Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1991 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) (1)

Numero della legge: 21
Data: 18 giugno 1991
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1991

L.R. 18 Giugno 1991, n. 21
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1991 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) (1)


Art. 1

1. Limitatamente all'anno 1991 è autorizzato i rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".


Art. 2

1. Limitatamente all'anno 1991 è autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione, degli interventi di cui ai capitoli di spesa elencati al quadro "B" concernenti materie trasferite dallo Stato per le quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti legislativi ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.


Art. 3

1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'articolo 1-quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, il quadro "C" allegato alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa afferenti l'attuazione del programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo per il triennio 1991/1993.


Art. 4

1. Gli interventi della Regione Lazio nel territorio del comune di Roma aventi attinenza alla realizzazione del sistema direzionale orientale, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico ed artistico alla tutela dell'ambiente del territorio alla dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana, alla qua-lificazione dell'Università e dei centri di ricerca, alla costituzione di un polo europeo dell'industria, dello spettacolo, alla realizzazione del sistema congressuale, fieristico ed espositivo, alla sistemazione delle istituzioni internazionali di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Roma Capitale), ivi comprese le determinazioni relative al trasferimento delle sedi istituzionali della Regione Lazio nell'ambito delle aree "SDO", sono definiti con deliberazioni programmatiche consiliari, nel rispetto dello Statuto regionale, attuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione speciale per Roma capitale e della commissione bilancio e programmazione.


Art. 5

1. Una quota dell'affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'acquisizione di beni e servizi, è riservata, fino alla concorrenza massima del 4 per cento e comunque non inferiore al 2 per cento, a cooperative integrate con portatori di "handicap" di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 (2).


Art. 6


(Omissis) (3).


Art. 7

1. La Regione concede un contributo straordinario di lire 3.000 milioni, relativamente al 1991, a favore dell'ente autonomo EUR per interventi di restauro, risanamento, ammodernamento e ristrutturazione degli impianti di notevole pregio di proprietà dell'ente stesso destinati ad attività congressuali, sociali e culturali ed in particolare per la ristrutturazione, ammodernamento ed adeguamento del palazzo dei ricevimenti e congressi e palazzo della civiltà italiana.

2. Per il finanziamento si fa riferimento alle disposizioni di cui ai capi II e III della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.


Art. 8

1. Al fine di consentire l'accoglimento, in via di sanatoria, delle domande di contributi presentate ai sensi degli ar-
ticoli 12 e 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 51, eccedenti gli stanziamenti all'uopo previsti nei bilanci 1990 e precedenti, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.500 milioni da iscrivere in apposito capitolo del bilancio regionale 1991, con il n. 03267 e con la seguente denominazione: "Intervento straordinario, in via di sanatoria, per la concessione di contributi di cui ai titoli IV e V della legge regionale 7 settembre 1987, n. 51".

2. A modifica di quanto previsto dall'articolo 12, terzo comma e dall'articolo 17, penultimo comma, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 51, per ciascun esercizio finanziario, sono ammesse ai contributi, nei limiti del relativo stanziamento, le domande pervenute alla data del 30 giugno dell'anno cui l'esercizio finanziario si riferisce. Per l'utilizzazione degli stanziamenti iscritti per le medesime finalità di cui al precedente comma nel bilancio regionale 1991 (capitoli n. 03265 e 03266), la Giunta regionale, in base alle domande pervenute alla data del 30 giugno, determina l'adeguamento delle misure delle provvidenze recate dai titoli IV e V della legge regionale 7 settembre 1987, n. 51, al fine di ricondurre l'entità complessiva degli interventi regionali nell'ambito degli stanziamenti di spesa autorizzati con il bilancio di previsione 1991.


Art. 9

1. Ai fini del completamento e per la realizzazione di eventuali integrazioni funzionali e migliorative delle opere finanziate dalla Regione ai sensi delle leggi regionali 17 luglio 1989, n. 46 e 2 marzo 1990, n. 21, è autorizzato per l'anno 1991 lo stanziamento globale sul capitolo n. 05271 di lire 23.000 milioni di cui lire 1.500 milioni per gli enti locali di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 marzo 1990, n. 21 e lire 21.500 milioni per gli interventi previsti nell'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 46, così ripartiti:
a) lire 6.000 milioni per gli interventi previsti al secondo comma;
b) lire 14.000 milioni per gli interventi previsti al terzo comma di cui lire 2.500 milioni per l'Associazione Italiana per la Gioventù - Roma;
c) lire 1.500 milioni per gli interventi previsti al quarto comma.

2. Alla parziale copertura dell'onere si provvederà anche attraverso l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19, primo e secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73, che, di conseguenza, si intende soppressa.


Art. 10

1. Le provvidenze di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33, sono estese agli enti locali anche per acquisire e/o ristrutturare immobili da adibire a strutture per interventi a favore degli emarginati, con particolare riferimento ai malati di AIDS.

2. Per tale finalità lo stanziamento del capitolo n. 14501 nel bilancio regionale 1991 è aumentato di lire 2.000 milioni.


Art. 11

1. Per l'attuazione degli interventi promozionali finalizzati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Lazio previsti dalle leggi regionali n. 46 del 1974, n. 69 del 1979, n. 37 del 1980, n. 47 del 1980, n. 21 e n. 62 del 1988 e n. 67 del 1988 viene disposta l'unificazione dei capitoli istituiti con le predette leggi nel capitolo n. 01400 che si istituisce nel bilancio regionale 1991 con la seguente denominazione: "Spesa per l'attuazione di interventi promozionali finalizzati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Lazio".

2. Nel predetto capitolo di spesa confluiranno le economie accertate al 31 dicembre 1990 provenienti da assegnazioni derivanti da leggi statali settoriali, mentre i capitoli istituiti con le leggi regionali sopra richiamate vengono conservati nel bilancio regionale per la sola gestione dei residui passivi.


Art. 12

1. Nell'ambito delle finalità previste dalle leggi regionali 12 febbraio 1975, n. 28 e 6 settembre 1979, n. 69, è autorizzato il finanziamento del programma straordinario per il triennio 1991-1993 approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 1234 del 21 marzo 1990 a sostegno della zootecnia mirato al miglioramento della qualità del latte prodotto nel territorio della regione, attraverso interventi per il risanamento delle stalle, il miglioramento genetico e produttivo degli allevamenti ed il potenziamento del centro latte qualità, anche al fine dell'abbattimento del costo del latte alla stalla.

2. Per il finanziamento complessivo del programma è autorizzata, per il triennio 1991-1993 la spesa di lire 38.000 milioni di cui 18.000 milioni per il 1991, 12.500 milioni per il 1992 e 7.500 milioni per il 1993. Il predetto finanziamento viene iscritto al capitolo n. 01305, da istituire nel bilancio regionale dei predetti esercizi finanziari con la denominazione: "Interventi per l'attuazione del programma triennale 1991-1993 a sostegno della zootecnia mirato al miglioramento della qualità (leggi regionali n. 28 del 1975 e n. 69 del 1979)".


Art. 13

1. Lo stanziamento di cui al capitolo n. 01503, è destinato ad interventi strutturali organici nel settore agro-alimentare. Il programma operativo degli interventi viene predisposto dall'Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio in conformità con gli indirizzi di priorità per comparti produttivi e per aree territoriali definiti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanete all'agricoltura.


Art. 14

1. Gli interventi finanziari regionali previsti dall'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 1, si intendono estesi anche alle materie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.


Art. 15

1. Nello spirito di quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 17 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, è autorizzato ad attivare ogni iniziativa volta alla diffusione ed all'informazione dell'attività regionale attraverso la pubblicazione di una appo-sita rivista ed attraverso la stipula di idonee convenzioni con il sistema radio-televisivo regionale pubblico e privato.

2. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione 1991 il capitolo n. 25779 denominato: "Spesa per la diffusione di notizie ed informazioni regionali" con uno stanziamento di lire 1.500 milioni.


Art. 16

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi istituiti con la legge regionale 16 giugno 1983, n. 40 e di ridurre i relativi oneri finanziari, la Regione è autorizzata ad erogare anticipazioni, per il tramite degli enti locali interessati, agli enti gestori dei servizi stessi nella misura del 75 per cento dell'onere sostenuto per lo stesso titolo nell'anno precedente, ferme restando le procedure per l'erogazione a saldo degli oneri accertati (4).


Art. 17

(Omissis) (5).


Art. 18

1. La Regione è autorizzata ad erogare all'Azienda tranvie e autobus del comune (ATAC) nel triennio 1991-1993 un contributo di lire 77.500 milioni per le esigenze del potenziamento del parco autobus al servizio dei trasporti pubblici del comune di Roma.

2. Per le finalità di cui al precedente primo comma e del successivo ottavo comma sono stanziate in ciascuno dei corrispondenti bilanci regionali le seguenti somme: anno 1991 lire 45.000 milioni; anno 1992 lire 30.000 milioni; anno 1993 lire 30.000 milioni.

3. Per l'ottenimento del contributo nella misura fissa ed invariata come sopra determinata, l'ATAC presenterà annualmente alla Regione entro il primo trimestre di ciascun anno, salvo che per il 1991 per il quale il termine è stabilito nei successivi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto di intervento per l'utilizzo del contributo stesso.

4. La Giunta regionale approva il progetto di intervento ed assume impegno per l'erogazione della spesa. L'erogazione del contributo ha luogo ad avvenuta esecuzione della fornitura ovvero alla maturazione dei relativi stati di avanzamento, se previsti dai contratti, salva la ritenuta a garanzia del 10 per cento da erogarsi dopo l'approvazione del collaudo.

5. Al fine di favorire l'acquisizione degli autobus da parte dell'ATAC in tempi più brevi rispetto a quelli previsti dai relativi contratti, la Giunta regionale autorizza l'anticipata erogazione del contributo, sempreché sussistano le disponibilità nel relativo capitolo, direttamente a favore delle ditte fornitrici, secondo le procedure stabilite dall'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 48.

6. Si applicano altresì alle forniture di cui sopra ed in quanto non in contrasto, le disposizioni dell'articolo 4, in materia di verifiche e collaudi, e dell'articolo 5, in materia di obblighi e prescrizioni a carico dei destinatari dei finanziamenti, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 48.

7. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio regionale annuale e pluriennale il capitolo n. 09551 con la denominazione: "Trasferimento all'ATAC per il finanziamento del piano straordinario 1991-1993 per il potenziamento del parco autobus".

8. Lo stanziamento di lire 45.000 milioni previsti per l'esercizio 1991 è così destinato:
a) lire 17.500 milioni per le finalità previste dal primo comma;
b) lire 27.500 milioni per finanziare l'acquisto relativo al sesto quinto contrattuale di cui all'ultimo contratto già stipulato da parte del consorzio trasporti Lazio per la fornitura di autobus da adibire al servizio A.Co.Tra.L., da iscrivere la capitolo n. 09552 con la seguente denominazione: "Trasferimento al consorzio trasporti Lazio per il finanziamento dell'acquisto relativo al sesto quinto contrattuale di cui al contratto già stipulato dal consorzio medesimo".

9. Circa la cifra destinata per le finalità previste dal primo comma del presente articolo, essa è finalizzata:
a) per almeno il 20 per cento ad acquistare mezzi dotati di adeguate innovazioni tecnologiche volte a ridurre l'immissione di scarichi nocivi nell'atmosfera (ad esempio impianti con metano) da utilizzare in via prioritaria nel centro storico di Roma;
b) per almeno il 15 per cento ad acquistare mezzi adatti a consentire l'accesso e l'utilizzo dei medesimi da parte dei portatori di handicaps.


Art. 19

1. Al fine di facilitare il traffico nell'area metropolitana ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, la Regione stanzia lire 1.000 milioni per il comune di Roma, destinati:
a) alla realizzazione di corsie preferenziali ed itinerari protetti per il mezzo pubblico;
b) all'acquisto di sistemi di semafori intelligenti volti alla fluidificazione del traffico.

2. Per l'attuazione della presente norma, nel bilancio 1991 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per il finanziamento di piani di traffico predisposti dai comuni (legge regionale n. 1 del 1991)".


Art. 20

1. E' autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 500 milioni per la realizzazione attraverso la Finanziaria laziale di sviluppo S.p.a. d'intesa con l'Assessorato bilancio e programmazione e con l'Assessorato all'industria, commercio e artigianato, di progetti di iniziative di interesse regionale, in materia di innovazione ed assistenza alle imprese.

2. A tal fine viene istituito nel bilancio di previsione dell'anno finanziario 1991 il capitolo n. 25350 denominato: "Spesa per la realizzazione da parte della FILAS S.p.a. di progetti ed iniziative in materia di innovazione, assistenza alle imprese e programmi integrati sul territorio".


Art. 21

(Omissis) (6).


Art. 22

(Omissis) (6).


Art. 23

(Omissis) (6).


Art. 24

(Omissis) (7).


Art. 25

1. Ad integrazione delle finalità previste dalla legge regionale 3 aprile 1990, n. 35, la "Business innovation center - Lazio" è autorizzata a disporre la gestione di un servizio di assistenza alla Regione nei rapporti con la Comunità economica europea, riguardante la raccolta, la selezione e la trasmissione delle informazioni sulle iniziative comunitarie di interesse regionale, l'assistenza nella predisposizione dei progetti per accedere ai finanziamenti e nel loro inoltro alla comunità. A tal fine è autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni da iscrivere in apposito capitolo che si istituisce nel bilancio regionale con il n. 25180 con la seguente denominazione: "Contributo alla BIC-Lazio per il servizio di assistenza alla Regione nei rapporti con la Comunità economica europea".

2. La Giunta regionale su dati forniti a periodi semestrali dalla BIC-Lazio rimette relazioni informative alla commissione bilancio e programmazione sulle iniziative e i risultati conseguiti in attuazione del comma precedente.


Art. 26

(Omissis) (6).


Art. 27

1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 53, la Regione è autorizzata a concedere ai comuni, diversi dal capoluogo della Regione (8), sedi di impianti di trattamento e di discarica dei rifiuti solidi urbani, contributi in conto capitale fino al 100 per cento del costo delle opere di tutela ambientale per la realizzazione di infrastrutture civili di interesse locale. A tale riguardo gli enti locali interessati potranno produrre apposita domanda alla Regione che adotterà, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, un programma di ripartizione delle risorse con finalizzazione prioritaria ad opere igienico-sanitarie. Per le finalità di cui alla presente disposizione, nel bilancio regionale 1991 si istituisce il capitolo n. 10581 con la denominazione: "Trasferimenti ai comuni sedi di impianti di trattamento e di discarica dei rifiuti solidi urbani per la realizzazione di infrastrutture civili" con la dotazione di lire 15.000 milioni. A favore dei medesimi comuni è disposta una riserva sulle destinazioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 10004 e n. 10125 ai sensi delle leggi regionali 9 novembre 1981, n. 30 e 10 maggio 1990, n. 48, pari al 10 per cento.


Art. 28

1. Per l'attuazione di iniziative assunte dal Governo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione è autorizzata a finanziare corsi di formazione professionale per cittadini stranieri.

2. In particolare, è autorizzata la realizzazione nel 1991 di un corso per managers, rivolto a studenti di nazionalità sovietica.

3. A tale proposito è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 530 milioni da iscrivere nel bilancio regionale 1991 al capitolo n. 06710 con la seguente denominazione: "Spese per la realizzazione di un corso per managers rivolo a studenti di nazionalità sovietica".


Art. 29

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37, è autorizzato il finanziamento del programma per il triennio 1991-1993, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1207 del 20 marzo 1990 per la realizzazione del centro operativo regionale di protezione civile in località "Le Fraschette" nel comune di Alatri.

2. Per il primo finanziamento del programma é autorizzata per il 1991 la spesa di lire 2.000 milioni. Il predetto finanziamento viene iscritto al capitolo n. 14597 per l'esercizio finanziario 1991.


Art. 30

1. E' autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 1.500 milioni per la copertura degli oneri connessi con lo svolgimento di attività concernenti la realizzazione di interventi, la effettuazione di ricerche, di analisi, di rilevazioni, di studi, la redazione di atti normativi e di documenti sia nella materia inerente alla razionalizzazione dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto sotto il profilo del conseguimento di maggiori indici di produttività, di economicità e di efficienza, sia in quella afferente l'attuazione della politica regionale dei trasporti e la pubblicizzazione dei relativi risultati.

2. Allo svolgimento ed alla attuazione delle attività di cui al primo comma la Regione provvede anche attraverso il perfezionamento di convenzioni con studi professionali e società di esperti, con testate giornalistiche e televisive, con strutture specializzate nella organizzazione di manifestazioni, di mostre e di conferenze.

3. Il conferimento dei relativi incarichi è disposto dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e con l'osservanza della normativa vigente in materia di contabilità pubblica.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, viene istituito nel bilancio di previsione dell'anno finanziario 1991 il capitolo n. 09005 denominato: "Spese per la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione, nella materia concernente la razionalizzazione dell'esercizio dei servizi di pubblico trasporto sotto il profilo della produttività, dell'efficienza e della economicità, ed in quella afferente l'attuazione della politica regionale dei trasporti e la pubblicizzazione dei relativi risultati".

5. Per la copertura degli oneri relativi agli anni finanziari successivi al 1991 si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.


Art. 31

1. La Regione è autorizzata ad intervenire con propri finanziamenti ad integrazione di quelli previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, concernente: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere, architettoniche negli edifici privati".

2. A carico dei predetti finanziamenti integrativi sono ammissibili gli interventi di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 13 del 1989 relativi anche ad edifici residenziali di proprietà degli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.), della Regione, delle province, dei comuni e dei loro consorzi.

3. Per la concessione ed erogazione dei suddetti contributi, si applicano le medesime disposizioni previste per l'attuazione della citata legge n. 13 del 1989.

4. Per le finalità di cui ai punti precedenti è istituito il capitolo n. 14525 avente la seguente denominazione: "Concessione di contributi integrativi per l'attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13" con lo stanziamento, per l'anno 1991 di lire 1.000 milioni.


Art. 32 (9)

1. Per l'anno 1991 la Regione contribuisce al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati con gli stessi criteri di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, con lo stanziamento di lire 1.000 milioni sul capitolo n. 14521.


Art. 33

1. E' abrogato l'articolo 27 della legge regionale 10 giugno 1988, n. 30. Resta impregiudicata la facoltà di attuare, negli anni successivi programmi approvati fino al 31 dicembre 1990, in attuazione del predetto articolo 27 della legge regionale n. 30 del 1988.


Art. 34

1. Il finanziamento di lire 1.000 milioni di cui alla lettera c) dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22, integrato con un ulteriore importo di lire 4.000 milioni dall'articolo 30 della legge regionale 10 giugno 1988, n. 30, per l'attuazione dell'intervento di ammodernamento della strada "Tancia" da Rieti a Poggio Mirteto previsto dall'articolo 7, punto 6, della legge regionale 4 maggio 1985, n. 60, viene destinato all'adeguamento del collegamento strada statale n. 313-Poggio Mirteto, tratto preliminare per l'ammodernamento della "Tancia".


Art. 35

1. Le provvidenze di cui alla legge regionale 5 marzo 1990, n. 22, sono estese agli ambiti territoriali dei comuni di Caprarola e Ronciglione, gravitanti sul lago di Vico.


Art. 36

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, interviene, per comprovata urgenza e nel rispetto dei piani regolatori, per il completamento di opere viarie facendo fronte alla relativa spesa, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72, per le cui finalità è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 3.500 milioni.


Art. 37


1. Ai fini della concessione di contributi finalizzati al completamento di opere già finanziate con la legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, è ammessa deroga al termine prescritto dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, per la presentazione delle domande.



Quadri "A", "B" e "C":


Omissis



Note:


(1) Pubblicata sul BUR 26 giugno 1991, n. 17 (S.O. n. 2).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 11 gennaio 1992, n. 2 (S.S. n. 3)

(2) Disposizione confermata per l'anno 1992 e per il bilancio pluriennale 1992/94 dall'art. 24, comma 2 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36.

(3) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 13 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7.

(4) Norma confermata per gli esercizi compresi nel bilancio pluriennale 1992/1994 dall'art. 26 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36.

(5) Articolo abrogato dall'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21.

(6) Articolo rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale.

(7) Sostituisce con tre commi il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13.

(8) Seguivano le parole: "indicati nel piano regionale quali" soppresse dall'art. 39 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36

(9) Articolo abrogato dal numero 10) dell'allegato H alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.