio;
b) alla Regione sia riservata la maggioranza assoluta delle azioni, da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;
c) alla Regione sia riservata la facoltà, ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa alla società; (3)
d) la promozione dell'offerta turistica sia attuata, nel rispetto degli indirizzi e della programmazione regionali, mediante l'adozione di piani annuali che comprendano anche la partecipazione della Regione e degli altri soggetti interessati alle più importanti manifestazioni, in Italia e all'estero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4;
e) sia assicurato il raccordo tra le iniziative dell'agenzia regionale, quelle delle aziende di cui al capo III, quelle delle forme associative e societarie previste dall'articolo 14, comma 1, lettera a), e sia costituito dall'agenzia regionale stessa un apposito comitato di coordinamento del quale facciano parte i presidenti delle suddette aziende.


Art.8
(Rappresentanti della Regione nell'agenzia regionale. )

1. La Regione è rappresentata nell'assemblea dell'agenzia regionale dal Presidente della Giunta o dall'Assessore competente in materia di turismo da lui delegato.

2. I rappresentanti della Regione negli altri organi dell'agenzia regionale sono designati nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto e dal regolamento regionali e sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.


Art.9 (3a)
(Azionisti dell'agenzia regionale.)

1. Possono essere azionisti dell'agenzia regionale, oltre alla Regione:
a) province, altri enti locali, singoli o associati, e loro enti operativi di carattere culturale, turistico, ambientale;
b) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro enti operativi;
c) istituti di credito;
d) enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico;
e) organizzazioni rappresentative delle imprese e loro enti operativi;
f) fondazioni a carattere culturale e turistico.


Art.10
(Piani annuali di attività dell'agenzia. )

1. I piani annuali previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera d), sono trasmessi alla Giunta regionale, entro il mese di maggio dell'anno precedente a quello di riferimento, per la verifica di compatibilità con gli indirizzi e la programmazione regionali di cui all'articolo 2, anche ai fini del finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e).

2. L'agenzia regionale trasmette, altresì, alla Giunta regionale, ogni sei mesi, un rapporto sull'andamento della gestione sociale, che deve illustrare, tra l'altro, lo stato di attuazione dei piani di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale provvede a riferire al Consiglio, sia sulla compatibilità dei piani annuali con gli indirizzi e la programmazione regionali, sia in merito al rapporto sull'andamento della gestione sociale.


Capo III
Aziende di promozione turistica


Art.11
(Ambiti territoriali turisticamente rilevanti. )

1. La Regione Lazio, considerata turisticamente rilevante nell'intero suo territorio per la diffusa presenza di attrattive e prodotti turistici, è ripartita, ai fini dell'organizzazione turistica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), in sei ambiti territoriali così individuati:
a) comune di Roma;
b) provincia di Roma;
c) provincia di Rieti;
d) provincia di Viterbo;
e) provincia di Latina;
f) provincia di Frosinone.


Art.12
(Aziende di promozione turistica. )

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 217 del 1983, in ciascun ambito territoriale turisticamente rilevante, così come individuato nell'articolo 11, è istituita un'azienda di promozione turistica (APT), con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia amministrativa e gestionale.

2. Le APT sono enti tecnico-operativi della Regione che operano in stretto raccordo con l'agenzia regionale di cui al capo II, con gli enti locali, singoli o associati, con le soprintendenze del Ministero dei beni culturali competenti territorialmente, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti territorialmente, con le organizzazioni di volontariato operanti nel settore e con le organizzazioni delle categorie imprenditoriali e professionali del settore stesso.

3. Le APT perseguono l'obiettivo di promuovere e sostenere l'attività turistica nell'ambito del proprio territorio, con criteri di economicità e managerialità imprenditoriale.

4. La sede di ogni APT è individuata con deliberazione del rispettivo consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può istituire sedi decentrate localizzate nei punti del territorio provinciale di maggior interesse turistico.


Art.13
(Compiti delle aziende di promozione turistica. )

1. Le APT curano lo sviluppo del sistema turistico in ogni sua forma ed in particolare attraverso:
a) l'informazione, l'accoglienza, l'assistenza e la tutela del turista;
b) il controllo della qualità dei servizi;
c) la collaborazione con gli organi istituzionalmente preposti per la tutela del patrimonio naturale ed artistico;
d) la consulenza e assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;
e) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;
f) il sostegno, anche mediante partecipazione diretta, delle forme associative e societarie di cui all'articolo 14;
g) la partecipazione ad iniziative di promozione all'estero secondo i programmi regionali e per mezzo dell'agenzia regionale;
h) ogni altra funzione ad esse attribuita dalla Regione.

2. Le APT provvedono a svolgere le attività connesse con la raccolta e la pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive e delle attività gestite in regime di concessione, all'attribuzione della classifica alle strutture ricettive nonché alla rilevazione ed elaborazione dei dati statistici del movimento turistico, ai fini dell'esercizio delle relative funzioni da parte delle province.


Art.14
(Individuazione delle aree turistiche omogenee - Forme associative e societarie. )

1. L'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), è effettuata dalle province tenendo conto della vocazione turistica nonché dei prodotti tipici da incentivare delle aree stesse ed è finalizzata a:
a) costituire forme associative e societarie, anche aperte a soggetti privati, per la promozione delle aree turistiche e la commercializzazione dei relativi prodotti;
b) favorire la costituzione e lo sviluppo di progetti di parteneriato anche a livello transnazionale, in attuazione della normativa comunitaria in materia di politiche strutturali.

2. Per l'individuazione delle aree turistiche omogenee interprovinciali le province procedono d'intesa tra loro. In tale caso le forme associative e societarie di cui al comma 1, lettera a), possono essere costituite anche tra comuni di diverse province.


Art.15
(Organi delle aziende di promozione turistica.)

1. Sono organi dell'APT:
a) il consiglio di amministrazione
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori contabili.


Art.16
(Consiglio di amministrazione. )

1. Il consiglio di amministrazione dell'APT è nominato con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), dello Statuto regionale e dura in carica tre anni.

2. Il consiglio di amministrazione delle APT istituite per gli ambiti territoriali di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c), d) e) ed f), è composto da:
a) il presidente dell'amministrazione provinciale o l'assessore al turismo suo delegato che lo presiede;
b) tre rappresentanti dei comuni territorialmente interessati, di cui uno del comune capoluogo di provincia e due designati dai consigli provinciali con voto limitato ad uno;
c) tre rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
d) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente o il componente della giunta camerale suo delegato;
e) un rappresentante delle associazioni pro-loco designato dall'Unione Nazionale Pro-Loco Italiane (UNPLI) - Sezione regionale.

3. Il consiglio di amministrazione dell'APT istituita per l'ambito territoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), è composto da:
a) il presidente dell'amministrazione provinciale o l'assessore al turismo suo delegato che lo presiede;
b) il presidente dell'APT istituita per l'ambito territoriale del comune di Roma;
c) due rappresentanti dei comuni territorialmente interessati, designati dal consiglio provinciale con voto limitato ad uno;
d) due rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
e) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente o il componente della giunta camerale suo delegato;
f) un rappresentante delle associazioni pro-loco designato dall'Unione Nazionale Pro-Loco Italiane (UNPLI) - Sezione regionale.

4. Il consiglio di amministrazione dell'APT istituita per l'ambito territoriale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), è composto da:
a) il sindaco del comune di Roma o l'assessore al turismo suo delegato, che lo presiede;
b) il presidente dell'APT istituita per l'ambito territoriale della provincia di Roma;
c) due rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
d) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente o il componente della giunta camerale suo delegato.

5. Le designazioni di cui al comma 2, lettera b), c) ed e), di cui al comma 3, lettere c), d) ed f) e di cui al comma 4, lettera c), devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui le designazioni pervenute non consentano il raggiungimento delle maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, si procede ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

6. Il consiglio di amministrazione designa il consigliere che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

7. La prima seduta del consiglio di amministrazione è convocata dall'Assessore regionale al turismo, che la presiede, ai fini dell'insediamento del consiglio stesso.

8. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

9. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

10. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il direttore dell'APT; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'azienda.


Art.17
(Compiti del consiglio di amministrazione. )

1. Oltre alla definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e alla verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dalla Regione, il consiglio di amministrazione delibera in ordine a:
a) lo statuto dell'APT;
b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) il regolamento del personale, le piante organiche e relative variazioni e, all'interno delle stesse, le professionalità necessarie;
d) il piano annuale delle iniziative da attuare sul territorio o direttamente o in collaborazione con l'agenzia regionale;
e) il piano di organizzazione e distribuzione dei servizi di cui all'articolo 24;
f) ogni altro atto di carattere generale che non sia di competenza di altro organo o soggetto dell'APT ai sensi della presente legge o dello statuto;
g) la relazione annuale sull'attività e sui risultati annuali, redatta dal direttore dell'APT.


Art.18
(Il presidente. )

1. Il presidente dell'APT è il presidente dell'amministrazione provinciale o l'assessore al turismo suo delegato. Per l'ambito territoriale del comune di Roma presidente è il sindaco o l'assessore al turismo suo delegato.
2. Il presidente dell'APT è il legale rappresentante dell'azienda, ne indirizza e coordina l'attività, tratta le questioni che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili, di competenza dello stesso consiglio di amministrazione, che devono essere sottoposti alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento urgente.


Art.19
(Il collegio dei revisori contabili. )

1. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato dal Consiglio regionale con voto limitato da parte dei consiglieri a due preferenze per i membri effettivi e ad una preferenza per i supplenti. Il collegio dura in carica tre anni ed i componenti possono essere confermati per una sola volta.

2. Il collegio dei revisori contabili elegge il presidente scegliendolo tra i suoi membri.

3. Il collegio dei revisori contabili esercita le seguenti funzioni:
a) formula un parere sul bilancio di previsione;
b) redige, prima dell'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
c) esercita la vigilanza, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'azione amministrativa dell'APT, formulando eventuali rilievi e suggerimenti;
d) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale.

4. Il collegio dei revisori contabili, ogni anno, trasmette alla Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Consiglio regionale, una relazione, allegata al conto consuntivo, sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'azienda.


Art.20
(Statuto. )

1. Entro sei mesi dalla data della deliberazione consiliare di nomina, il consiglio di amministrazione dell'APT provvede ad adottare lo statuto dell'azienda in cui sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento di ciascun organo nonché le norme di organizzazione interna e di gestione.

2. Lo statuto è approvato con deliberazione della Giunta regionale che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

3. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 1, la Giunta regionale si sostituisce al consiglio di amministrazione dell'APT per l'adozione dello statuto, affidandone la redazione alla struttura regionale competente in materia di turismo.


Art.21
(Piani annuali di attività delle APT. )

1. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto della programmazione e degli indirizzi regionali di cui agli articoli 2 e 3, adotta il piano annuale di attività relativo agli interventi di promozione turistica da attuare e lo trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il piano stesso si riferisce.

2. Nel piano di cui al comma 1 sono contenuti:
a) gli obiettivi, gli indirizzi ed i criteri per l'attuazione della promozione turistica;
b) l'individuazione dei soggetti destinatari della gestione degli interventi;
c) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi stessi;
d) i criteri di ripartizione delle risorse tra i soggetti di cui alla lettera b).


Art.22
(Indennità dei componenti degli organi. )

1. Al presidente ed ai componenti dei consigli di amministrazione nonché al presidente ed ai componenti dei collegi dei revisori contabili compete un'indennità di presenza nella misura determinata nello statuto delle rispettive APT, tenendo conto dell'impegno richiesto. Tale indennità non può comunque essere superiore a quella spettante ai componenti del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali (4).

2. Ai componenti di cui al comma 1 aventi la propria residen
za al di fuori del comune in cui ha sede il relativo APT spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei consigli di amministrazione e ai collegi dei revisori contabili.

3. Ai componenti di cui al comma 1 spetta, altresì, il rimborso delle spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora, per ragioni del loro ufficio, si rechino fuori del comune in cui ha sede l'APT.


Art.23
(Direttore dell'APT. )

1. Il direttore dell'APT è assunto dal consiglio di amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati nella legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, a seguito di contratto di diritto privato, stipulato per non più di cinque anni e rinnovabile per una sola volta. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nello svolgimento dell'incarico concluso, in relazione all'assolvimento delle responsabilità dirigenziali.

2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a dirigenti regionali, a dirigenti in servizio presso enti dipendenti della Regione, a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, a persone esterne all'amministrazione, in possesso dei requisiti culturali, professionali e di esperienza nel settore turistico nonché di capacità e attitudini adeguati alle funzioni da svolgere, valutati sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali svolte nel settore pubblico e privato in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 25 del 1996. L'incarico è conferito a seguito di bando, approvato dalla Regione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione stessa, nel quale sono determinati di requisiti di cui al presente comma.

3. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 2 a dirigenti regionali e a dirigenti degli enti dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio.

4. Il direttore partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione, è responsabile dell'istruttoria e dell'attuazione delle deliberazioni, del consiglio stesso e di quelle del presidente; tratta, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione, dirige ed organizza i servizi, il personale e le attività gestionali, svolge tutti gli altri compiti attribuiti dallo statuto dell'APT.

5. Il direttore ha funzione di iniziativa ai fini del perseguimento degli obiettivi definiti dal consiglio di amministrazione ed è direttamente responsabile della gestione dell'APT.

6. Il trattamento economico del direttore dell'APT corrisponde a quello previsto per il dirigente di area dell'amministrazione regionale ai sensi della legge regionale n. 25 del 1996.

7. In fase di prima attuazione della presente legge, e comunque fino al conferimento dell'incarico di cui al comma 2, le funzioni di direttore dell'APT sono svolte dal dirigente con le funzioni più elevate e, a parità di funzioni, dal dirigente con la maggiore anzianità di servizio.


Art.24
(I servizi di informazione e accoglienza turistica - IAT. )

1. Le APT organizzano sul territorio di competenza servizi di informazione e di accoglienza turistica, denominati IAT, sulla base di un piano organico che tenga conto della qualità ed entità delle correnti di traffico turistico, della consistenza e qualità delle strutture ricettive, extraricettive e turistico-sportive, della consistenza ed omogeneità delle risorse turistiche e dei pubblici esercizi esistenti.

2. Il piano di organizzazione e distribuzione degli IAT è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'APT, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il piano si riferisce. Il piano deve individuare i soggetti destinatari della gestione di cui al comma 4 e lo schema di convenzione relativo.

3. In base alla durata di apertura, ogni IAT può essere annuale, stagionale od occasionale.

4. La gestione degli IAT è svolta, di norma, direttamente dall'APT. Può essere altresì affidata, in convenzione, a comuni, singoli o associati, associazioni pro-loco, associazioni imprenditoriali di categoria, nonché ad associazioni di volontariato e cooperative di servizi regolarmente iscritte nei rispettivi albi.

5. In fase di prima attuazione gli IAT sono istituiti nelle sedi delle soppresse aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (AACST).


Art.25
(Centri visitatori. )

1. Le APT, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia all'individuazione dei siti per l'allestimento di centri visitatori che alla progettazione dei centri stessi, da ubicarsi in prossimità dei parchi archeologici e delle aree espositive museali dei parchi e delle riserve naturali più significative del territorio regionale.

2. Ogni centro visitatori può essere dotato di servizi multimediali, di ristorazione e commerciali destinati alla vendita di prodotti editoriali, riproduzioni artistiche ed oggettistica di qualità. La gestione dei servizi visitatori è affidata a soggetti ed enti pubblici e privati.

3. I progetti delle APT devono essere presentati alla Regione che, entro i successivi sei mesi, provvede a valutarli inserendoli in un programma concordato con il comitato regionale per i beni culturali di cui all'articolo 35 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, e con l'Agenzia dei Parchi di cui all'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22 [ndr. n. 21], fissando modalità e tempi di realizzazione.


Art.26
(Vigilanza e controllo sull'attività.)

1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale la vigilanza ed il controllo sull'attività delle APT spettano alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, in particolare:
a) emana direttive per la gestione delle APT allo scopo di assicurare la conformità alle disposizioni della presente legge e di garantire l'attuazione degli indirizzi della programmazione regionale;
b) vigila sulla corretta utilizzazione delle risorse assegnate e sulla corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici nonché verifica il conseguimento degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri prefissati dal piano di cui all'articolo 21;
c) esercita il controllo di legittimità, sotto il profilo della conformità dell'atto alle norme vigenti e alle direttive emanate dalla Regione, sugli atti adottati dal consiglio di amministrazione e su quelli di competenza di quest'ultimo adottati dal presidente con procedura d'urgenza, fatte salve le disposizioni relative all'approvazione dello statuto nonché del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

3. Gli atti soggetti a controllo divengono esecutivi a seguito della comunicazione della Regione che ne consente l'ulteriore corso ovvero per decorrenza del termine di venti giorni dalla data di ricezione degli atti senza che ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità o siano richiesti chiarimenti.

4. Il termine di cui al comma 3 è interrotto qualora la Giunta regionale chieda chiarimenti. In tal caso il nuovo termine pari a venti giorni decorre dalla data di ricezione dei chiarimenti.

5. La facoltà di chiedere chiarimenti può essere esercitata una sola volta e gli atti si intendono decaduti se l'APT non fa pervenire i chiarimenti stessi entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.

6. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte delle APT, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro il termine di novanta giorni, esercita d'ufficio o su richiesta degli interessati il potere sostitutivo, nel rispetto di quanto previsto dalla  legge regionale 25 luglio 1996, n. 2.


Art.27
(Vigilanza e controllo sugli organi. )

1. Qualora siano riscontrati gravi e ripetuti scostamenti rispetto agli obiettivi, agli indirizzi ed ai criteri prefissati dal piano di cui all'articolo 21 e/o violazioni di legge e/o inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'APT.

2. Contestualmente allo scioglimento del consiglio di amministrazione il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo.


Art.28
(Finanziamento. )

1. Il finanziamento delle APT è assicurato mediante:
a) finanziamenti determinati dalla Giunta regionale sulla base degli stanziamenti annualmente disponibili nel bilancio regionale, previa fissazione dei criteri e delle modalità dei finanziamenti stessi;
b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;
c) rendite patrimoniali;
d) proventi dai servizi, dalle attività, dai beni e dal loro commercio;
e) proventi da operazioni sul patrimonio;
f) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali, regionali o di altra provenienza per lo svolgimento di specifici interventi o attività;
g) finanziamenti determinati della giunta provinciale annualmente.


Art. 29
(Bilancio di previsione e conto consuntivo. )

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. L'APT ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio conto consuntivo che vengono formulati, controllati ed approvati con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, e successive modificazioni.


Art.30
(Personale. )

1. Le APT, entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione, approvano, in funzione delle esigenze organizzative di ciascuna azienda e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le piante organiche definitive, e all'interno delle stesse, le specifiche professionalità, nel rispetto dei criteri definiti dalla legge regionale n. 25 del 1996.

2. Qualora non sia possibile ricoprire i posti vacanti, prioritariamente, attraverso l'assegnazione definitiva del personale assegnato in via provvisoria ai sensi dell'articolo 33, comma 5, e, in secondo luogo, mediante le procedure della mobilità del personale tra le APT o all'interno del comparto enti locali, la Giunta regionale procede all'indizione di concorsi unici mediante le procedure di cui al comma 3.

3. Le APT comunicano alla Regione - Assessorato competente in materia di turismo - le proprie carenze di organico per un triennio. La Regione, sulla base di dette comunicazioni, fissa, previa informazione alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, il contingente di posti per specifiche professionalità e la sede di destinazione e bandisce i relativi concorsi unici avviandone le procedure. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. I candidati vincitori del concorso sono assegnati, tenendo conto delle domande di assegnazione degli interessati e secondo l'ordine della graduatoria, alle singole APT che hanno fatto richiesta e che provvedono all'assunzione. La graduatoria resta valida per un triennio.

4. Gli atti e i provvedimenti relativi al personale sono di competenza delle APT. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale delle APT è regolato dalle disposizioni in vigore per i dipendenti regionali.

5. Per quanto non disciplinato nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale n. 25 del 1996.


Art. 31
(Formazione del personale.)

1. Nel quadro di un piano organico di formazione del personale sia della Regione sia degli enti da essa dipendenti, l'Amministrazione regionale promuove e favorisce l'aggiornamento dei dipendenti delle APT, anche mediante l'organizzazione di specifici corsi teorici e pratici, finalizzati a migliorare la professionalità dei dipendenti stessi.


Art.32
(Adeguamento della normativa regionale in materia di organizzazione turistica. )

1. Al fine di completare il processo di conferimento di funzioni amministrative in materia di promozione turistica alle province, la Giunta regionale, entro e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone al Consiglio regionale una proposta di modifica della legge stessa che tenga conto:
a) dello stato di attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III;
b) delle esperienze di programmazione avviate sul territorio delle province;
c) dello stato di attuazione della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4, e successive modificazioni, concernente criteri e modalità per l'organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale;
d) delle modifiche del quadro normativo nazionale in materia di organizzazione turistica.


Capo IV
Disposizioni transitorie e finali


Art. 33
(Commissari liquidatori - Assegnazione provvisoria del personale. )

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano le funzioni degli organi collegiali degli enti provinciali per il turismo (EPT) e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (AACST) del Lazio. Entro la stessa data, la Giunta regionale, con propria deliberazione, nomina i commissari liquidatori con il compito anche di assicurare l'ordinaria amministrazione degli enti e delle aziende.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i commissari liquidatori trasmettono alla Giunta regionale:
a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;
b) il bilancio di liquidazione;
c) l'elenco del personale in servizio, precisando per ogni singolo dipendente il titolo in base al quale svolge la sua attività, la qualifica posseduta, la specifica professionalità, il trattamento economico di previdenza e di quiescenza nonché, ai fini della determinazione della pianta organica provvisoria dell'APT, il numero dei posti coperti alla data del 31 agosto 1993 e dei posti per i quali, alla stessa data, sia risultato in corso di espletamento un concorso, ovvero pubblicato o autorizzato un bando di concorso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2, attribuisce, con apposita deliberazione, alle APT competenti per territorio i beni ed ogni altro rapporto giuridico già intestato agli EPT e alle AACST.

4. Entro quindici giorni dall'insediamento degli organi delle APT, i commissari liquidatori, sulla base della deliberazione di cui al comma 3, redigono apposito verbale di consegna alle aziende destinatarie che subentrano, a decorrere dalla data del verbale stesso, nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici di cui al comma 2, lettera a).

5. A decorrere dalla data del verbale di cui al comma 4, il personale di cui al comma 2, lettera c), viene assegnato allo stesso titolo, in via provvisoria e senza soluzione di continuità, alle APT competenti per territorio. Il personale in servizio presso l'EPT di Roma è assegnato provvisoriamente all'APT del comune di Roma. Il personale in servizio presso le AACST aventi sede nella provincia di Roma è assegnato provvisoriamente all'APT della provincia di Roma.

6. Entro quindici giorni, dal compimento dell'ultimo atto di sua competenza il commissario liquidatore trasmette la relazione finale sull'attività svolta al Presidente della Giunta regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, dichiara l'estinzione del relativo ente o azienda.

7. Ai commissari liquidatori viene corrisposta l'indennità di carica percepita dai presidenti dei rispettivi enti o aziende. La relativa spesa è a carico dei competenti bilanci.


Art. 34 (5)
(Copertura finanziaria. )

1. Per la partecipazione all’Agenzia regionale di cui all’articolo 6 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 da imputare al capitolo, di nuova istituzione, denominato: “Partecipazione della Regione Lazio all’Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A..” (6).

2. Sul bilancio di previsione esercizio finanziario 1997 sono, altresì, istituiti "per memoria" i seguenti capitoli:
a - capitolo 23119 "Finanziamento all'Agenzia regionale per la promozione turistica nel Lazio S.p.A." (art. 10);
b - capitolo 23120 "Contributi per le spese di funzionamento e per interventi operativi delle APT" (Art. 13 comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h);
c - capitolo 23121 "Contributi per la partecipazione delle APT a forme associative e societarie" (Art. 13 comma 1, lettera f);
d - capitolo 23122 "Iniziative di competenza dell'Amministrazione regionale" (Art. 2, comma 2, lettera c).

3. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede al trasferimento delle residue disponibilità dei capitoli nn. 12205, 23101, 23102, 23105, 23109 e 42138 ai capitoli di nuova istituzione nn. 23119, 23120, 23121, 23122 con i criteri e le modalità di cui alla presente legge. I predetti capitoli nn. 12205, 23101, 23102, 23105, 23109 e 42138 sono conservati in bilancio per la sola gestione dei residui.


Art. 35
( Abrogazione. )

1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 25 novembre 1989, n. 68;
b) gli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale 27 settembre 1991, n. 60;
c) ogni altra disposizione contenuta in leggi regionali in contrasto con la presente legge.

2. L'abrogazione degli articoli indicati al comma 1, lettera b), ha efficacia dalla data di approvazione del piano triennale regionale di promozione turistica da parte del Consiglio regionale.


Art. 36
(Esercizio transitorio delle attività dell'Agenzia regionale. )

1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque fino alla data di omologazione dell'atto costitutivo della società "Agenzia regionale per la promozione turistica del lazio S.p.A." da parte del tribunale, le attività ad essa demandate dalla presente legge sono esercitate dagli enti di promozione turistica, all'uopo individuati di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale.

2. In attesa della designazione di cui all'articolo 8, comma 2, la Regione è rappresentata dall'Assessore competente in materia di turismo.


Art. 37
(Prima individuazione delle aree turistiche omogenee. )

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le province procedono all'individuazione delle aree turistiche omogenee ai sensi dell'articolo 14 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anche in mancanza degli atti di programmazione regionali e provinciali di cui all'articolo 2.



Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 22 maggio 1997, n. 14 , s.o. n. 1

(2) Legge abrogata dall'articolo 59, comma 1, lettera m), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, a decorrere, ai sensi del comma 1bis del medesimo articolo 59, dalla data di entrata in vigore del regolamento riguardante la materia disciplinata dalla presente legge

(3) Lettera sostituita dall'articolo 30, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16

(3a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa G31900

(4) Vedi artt. 39-43 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26.

(5) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1997, n. 10.

(6) Comma già modificato dall'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1997, n. 10 e così sostituito dall'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46, e da ultimo sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.