Disposizioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico (1) (2)

Numero della legge: 52
Data: 6 giugno 1980
Numero BUR: 16, S.O. n. 5
Data BUR: 10/06/1980

L.R. 06 Giugno 1980, n. 52
Disposizioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico  (1) (2)


Art. 1
Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanita' pubblica

(3)


Art. 2
Attribuzioni del sindaco


(3)

Art. 3
Attribuzioni delle unita' sanitarie locali



(3)

Art. 4
Personale di vigilanza

(3)


Art. 5
Competenze della Regione

(3)


Art. 6
Spetta al Presidente della Giunta regionale l' emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanita' pubblica interessanti il territorio di piu' comuni.

(3)

Art. 7
Laboratori provinciali di igiene e profilassi


(3)
Art. 8
Funzioni gia' dei consorzi provinciali antitubercolari e dei comitati provinciali antimalarici


(3)
Art. 9
Attivita' medico - legali



(3)
Art. 10
Attivita' nell' interesse dei privati


(3)
Art. 11
Commissioni sanitarie, collegi e comitati

(3)

Art. 12
Soppressione di organi collegiali

(3)


Art. 13
Riordino delle norme in materia di farmacie

(4a)




Art. 14 (5)
Provvedimenti in materia di farmacie


Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative in materia di indizione e svolgimento del concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti, di istituzione delle farmacie di cui all’articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e di istituzione di dispensari farmaceutici. (5a)

Sono di competenza del comune le funzioni amministrative in materia di formazione e revisione della pianta organica, di istituzione delle farmacie, ivi comprese quelle succursali, di autorizzazione all' apertura e all' esercizio delle farmacie, di gestione provvisoria degli esercizi farmaceutici resisi vacanti ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di decadenza per qualunque causa dell' autorizzazione all' esercizio farmaceutico nonche' i provvedimenti in ordine all'indennita' di avviamento e di rilievo degli arredi, provviste e dotazioni. (4) (5) (5b)

.(4) (5) (5c)

3 bis. Sono di competenza del comune le funzioni amministrative in materia di trasferimento delle farmacie all’interno della sede di pertinenza. La domanda di trasferimento, corredata dalla perizia giurata del tecnico abilitato attestante la distanza non inferiore a duecento metri dall’ingresso al pubblico della farmacia dagli altri esercizi farmaceutici e dalla documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente, è presentata al comune, che ne cura la pubblicazione sul proprio albo pretorio e la trasmette contestualmente all’azienda sanitaria locale territorialmente competente ai fini della pubblicazione sull’albo dell’azienda e dei successivi adempimenti. L’azienda sanitaria locale effettua l’ispezione preventiva ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La domanda di trasferimento si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla sua presentazione, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. (6)

Sono attribuite alle aziende unita' sanitarie locali, sentito l' ordine provinciale dei farmacisti e le categorie interessate, le funzioni amministrative concernenti l' erogazione della indennita' di residenza ai farmacisti rurali, nonche' la regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina degli orari di apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, sino ad un massimo di trenta giorni come da legge regionale in materia. (4) (5)

Nei comuni il cui territorio e' suddiviso in piu' unita' sanitarie locali la competenza a stabilire gli orari, i turni e le ferie delle farmacie spetta all' assemblea della aziende[a] unita' sanitaria locale. (4) (5)


Art. 14 bis (7)

(Pianta organica)

1. Ai fini della presente legge, per pianta organica si intende la suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni perimetrate sulla base di univoche indicazioni topografiche, in cui insistano locali idonei all’esercizio farmaceutico, ad ognuna delle quali afferisce una sede farmaceutica. Le aree sono contigue e coprono l’intero territorio in modo che ogni punto del comune sia compreso in una sola area.
2. La pianta organica si forma applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento delle farmacie previsti dalla disciplina statale vigente in materia.
3. La pianta organica indica ogni farmacia specificando se è rurale o urbana.


Art. 14 ter (7)

(Revisione della pianta organica)

 

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno pari, i comuni, sulla base della rilevazione della popolazione residente pubblicata dall’Istituto nazionale di statistica, procedono alla conferma o alla revisione della pianta organica al fine di adattare la distribuzione sul territorio comunale delle sedi farmaceutiche alle variazioni sia quantitative che distributive della popolazione residente.
2. I comuni individuano le zone in cui collocare le nuove farmacie valutando l’adeguatezza del servizio farmaceutico in relazione a tutta la sua estensione geografica, ivi compresi i territori periferici situati al confine con comuni limitrofi, con particolare riferimento a:

a)    equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico;

b)   maggiore attenzione alle zone dove è previsto uno sviluppo economico, urbanistico o un aumento demografico;

c)    garanzia di accessibilità del servizio farmaceutico anche nelle aree scarsamente abitate.

3. In sede di individuazione, i comuni indicano anche le sedi farmaceutiche per le quali intendono esercitare il diritto di prelazione, nei limiti della metà delle sedi vacanti e di nuova istituzione, ai sensi dell’articolo 9 della l. 475/1968 e successive modifiche.

4.  Per le sedi di cui al comma 3, è fatto divieto di esercitare l’attività di farmacia attraverso società pubblico-private nella cui compagine sociale il comune non detenga almeno il 51 per cento della quota societaria.

5.  Entro ottobre di ciascun anno pari, i comuni inviano la proposta di conferma o di revisione della pianta organica all’azienda sanitaria locale e all’Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, i quali, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della proposta, esprimono il parere obbligatorio e non vincolante previsto dalla normativa statale.

6. Acquisiti i pareri di cui al comma 5, i comuni adottano la nuova pianta organica esplicitando le sedi disponibili per il privato esercizio e quelle sulle quali intendono esercitare il diritto di prelazione, o confermano la pianta organica preesistente.
7. La pianta organica adottata è trasmessa alla Regione e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
8. In caso di inutile decorso del termine del 31 dicembre, la Regione indice una conferenza di servizi che si conclude con l’adozione della revisione della pianta organica o la conferma della pianta organica preesistente.


Art. 14 quater (7)

(Apertura delle farmacie comunali)

 

1. Il comune deve aprire la farmacia sulla quale ha indicato di esercitare il diritto di prelazione, specificando la circoscrizione di pertinenza della proposta nuova sede farmaceutica nonché della sede limitrofa, entro il termine di un anno dall’approvazione della pianta organica, dandone comunicazione alla Regione.

2. Decorso tale termine senza che il comune abbia aperto la farmacia, esso decade dalla titolarità della sede e la Regione la assegna mediante concorso ai sensi dell’articolo 16.


Art. 15
Vigilanza sulle farmacie

Ogni biennio le farmacie devono essere ispezionate da una commissione nominata dal comitato di gestione
e costituita:
- da un farmacista dipendente dall'azienda unita' sanitaria locale; (8)
- da un farmacista designato dall' ordine dei farmacisti della provincia;
- da un funzionario direttivo amministrativo dell'[azienda] unita' sanitaria locale con funzioni anche di segretario.

La predetta commissione puo' compiere anche ispezioni straordinarie.

Copia del verbale della ispezione e' inviata al sindaco del comune in cui ha sede l' esercizio farmaceutico per gli eventuali provvedimenti di competenza.


Art. 16 (9)

(Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche)

 

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione ha luogo mediante concorso indetto dalla Regione per l’intero territorio regionale entro il 30 marzo di ciascun anno dispari ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e successive modifiche e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modifiche.
2. Dopo la conclusione dei lavori della commissione giudicatrice, la Regione approva la graduatoria, provvede all’interpello e all’assegnazione delle sedi, dandone comunicazione alle aziende sanitarie locali e ai comuni interessati per i provvedimenti di competenza.
3. Il termine per l’apertura delle sedi farmaceutiche è stabilito in centottanta giorni dalla data di notifica dell’assegnazione della sede stessa al vincitore, a pena di decadenza dall’assegnazione. Dopo aver dichiarato la decadenza, la Regione utilizza la graduatoria per il subentro di un nuovo candidato.
4. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche hanno una validità di due anni a decorrere dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e possono essere utilizzate per l’assegnazione di sedi farmaceutiche resesi vacanti o istituite successivamente alla pubblicazione del bando di concorso.



Art. 17
Trasferimento del personale


(3)


Art. 18
Trasferimento dei beni



(3)




Note:


(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 giugno 1980, n. 16, S.O. n. 5.

(2) Titolo sostituito dall'articolo 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3) Articolo abrogato dall'articolo 23, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4

(4) Comma abrogato dall'articolo 23, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4

(4a) Articolo abrogato dall'articolo 29, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(5) L'articolo 41, comma 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 ha disposto la reviviscenza dei commi secondo, terzo, quarto e quinto di tale articolo; il comma 3 è stato poi abrogato dall'articolo 29, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e i commi 4 e 5 sono stati successivamente modificati dall'articolo 29, comma 1, lettera c), numero 4), della medesima l.r. 14/2021

(5a) Comma modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(5b) Comma modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(5c) Comma abrogato dall'articolo 29, comma 1, lettera c), numero 3), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(6) Comma inserito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(7) Articolo inserito dall'articolo 29, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(8) Comma modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(9) Articolo sostituito dall'articolo 29, comma 1, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.