Provvidenze in materia di decentramento e diffusione dell' informazione nelle scuole del Lazio (1) (2)

Numero della legge: 41
Data: 26 maggio 1980
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1980

L.R. 26 Maggio 1980, n. 41
Provvidenze in materia di decentramento e diffusione dell' informazione nelle scuole del Lazio (1) (2)


[ Art. 1

La Regione Lazio, ritenendo che il decentramento dell' informazione nelle scuole attraverso la diffusione dei giornali, quotidiani e periodici, puo' essere un sussidio indispensabile alla formazione dei giovani, promuove - sperimentalmente - per il semestre gennaio - giugno 1980 e per l' anno scolastico 1980- 1981, la diffusione nelle scuole del suo territorio di tutte le testate quotidiane nazionali o di interesse regionale. La sperimentazione, per il semestre gennaio - giugno 1980, sara' limitata alle sole testate quotidiane. L' estensione alle testate periodiche potra' essere introdotta dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, al termine dell' anno scolastico 1979- 1980.


Art. 2

Per i fini di cui all' articolo 1, la Giunta regionale del Lazio assegna ai consigli di istituto o ai legali rappresentanti delle scuole medie di primo e di secondo grado, pubbliche e parificate, ed ai centri di formazione professionale, operanti nel territorio laziale, nel corso dell' anno scolastico, abbonamenti a due quotidiani di interesse quantomeno regionale.


Art. 3

Ai consigli di istituto, agli organismi elettivi o ai legali rappresentanti delle scuole medie di primo grado puo' essere assegnato un numero di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero dei corsi di ciascuna scuola. Ai consigli di istituto o ai legali rappresentanti delle scuole medie di secondo grado puo' essere assegnato un numero massimo di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero delle classi di ciascuna scuola.
Agli organismi elettivi o ai legali rappresentanti dei centri di formazione professionale puo' essere assegnato un numero massimo di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero dei corsi di ciascun centro.


Art. 4

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, dovra' provvedere alla formazione dell' elenco dei quotidiani di cui all' articolo 2 della presente legge. Gli organi scolastici di cui all' articolo 3 dovranno presentare alla Giunta regionale, entro il 15 settembre di ogni anno la richiesta scritta degli abbonamenti, corredata da una relazione sull' utilizzo didattico dei quotidiani nell' ambito delle iniziative di programmazione educativa. La Giunta regionale predispone un piano di ripartizione dei fondi ed assegna i finanziamenti entro il 30 settembre successivo.


Art. 5

La presente legge introduce il principio della rotazione, nella stessa classe o nel medesimo corso, di tutti i quotidiani inclusi nella lista di cui al precedente articolo 4.
Rotazione che sara' coordinata dalla Giunta regionale all' inizio dell' anno scolastico, sentita la competente Commissione consiliare permanente, sulla base delle indicazioni fornite dagli organi collegiali di cui all' articolo 2.
A tal fine gli organi scolastici di cui all' articolo 2 della presente legge predispongono ed inviano alla Giunta regionale la richiesta di abbonamento, cosi' come stabilito dal precedente art. 4, corredata da un programma che stabilisca l' ordine cronologico di abbonamenti a due quotidiani per ciascuna classe o corso.
Tale abbonamento avra' la durata di un mese e non potra' essere ripetuto per medesimi quotidiani se non al termine della rotazione di tutte le testate.


Art. 6

I soggetti di cui all' articolo 2 entro il 30 settembre dell' anno successivo, inviano una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all' articolo 1, alla Giunta regionale che redige, entro il 31 ottobre dello stesso anno, un rapporto e lo invia al Consiglio regionale e agli organismi scolastici. Per i fini di cui all' articolo 1 la Giunta regionale puo' promuovere, anche su richiesta degli organismi scolastici, iniziative d' appoggio atte a favorire e sviluppare l' utilizzo didattico della stampa.


Art. 7

Ai fini dell' attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno finanziario 1980. All' onere derivante dalle suddette autorizzazioni di spesa, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti, per l' anno 1980, ai sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 44, concernente l' assistenza scolastica e il diritto allo studio. In relazione a quanto disposto dai commi precedenti, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980, vengono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: bilancio annuale codice 0700 capitolo n. 21001: << Interventi per attivita' di assistenza scolastica e di diritto allo studio >> anno 1980 - L. 500.000.000 codice 0700 capitolo n. 21010: (di nuova istituzione) << Interventi diretti a favorire il decentramento dell' informazione e la sua diffusione nelle scuole del Lazio >> anno 1980 + L. 500.000.000


Art. 8
( Norma transitoria)

Relativamente all' anno scolastico 1979- 1980, i termini di cui all' articolo 4 della presente legge vanno intesi come segue: << La richiesta che gli organi scolastici presentano alla Giunta regionale va inviata entro quindici giorni dall' entrata in vigore della legge; la Giunta regionale predispone il piano di ripartizione ed assegna i finanziamenti entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine predetto >>.


Art. 9


La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. ]


Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 giugno 1980, n.17

(2) Legge abrogata dal numero 12) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.