Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero. (1)

Numero della legge: 36
Data: 17 agosto 1993
Numero BUR: 25
Data BUR: 10/09/1993

L.R. 17 Agosto 1993, n. 36
Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero. (1)


Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del proprio Statuto ed agli indirizzi contenuti nei propri strumenti di programmazione, promuove, nel proprio ambito territoriale, lo sviluppo delle attività del tempo libero che costituiscono strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione.


Art. 2
(Obiettivi ed interventi)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
a) l'incremento del numero dei cittadini che praticano attività di tempo libero;
b) la più corretta fruizione del patrimonio naturale da parte della popolazione, nel rispetto dei valori ambientali;
c) l'approfondimento della conoscenza archeologica, storica e geografica del territorio regionale, anche in collaborazione con le strutture scolastiche;
d) lo sviluppo delle forme associative per la fruizione del tempo libero, con particolare riguardo per quelle che promuovono la partecipazione dei meno abbienti e dei portatori di "handicaps".

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si perseguono, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati dalla presente legge, mediante i seguenti interventi:
a) iniziative promosse dalla Regione;
b) erogazione di contributi economici ad enti pubblici e privati.


Art. 3 (2)
(Iniziative promosse dalla Regione)

1. La Regione promuove iniziative idonee a valorizzare l'uso del tempo libero ed in particolare:
a) acquisizione di dati, studi, indagini, ricerche e sperimentazioni sul tempo libero e sulle realtà associative operanti nel settore nonchè sulla disponibilità e l'utilizzazione delle relative strutture con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati;
b) manifestazioni, mostre e convegni;
c) progetti di attività rivolti al tempo libero.

2. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate dalla Regione direttamente o mediante apposite convenzioni con enti pubblici o privati.


Art. 4 (2)
(Contributi economici)

1. La Regione concede contributi economici per iniziative concernenti:
a) l'escursionismo in ogni sua forma;
b) l'organizzazione di mostre, rassegne, convegni e conferenze;
c) la fruizione del tempo libero promossa dagli organismi del dopo lavoro;
d) la diffusione degli "hobbies" e di "giochi intelligenti";
e) il richiamo al folklore e alle tradizioni popolari;
f) lo sviluppo di forme espressive legate alle attività ludiche ed allo spettacolo;
g) la realizzazione e gestione di parchi naturali, parchi attrezzati e attrezzature per il tempo libero;
h) il ripristino e il miglioramento di complessi e strutture esistenti da adibire allo svolgimento di attività del tempo libero.

2. I suddetti contributi sono concessi ai soggetti di cui all'art. 5 nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile fino all'80 per cento per le iniziative che prevedano la priorità e consistente partecipazione di portatori di "handicaps".


Art. 5
(Destinatari dei contributi)

1. I contributi di cui all'art. 4 sono concessi a:
a) enti pubblici ed in particolare a comuni singoli od associati;
b) enti, associazioni ed organismi privati che svolgono attività nel settore del tempo libero, iscritti al registro di cui all'art. 6.


Art. 6
(Registro dei soggetti privati operanti nel settore del tempo libero)

1. E' istituito presso l'Assessorato competente in materia di tempo libero il registro degli enti, associazioni ed organismi privati operanti nel settore.

2. La domanda per ottenere l'iscrizione al registro, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dell'associazione o dell'organismo deve essere presentata al competente Assessorato regionale corredata di:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dai quali risulti l'assenza di fini di lucro e la sede sociale nell'ambito della Regione;
b) relazione sulle attività svolte.

3. All'iscrizione nel registro ed al relativo aggiornamento si provvede semestralmente, sulla base delle richieste pervenute entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.

4. L'iscrizione nel registro o il suo diniego è disposta, con motivato decreto del Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 3.

5. L'iscrizione al registro costituisce condizione per l'ammissibilità delle domande di contributo previste dalla presente legge.

6. I legali rappresentanti degli enti, delle associazioni e degli organismi privati iscritti al registro hanno l'obbligo di comunicare all'Assessorato regionale competente qualsiasi successiva modificazione del proprio statuto.

7. Qualora vengano meno le condizioni di cui alla lettera a) del comma 2, si procede alla cancellazione dal registro. L'avvio del procedimento è comunicato agli interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. La cancellazione dal registro è disposta dal Presidente della Giunta regionale con proprio motivato decreto. Di tale cancellazione deve essere data immediata comunicazione agli interessati.

9. L'elenco degli enti, associazioni e organismi iscritti al registro e le eventuali variazioni dello stesso sono periodicamente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Art. 7

(Programma di intervento)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al tempo libero, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva un programma di interventi, in cui sono delineate le caratteristiche di iniziative che la Regione intende svolgere direttamente o mediante convenzioni nonchè quelle delle iniziative da ammettere a contributo, tenuto conto:
a) degli obiettivi di cui all'art. 2;
b) delle linee della programmazione regionale;
c) delle risorse disponibili.

2. Il programma di cui al comma 1 è redatto dalla competente struttura regionale, avvalendosi anche della consulta per il tempo libero ovvero del comitato di coordinamento della stessa, di cui agli artt. 10 e 13, prima di essere sottoposto all'esame della Giunta regionale. Qualora nel programma siano comprese iniziative che interessino altre strutture regionali, deve esserne data preventiva comunicazione alle strutture stesse anche ai fini del necessario coordinamento.

3. La Giunta regionale, decorsi i termini previsti dall'art. 79, comma 2, del regolamento del Consiglio regionale di cui al decreto (rectius: "alla deliberazione"; n.d.r.) del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, per l'espressione del parere della competente commissione consiliare permanente, provvede comunque con propria deliberazione ad approvare il programma di interventi.

4. Il programma di interventi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

5. Alla indicazione del programma di interventi si conformano gli specifici provvedimenti di approvazione delle iniziative o di concessione dei contributi di cui agli artt. 3 e 4.

6. Ove ricorrano ragioni di urgenza ovvero sussistano presupposti obiettivi di particolare validità delle iniziative di cui agli artt. 3 e 4, la Giunta regionale può provvedere nelle more dell'approvazione del programma di interventi o a prescindere dalle previsioni dello stesso.


Art. 8
(Criteri generali)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 4 la Giunta regionale deve tenere presenti i seguenti criteri generali:
a) particolare utilità, opportunità e validità delle iniziative, anche in relazione al costo delle stesse;
b) realizzazione in via prioritaria delle iniziative in ambiti territoriali ove siano particolarmente carenti servizi culturali e ricreativi.


Art. 9
(Modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi)

1. Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dall'art. 4, sottoscritte dal rappresentante legale dell'ente, associazione od organismo richiedente, devono pervenire al competente Assessorato regionale, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del programma di interventi di cui all'art. 7. Non sono prese in esame le domande pervenute fuori termine.

2. Le predette domande devono essere corredate della seguente documentazione:
a) relazione dettagliata delle iniziative che si intendono realizzare e piano finanziario con indicazione analitica della spesa prevista;
b) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, associazione od organismo dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa siano stati percepiti o richiesti contributi o agevolazioni di altri enti pubblici;
c) nell'ipotesi di cui alla lettera h), comma 1, dell'art. 4:
1) progetto di massima e relazione tecnica;
2) copia dell'atto di concessione o autorizzazione per l'esecuzione delle opere edili rilasciato dal comune;
d) nella ipotesi di cui alla lettera g), comma 1, dell'art. 4;
1) descrizione delle attrezzature e loro destinazione.


Art. 10
(Istituzione e compiti della consulta regionale per il tempo libero)

1. In conformità al principio di cui all'art. 34 dello Statuto regionale, è istituita presso l'Assessorato competente in materia la consulta regionale per il tempo libero.

2. La consulta esprime il proprio motivato parere sullo schema di programma di interventi elaborato ai sensi dell'art. 7, nonchè su questioni sottoposte al suo esame da parte dell'Assessore regionale competente.

3. La consulta può formulare proposte in ordine alle attività della Regione in materia di tempo libero ed in particolare per la qualificazione degli operatori ed animatori del settore.


Art. 11
(Composizione della consulta)

1. La consulta regionale per il tempo libero è composta da:
a) l'Assessore regionale al turismo e sport, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il presidente o un consigliere in rappresentanza della competente commissione consiliare permanente;
c) il dirigente regionale del settore sport e tempo libero, con funzioni di relatore;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante della Federazione circoli aziendali;
f) tre rappresentanti delle associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante delle associazioni di escursionismo;
h) un rappresentante delle associazioni del turismo giovanile;
i) un rappresentante dei comuni della Regione Lazio, designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
l) tre rappresentanti di strutture del tempo libero nominati dal vicariato - Conferenza episcopale locale (CEL).

2. Svolge le mansioni di segretario della consulta un funzionario del settore sport e tempo libero.


Art. 12
(Costituzione e funzionamento della consulta)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro trenta giorni dalla scadenza della consulta, devono pervenire alla Regione, da parte degli enti, delle associazioni e degli organismi di cui all'art. 11, le designazioni dei componenti della consulta stessa.

2. Entro trenta giorni dalla decorrenza dei termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto la consulta, al cui insediamento provvede l'Assessore che la presiede.

3. Qualora entro le scadenze di cui al comma 1 non siano pervenute tutte le previste designazioni, e sempre che le designazioni espresse non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti, il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia , emana ugualmente il decreto di costituzione della consulta.

4. Le eventuali integrazioni della consulta sono disposte con successivi decreti.

5. La consulta decade alla data dello scioglimento del Consiglio regionale, ma continua ad operare fino all'insediamento della nuova consulta.

6. La consulta si riunisce su convocazione del suo presidente ovvero su richiesta di almeno due terzi dei membri che la compongono.

7. Ai membri esterni all'amministrazione regionale spetta il compenso e il trattamento economico di missione, se e in quanto dovuto, previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 13
(Comitato di coordinamento della consulta)

1. La consulta nomina nel proprio seno un comitato di coordinamento, cui possono essere delegati compiti e funzioni della stessa.

2. Il comitato di coordinamento è presieduto dall'Assessore competente o da altro componente da lui delegato ed è formato da non più di dieci membri.

3. Del comitato deve far parte, in ogni caso, almeno uno dei componenti di cui alle lettere c), f), h), i), l), comma 1, dell'art. 11.

4. Le mansioni di segretario del comitato sono svolte dal segretario della consulta.


Art. 14
(Qualificazione degli operatori e degli animatori per l'attività del tempo libero)

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale per il tempo libero, organizza, nell'ambito dei piani regionali di formazione e aggiornamento professionale, corsi professionali di qualificazione degli operatori ed animatori per le attività del tempo libero.

2. I relativi programmi definiscono la durata dei corsi in rapporto al livello di qualificazione.


Art. 15
(Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del programma di interventi di cui all'art. 7 e nel rispetto dei criteri generali indicati all'art. 8, con propria motivata deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente, provvede alla individuazione delle iniziative ammesse a contributo, e di quelle escluse nonchè alla determinazione dell'entità dei contributi medesimi nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

2. Il provvedimento è comunicato agli interessati entro trenta giorni dalla sua adozione.

3. Entro centottanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa a contributo i beneficiari debbono trasmettere al competente Assessorato regionale una relazione sull'attività svolta, il resoconto analitico delle spese sostenute e la documentazione fiscale relativa alle singole voci di spesa.

4. Entro i novanta giorni successivi alla consegna della documentazione di cui al comma 3, l'Assessorato regionale competente provvede all'erogazione del contributo nei limiti del provvedimento di concessione e sulla base delle spese effettivamente sostenute.


Art. 16

(Vigilanza. Revoca dei contributi)

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere l'attività di vigilanza sulle iniziative ammesse a contributo.

2. Qualora, a seguito di accertamenti, le iniziative risultino non realizzate o realizzate difformemente da quanto dichiarato, la Regione procede alla revoca totale o parziale del contributo.

3. La revoca del contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale ovvero il recupero delle somme stesse con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.


Art. 17 (2)
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge "Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero", è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di L. 100 milioni, al cui finanziamento si provvede (mediante; n.d.r.) riduzione di pari importo del fondo accantonato al cap. n. 49001, elenco 4, lettera p) del bilancio 1993 (3).

2. La spesa come sopra autorizzata verrà utilizzata mediante
l'istituzione del seguente cap. n. 46124, in cui è iscritto lo stanziamento di L. 100 milioni, denominato: "Spese per iniziative promosse dalla Regione" (art. 3).

3. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 4, si provvederà con apposita norma di legge regionale, successivamente alla quantificazione indicata dal programma di intervento di cui all'art. 7 della legge stessa.


Art. 18
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 settembre 1993, n. 25.
Riprodotta sulla G.U della Repubblica 9 aprile 1994, n. 14 (S.S. n. 3).

(2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa G31900

(3) Articolo così modificato dall'art. 1 della legge regionale 20 maggio 1995, n. 15.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.