Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia (1)

Numero della legge: 42
Data: 24 dicembre 2003
Numero BUR: 36 S.O. 9
Data BUR: 30/12/2003

L.R. 24 Dicembre 2003, n. 42
Interventi a sostegno della famiglia concernenti l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia (1)


Art. 1
(Finalità)


1. La Regione, al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, agevola l’accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia che concorrono, con la famiglia, alla crescita, alla cura, alla formazione, alla socializzazione ed alla educazione dei bambini, di età compresa tra zero e tre anni, nella prospettiva di favorire l’armonico sviluppo della personalità infantile.


Art. 2
(Contributi)

1. Per le finalità previste dall’articolo 1 sono concessi ai beneficiari di cui all’articolo 3, per ogni figlio che fruisca dei servizi educativi e formativi della prima infanzia, contributi di natura monetaria finalizzati a concorrere al pagamento delle rette di frequenza e delle attività connesse ai servizi stessi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dai comuni competenti per territorio nel rispetto degli indirizzi determinati con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 5.


Art. 3
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 2:
a) le madri lavoratrici;
b) le madri che, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche, risultino essere:
1) disoccupate di lunga durata;
2) inoccupate di lunga durata;
3) in reinserimento lavorativo.

2. Ai fini della concessione dei contributi, le madri beneficiarie di cui al comma 1 devono:
a) essere residenti nella Regione;
b) avere figli che fruiscano, nel territorio regionale, dei seguenti servizi educativi e formativi della prima infanzia:
1) asili nido;
2) alternativi o complementari all’asilo nido, comprese forme di autorganizzazione familiare, come i nidi famiglia.

3. Possono, altresì, beneficiare dei contributi di cui all’articolo 2, i padri che risultino unici titolari della potestà genitoriale ed affidatari dei propri figli e che versino nelle condizioni stabilite dai commi 1 e 2, nei limiti della previsione di spesa definita con la legge regionale di bilancio.



Art. 4
(Percorsi formativi)

1. Durante il periodo di fruizione dei contributi di cui all’articolo 2, le madri beneficiarie devono seguire percorsi formativi finalizzati all’inserimento, al reinserimento e alla permanenza nel mercato del lavoro, da comprovare secondo quanto stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 5.

2. Per agevolare l’individuazione del percorso formativo più idoneo alle specifiche esigenze, la Regione attiva, attraverso idoneo soggetto, un sistema di assistenza tecnica e di tutoraggio.


Art. 5
(Indirizzi per la concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), determina gli indirizzi per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 2, stabilendo, in particolare:
a) l’ammontare delle risorse destinate ai contributi;
b) la misura dei contributi sulla base del quoziente familiare, inteso come rapporto tra il reddito complessivo lordo del nucleo familiare ed il numero dei componenti il nucleo stesso, compresi i concepiti;
c) le tipologie dei servizi educativi e formativi della prima infanzia alternativi o complementari all’asilo nido di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), numero 2;
d) le condizioni di priorità sulla base di situazioni di svantaggio economico della famiglia, della presenza di figli in condizioni di disabilità o con difficoltà di adattamento ed integrazione;
e) le modalità di individuazione del soggetto che fornisce assistenza tecnica e tutoraggio nonché le modalità con cui sono comprovati i percorsi formativi di cui all’articolo 4.


Art. 6
(Relazione sull'attuazione della legge)

1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di riferimento, presenta alla competente commissione consiliare permanente ed alla competente commissione speciale una relazione sull’attuazione della presente legge.



Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri per l'attuazione della presente legge si provvede, per gli esercizi finanziari 2003–2006, attraverso le risorse stanziate, nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) – Obiettivo 3 - Asse E., sui capitoli del bilancio regionale A22113, A22114 e A22115.




Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 dicembre 2003, n. 36, s.o. n. 9

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.