Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private. (1)

Numero della legge: 49
Data: 17 luglio 1989
Numero BUR: 21
Data BUR: 01/08/1989

L.R. 17 Luglio 1989, n. 49
Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private. (1)


Art. 1
(Autorizzazione)

1. La Regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, detta norme per la dotazione alle unità sanitarie locali di strutture idonee al trasporto infermi e feriti in quantità sufficiente al fabbisogno della popolazione servita.

2. In connessione agli obiettivi della presente legge, le unità sanitarie locali sono tenute a fornire ogni informazione utile anche avvalendosi delle pubblicazioni allegate agli elenchi telefonici della SIP (società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni), dette "pagine gialle", e dei servizi di informazione istituiti dalla SIP, sulla modalità di accesso ai servizi pubblici di trasporto infermi e feriti e sulle condizioni di erogazione di tale servizio. In particolare le unità sanitarie locali devono dare pubblicità, singolarmente od in unione, attraverso i mezzi di informazione a larga diffusione in carta stampata, di un recapito telefonico presso il quale sia possibile assumere, in qualsiasi momento, le necessarie informazioni.

3. Il pagamento delle attività di trasporto infermi alle imprese private, autorizzate ai sensi della presente legge, viene effettuato dall'unità sanitaria locale competente per il territorio direttamente al soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure sotto forma di rimborso all'utente, previa presentazione di idonea documentazione sempre nel caso di accertata indisponibilità degli strumenti di trasporto pubblico o di comprovata urgenza. L'autorizzazione viene concessa, previa attribuzione della delega
da parte del comitato di gestione, dal funzionario all'uopo delegato che è, in ogni caso, responsabile dell'ordinato svolgimento del servizio.

4. L'entità del pagamento o del rimborso a carico dell'unità sanitaria locale è fissato nella misura del 75 per cento delle spese calcolate secondo le tariffe di cui al successivo articolo 4.

5. L'autorizzazione all'esercizio da parte di enti ed organizzazioni private od associazioni di volontariato delle attività di trasporto infermi e feriti è concessa dal Presidente della Giunta regionale, che all'uopo può delegare l'Assessore regionale
alla sanità, igiene ed ambiente, previo accertamento dei requisiti tecnici effettuato da competenti servizi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicate le rispettive sedi.

6. La disciplina di cui alla presente legge non si applica ai servizi di autoambulanze gestiti dalla Croce Rossa Italiana (CRI) , dal Sovrano militare Ordine di Malta (SMOM) e da enti e corpi dello Stato, quali forze armate, vigili del fuoco nonchè a quelli di autoambulanze immatricolate ed operanti in altre Regioni in transito temporaneo nella Regione Lazio.(2)

7. Nel rispetto della programmazione sanitaria regionale, un apposito ufficio individuato all'interno del competente servizio dell'unità sanitaria locale cura il collegamento funzionale tra i servizi pubblici operanti nel settore del pronto intervento e gli enti, organizzazioni ed associazioni di volontariato e private che esercitano l'attività di trasporto di infermi e feriti.


Art. 2
(Domanda di autorizzazione)

1. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, il legale rappresentante dell'ente, organizzazione ed associazione di volontariato deve presentare alla Regione, Assessorato alla sanità, igiene ed ambiente, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto;
b) regolamento per lo svolgimento del servizio;
c) planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti a sede;
d) elenco dei mezzi adibiti a trasporto di ammalati con
l'indicazione del tipo e numero di targa, la descrizione delle caratteristiche tecniche;
e) elenco delle attrezzature e del materiale sanitario in dotazione in ciascuna autoambulanza e presente nella sede;
f) indicazione del medico responsabile del servizio e dichiarazione dello stesso da cui risulti l'accettazione dell'incarico con espresso impegno di pronta reperibilità;
g) certificato di iscrizione all'ordine dei medici del suddetto sanitario e degli altri eventuali medici;
h) elenco del personale a rapporto di impiego e di quello volontario, con l'indicazione delle mansioni singole o cumulate (infermiere professionale, barelliere, autista, centralinista);
i) copia del certificato di abilitazione alla guida degli automezzi di cui alla precedente lettera d), conseguito dal personale addetto alla loro conduzione;
l) documentazione attestante la regolare posizione del personale a rapporto d'impiego dipendente agli effetti dell'iscrizione alle assicurazioni sociali;
m) dichiarazione rilasciata da ciascun "volontario" e controfirmata dal responsabile dell'associazione, circa la gratuità del servizio prestato;
n) copia delle polizze assicurative relative a:
1) responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione di autoveicoli sia allo svolgimento di attività di soccorso estranee alla circolazione stradale;
2) infortuni a favore del personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso.

2. Agli effetti dell'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge si applicano le disposizioni tariffarie della tabella "tariffe" n. 5 di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 3
(Requisiti tecnici)

1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di ammalati e feriti debbono corrispondere ai tipi previsti nell'art. 1 del decreto del Ministero dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553, ed essere rispondenti alle norme generali ed alle caratteristiche tecniche contenute nel citato decreto ministeriale n. 553/1987.
Le autoambulanze devono essere dotate inoltre, in relazione al tipo di appartenenza, del personale, delle attrezzature e del materiale sanitario indicato nelle tabelle I, II, III allegate alla presente legge.

2. Le autoambulanze che hanno trasportato malati infetti o sospetti infetti devono essere sottoposte a procedimento di disinfezione secondo modalità stabilite dal competente servizio dell'unità sanitaria locale.


Art. 5
(Obblighi del titolare dell'autorizzazione delle istituzioni sanitarie di carattere privato)

1. Il titolare delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 1 è tenuto a:
a) comunicare al competente servizio dell'unità sanitaria locale gli eventuali periodi di chiusura e di interruzione delle attività specificandone le motivazioni;
b) provvedere, almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta sia necessario, a proprie spese, alla generale pulizia e disinfezione degli ambienti, degli arredi, dei veicoli nonchè alla loro manutenzione;
c) a fornire a richiesta all'unità sanitaria locale, nel cui territorio è ubicata la propria sede, ed alla Regione ogni utile notizia attinente all'esercizio dell'attività autorizzata.


Art. 6
(Vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato)

1. L'unità sanitaria locale esercita le funzioni di vigilanza sulle istituzioni sanitarie di cui al precedente articolo 1, assicurando che vengano ispezionate almeno una volta ogni due anni ed ogni volta se ne ravvisi l'opportunità. Di tali ispezioni deve essere tenuta apposita registrazione.


Art. 7
(Sospensione e revoca)

1. In caso di gravi violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, accertate dal competente
servizio dell'unità sanitaria locale, deve essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1. La revoca è comunque disposta nel caso in cui venga meno il soggetto titolare dell'autorizzazione a gestire l'istituzione, per rinuncia, decesso, ovvero per estinzione della persona giuridica.


Art. 8
(Norma transitoria)

1. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a provvedere all'adeguamento della dotazione del personale e delle attrezzature sanitarie prevista nelle tabelle I, II, III, allegate alla presente legge, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della medesima.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il competente servizio dell'unità sanitaria locale provvede, fermi restando i compiti di vigilanza di cui al precedente articolo 6, ad effettuare una verifica della funzionalità delle ambulanze, per le quali sono già state concesse le autorizzazioni, per quanto concerne l'efficienza delle attrezzature installate.

4. Ove tale verifica accertasse l'inidoneità delle attrezzature stesse a svolgere la funzione specifica per la quale sono state installate, l'autorizzazione è immediatamente sospesa, ferma restando per il titolare l'obbligo di cui al precedente secondo comma.


Allegati


Tabella I

Le autoambulanze possono essere di due tipi in relazione a quanto stabilito dal secondo comma del decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553:
1) Tipo A: con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso" attrezzata per il trasporto infermi o infortunati o per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza.
2) Tipo B: con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto" attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati con dotazione di relativa attrezzatura di assistenza.
L'equipaggio degli autoveicoli di tipo A deve essere composto, per ciascun turno, da un autista con funzioni anche di barelliere, un barelliere, un infermiere professionale con l'integrazione di un medico con la qualifica di anestesista rianimatore in relazione all'eventualità d'uso di attrezzature ed effettuazione di interventi che ne comportino la presenza secondo gli ordinamenti professionali vigenti.

L'equipaggio dell'autoveicolo di tipo B deve essere composto, per ciascun turno, di norma da un autista con funzioni anche di barelliere, un barelliere, un infermiere professionale.
Gli operatori con funzione di autista debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per la conduzione dei suindicati autoveicoli.

Tabella II

Dotazioni di attrezzature e materiale sanitario per le autoambulanze di tipo A

1) Una bombola fissa di ossigeno;
2) serbatoio acqua e lavabo;
3) appositi armadietti per la conservazione del materiale sanitario e di medicazione e della biancheria, nonchè appositi alloggiamenti per la sistemazione della bombola;
4) presa per ossigeno con umidificatore;
5) due seggiolini con cinghia di sicurezza in posizione di facile accessibilità alla strumentazione di soccorso;
6) barella a rotelle con dispositivo di scorrimento e di fissaggio;
7) telo da trasporto;
8) gancio di fissaggio per flebo;
9) ambu per adulti, ambu pediatrico con relative maschere;
10) respiratore a pedale;
11) fonendoscopio;
12) sfigmomanometro;
13) cannule tracheali;
14) mascherina con "recevoir bag" per ossigeno;
15) padella, pappagallo;
16) dotazione di biancheria da lettino "disposable" od in tela;
17) guanti chirurgici e guanti singoli "disposable";
18 due sacchetti di raccolta;
19) valigetta di pronto soccorso contenente corbili, pinze Klemmer, garza, bende, cerotti, cotone idrofilo, laccio emostatico, laccio emostatico di Bismarck, siringhe monouso, soluzione disinfettante, alcool denaturato, medicinali di uso più comune, termometro;
20) attacchi per installazioni di radiotelefoni nella cabina di guida e di ventilatore con elettroventilatore indipendente dalla cabina di guida;
21) impianto di riscaldamento;
22) rianimatore;
23) monitoraggio, trasportabile e funzionante anche con batterie provvisorie;
24) defibrillatore;
25) maschere per ossigenoterapia;
26) laringioscopio;
27) ventilatore polmonare;
28) aspiratore endotracheale;
29) aghi Butterfly;
30) tubi a T;
31) tubi di Mayor;
32) apparato di anelgesia.
La barella dovrà essere di tipo in lega leggera a cucchiaio; il materasso di tipo a detressione.


Tabella III

Dotazione di attrezzature e materiale sanitario per le autoambulanze di tipo B
Le attrezzature e il materiale sanitario richiesti per le ambulanze di tipo A dal n. 1 al n. 21.


Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 1° agosto 1989, n. 21 S.O. n. 1.

(2) Comma modificato dall'articolo 90 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.