Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre (1)

Numero della legge: 34
Data: 12 agosto 1996
Numero BUR: 23
Data BUR: 20/08/1996

L.R. 12 Agosto 1996, n. 34
Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre (1)


Art. 1
(Oggetto)


1. La presente legge detta norme per la costruzione di serre che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.


Art. 2
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge è considerata serra ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale, mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità per le colture ortofloricole e per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante.

2. Per la realizzazione delle serre sono consentite solo opere murarie strettamente necessarie alla installazione di detti impianti, non emergenti da terra per più di 50 centimetri.

3. Le chiusure laterali e la copertura degli impianti serricoli dovranno essere realizzate con elementi amovibili, trasparenti ovvero opachi, ancorati al basamento e tali da perdere la loro funzione se asportati.

3 bis. La realizzazione delle serre per colture a ciclo stagionale, senza opere di fondazione, con struttura in legno o tubolare metallico e con copertura degli impianti in film plastico, è subordinata a comunicazione al sindaco, corredata della documentazione di cui all'articolo 5, comma 2.(2)


Art. 3
(Strumenti urbanistici)

1.I comuni nell'ambito del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione ovvero delle relative varianti, provvedono a disciplinare la costruzione delle serre di cui all'articolo 1 in conformità alle indicazioni dei programmi e dei piani di sviluppo agricolo. Per l'approvazione delle varianti, in esecuzione della presente legge, si applicano le procedure previste dalla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, quando trattasi di varianti ricadenti nelle zone E.



Art. 4
(Disposizioni tecniche)


1. Lo strumento urbanistico comunale di cui all'articolo 3 indica disposizioni tecniche da rispettare per la costruzione delle serre, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) la superficie coperta non deve superare il settanta per cento dell'area disponibile, ove questa sia inferiore a 30.000 metri quadri; non deve superare il cinquanta per cento dell'area disponibile per le superfici eccedenti i 30.000 metri quadri; (3)
b) l'altezza misurata al colmo delle coperture non deve superare i metri 7,50 (sette e cinquanta) fermi restando i requisiti costruttivi necessari a tener conto di eventuali carichi accidentali e delle pendenze delle coperture per assicurare un efficace smaltimento delle acque meteoriche; (3a)
c) le distanze minime non possono essere inferiori a:
1) metri cinque dai fabbricati adibiti a civile abitazione;
2) metri tre dai confini di proprietà;
3) quelle previste dal vigente codice della strada.
Non è prevista alcuna distanza minima fra le serre e gli annessi agricoli; (3)

d)  (3b)
e) nel progetto deve essere prevista l'esecuzione delle opere necessarie per la regimazione, la raccolta, l'incanalamento e lo scarico delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto;
f) è ammessa la costruzione di avanserre di servizio, con gli stessi materiali utilizzati per la costruzione delle serre, purché la superficie coperta non superi il 20 per cento della superficie delle serre e l'altezza massima, misurata alla linea di colmo, sia contenuta in metri 7,50 (sette e cinquanta)(4);
g) la superficie coperta da serra ed avanserra non può, comunque, superare i limiti di cui alla lettera a).

1 bis. Per particolari esigenze costruttive, correlate a tecniche produttive che necessitano di peculiari e documentate soluzioni tecnologiche, il limite dell’altezza del manufatto di cui alla lettera b) del comma 1 può essere derogato con l’approvazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) di cui all’articolo 57 della l.r. 38/1999. (4a)

2. Le superfici utilizzate dalle serre possono essere imputate al fine della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi all'attività agricola come definita dal codice civile, ivi comprese le abitazioni rurali.





Art. 5
(Concessioni edilizie)

1. Chiunque intenda procedere alla costruzione delle serre di cui all'articolo 1 deve chiedere al comune il rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La domanda di concessione deve essere corredata di:
a) certificato catastale;
b) planimetria catastale;
c) planimetria indicante la localizzazione su scala 1:500 e 1:2.000;
d) planimetria indicante la dimensione delle opere in progetto su scala 1:200;
e) la cartografia ubicativa;
f) particolari costruttivi su scala 1:50;
g) piano di produttività agricolo.

3. Il rilascio della concessione è connesso alla specifica destinazione di uso agricolo di manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione. A garanzia di ciò, prima del rilascio della concessione edilizia, l'interessato assume, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'impegno a non mutare la destinazione di uso agricolo dei manufatti. (5)

4. E' soggetta alla semplice comunicazione al Sindaco la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre già esistenti.



Art. 6
(Norma transitoria)

1. Ai fini della regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta la concessione edilizia al Sindaco, il quale la rilascia ai sensi della normativa vigente anche in deroga alle disposizioni della presente legge.


Art. 7
(Sanzioni)


1. Ai fini sanzionatori si applicano le disposizioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti.



Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 agosto 1996, n. 23 s.o. n. 1

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 39

(3) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 39

(3a) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e poi modificata dall'articolo 22, comma 16, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(3b) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e poi abrogata dall'articolo 22, comma 16, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(4) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 39 e da ultimo dall'articolo 12, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

(4a) Comma aggiunto dall'articolo 22, comma 16, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(5) Comma così sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 39.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.