Modificazioni all'articolo 41 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, relativo all'ampliamento della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, all'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 istitutivo dell'Agenzia regionale per i parchi e all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 relativo alla determinazione delle indennità dei componenti degli organi degli Enti dipendenti dalla Regione.(1)

Numero della legge: 28
Data: 5 ottobre 1999
Numero BUR: 30
Data BUR: 30/10/1999

L.R. 05 Ottobre 1999, n. 28
Modificazioni all'articolo 41 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, relativo all'ampliamento della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, all'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 istitutivo dell'Agenzia regionale per i parchi e all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 relativo alla determinazione delle indennità dei componenti degli organi degli Enti dipendenti dalla Regione.(1)


Art. 1

(Omissis) (2).


Art. 2
(Sostituzione dell’allegato C della l.r. 29/1997 e successive modificazioni)

1. L’allegato C della l.r. 29/1997, da ultimo modificata dalla presente legge, è sostituito dall’allegato C alla presente legge.


Art. 3

(3)


Art. 4
(Disposizioni transitorie relative ai componenti degli organi dell’Agenzia regionale per i parchi)

1. I componenti degli organi dell’Agenzia regionale per i parchi istituita con l’articolo 27 della l.r. 21/1993, come modificato dalla presente legge, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono al termine di cinque anni dall’insediamento.

2. Sono fatte salve le disposizioni dello statuto dell’Agenzia regionale per i parchi approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 27 ottobre 1993, n. 827 che non siano in contrasto con le previsioni dell’articolo 27 della l.r. 21/1993, come modificato dalla presente legge.


Art. 5

(Omissis) (4).



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 ottobre 1999, n. 30 (S.O. n. 9)

(2) Sostituisce l'art. 41 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9 l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale del 23 aprile 2008, n. 6, pubblicato sul BUR del 7 maggio 2008, n. 17

(4) Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.