Modificazione alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 (leggasi: "legge regionale 6.7.1998, n.24") riguardante: "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"".

Numero della legge: 25
Data: 6 luglio 1998
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1998

L.R. 06 Luglio 1998, n. 25 (1)
Modificazione alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 (leggasi: "legge regionale 6.7.1998, n.24") riguardante: "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"".


Art. 1

(Omissis) (2).


Art. 2

1. (Omissis) (3).

2. (Omissis) (4).

3. (Omissis) (5) .


Art. 3
(Modifica all'articolo 17)

1. Al comma 8 dell'articolo 17 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 (leggasi: "legge regionale 6 luglio 1998, n. 24"), le parole: "e la ricerca del materiale litoide" sono soppresse.


Art. 4
(Modifica all'articolo 23)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 (leggasi: "legge regionale 6 luglio 1998, n. 24"), le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dieci mesi".


Art. 5
(Modifica all'articolo 25)

1. Al comma 7 dell'articolo 25 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 6 maggio 1998 (leggasi: "legge regionale 6 luglio 1998, n. 24") le parole: "l'assessore regionale competente" sono sostituite dalle seguenti: "l'organo preposto alla tutela del vincolo".


Art. 6

(Omissis) (6).


Art. 7

(Omissis) (7).


Art. 8
(Allegati)

1. Costituiscono parte integrante della presente legge gli allegati A 15/1 e B 15/1 che, rispettivamente, sostituiscono quelli ugualmente contrassegnati, di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1998 (leggasi: "legge regionale 6 luglio 1998, n. 24").


Art. 9
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.




Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 luglio 1998, n. 21 (S.O. n. 1).
Riprodotta sulla G.U della Repubblica 30 gennaio 1999, n. 5 (S.S. n. 3).

(2) Sostituisce il numero 18 del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24.

(3) Sostituisce l'art. 5, comma 7, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24.

(4) Sostituisce l'art. 5, comma 8, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24.

(5) Sostituisce l'art. 5, comma 9, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24.

(6) Aggiunge l'art. 36-bis alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24.

(7) Aggiunge l'art. 38-bis alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.