Completamento intervento straordinario per l' acquisto di scuola - bus da parte dei comuni (1).

Numero della legge: 81
Data: 24 giugno 1980
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1980

L.R. 24 Giugno 1980, n. 81
Completamento intervento straordinario per l' acquisto di scuola - bus da parte dei comuni (1).


Art. 1

Per il completamento dell' intervento di cui alla legge regionale 15 maggio 1979, n. 46, consistente nella concessione ai comuni che intendono provvedere all' acquisto di scuola bus mediante assunzione di mutuo con la cassa depositi e prestiti di contributi costanti quindicennali nella misura occorrente a coprire il totale ammortamento del mutuo stesso, compreso l' onere per interessi, e' autorizzata l' ulteriore spesa di L. 248.117.000.


Art. 2

In considerazione dell' aumentato costo degli scuolabus ed al fine di accelerare le procedure di acquisto, ai comuni compresi nel piano degli interventi di cui all' art. 3 della legge regionale n. 46 del 1979, e' concesso il contributo regionale sull' ulteriore somma necessaria a coprire il maggior costo derivante dall' aumento dei prezzi purche' la maggiore spesa non superi il quindici per cento in piu' della somma gia' ammessa a contributo. I comuni interessati, previa acquisizione dell' adesione della cassa depositi e prestiti alla concessione della elevazione del mutuo sino alla somma come sopra determinata, da richiedersi entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, dovranno provvedere ad adottare i provvedimenti di acquisto e di assunzione del mutuo entro trenta giorni dalla comunicazione di adesione della cassa depositi e prestiti. Copia delle deliberazioni di cui al comma precedente, munite degli estremi di esecutivita', dovranno essere inviate all' assessorato regionale alla cultura - settore diritto allo studio - unitamente alla domanda del sindaco con la quale si richiede la concessione formale dell' ulteriore contributo regionale pari alla differenza tra quello gia' concesso ed il costo risultante dalla delibera di acquisto.


Art. 3

Nel caso in cui per qualsiasi motivo la somma occorrente per l' acquisto del numero di scuola bus di cui al piano dell' art. 3 della legge regionale 15 maggio 1979, n. 46, risulti superiore al quindici per cento della somma gia' ammessa a contributo, i comuni compresi in tale piano dovranno presentare domanda da inviare all' assessorato regionale alla cultura entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando copia della deliberazione della Giunta comunale che ne autorizza la presentazione e dalla quale risultino i motivi che determinano la richiesta.


Art. 4

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare alla cultura, adotta i provvedimenti di concessione del contributo regionale di cui all' art. 1 ai comuni richiedenti.
Il contributo e' corrisposto ai comuni e per essi direttamente e irrevocabilmente alla cassa depositi e prestiti a partire dalla data di scadenza della prima quota di ammortamento del mutuo.
La somma che residua a conclusione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 verra' utilizzata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare alla cultura, per la concessione ai comuni, anche non compresi nel piano di cui all' art. 3 della legge regionale 15 maggio 1979, n. 46, dei contributi di cui all' art. 1 della presente legge.
I comuni che intendono beneficiare dell' intervento debbono farne domanda da inviare all' assessorato regionale alla cultura - settore diritto allo studio - entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, allegando la documentazione di cui all' art. 2 della legge regionale 15 maggio 1979, n. 46.
Le domande inviate fuori termine potranno essere prese in considerazione compatibilmente con la disponibilita' finanziaria.


Art. 5

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 248.117.000 per l' esercizio finanziario 1980.
La suddetta somma in termini di competenza viene portata in aumento al capitolo n. 21031 del bilancio di previsione del 1980.
Alla copertura dell' onere della presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo n. 21997 del medesimo bilancio.


Note:

(1) Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 luglio 1980, n. 21

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.