Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36. (1) (1.1)

Numero della legge: 74
Data: 18 novembre 1991
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1991

L.R. 18 Novembre 1991, n. 74
Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36. (1) (1.1)


Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove e favorisce, in conformità ai principi della Costituzione, dal proprio Statuto e dalla normativa comunitaria e nazionale, nonchè agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dallo Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, una incisiva ed organica tutela dell'ambiente nei suoi vari aspetti, con l'obiettivo di garantire le condizioni indispensabili al progetto civile, agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita.



Art. 2
(Modalità d'intervento)

1. Le finalità di cui al precedente articolo si perseguono attraverso:
a) una attività di programmazione regionale socio-economica e territoriale compatibile con la conservazione delle risorse ambientali, nonchè l'integrazione, nell'ambito di tale attività, delle funzioni indicate nel successivo art. 3, di competenza della Regione e dei vari livelli di governo locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) una costante attività di indirizzo e coordinamento della Regione nei confronti di tutti gli enti sub-regionali che operano in materia di tutela ambientale, in coerenza con gli obiettivi e le linee della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale regionale;
c) il coinvolgimento dei cittadini, delle organizzazioni culturali e sindacali e delle altre rappresentanze sociali, in ordine alle problematiche in materia di tutela ambientale ed ai conseguenti provvedimenti di competenza degli organi regionali e locali, applicando i principi in materia di informazione, di consultazione e di diritto di accesso al procedimento amministrativo; (1a)
d) un'adeguata attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento di coloro che svolgono compiti in materia di tutela ambientale;
e) la gestione nell'ambito di un apparato organizzativo unitario delle funzioni di competenza regionale in materia di tutela ambientale al fine di evitare la frammentazione e la duplicazione degli interventi, nonchè la individuazione di strumenti organizzativi tali da assicurare lo svolgimento dell'intera attività della Regione secondo i principi della compatibilità ambientale;
f) la gestione di un osservatorio regionale, articolato in terminali periferici a livello provinciale e metropolitano, collegato a banche dati, reti di rilevamento e monitoraggio, per la raccolta e la diffusione, anche a mezzo di relazioni periodiche, di ogni utile elemento che interessi direttamente o indirettamente la tutela ambientale, al fine di assicurare una conoscenza capillare, sistematica ed organizzata delle condizioni dell'ambiente e consentire una tempestiva ed efficace azione di prevenzione, conservazione e risanamento;
g) [ l'adozione delle decisioni d'urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale; ] (1b)
h) l'esercizio dell'attività di vigilanza per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale.




Art. 3
(Ambito della materia della tutela ambientale)

1. Ai fini della presente legge rientrano nella materia della tutela ambientale le seguenti funzioni:
a) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale anche mediante l'uso compatibile delle risorse;
b) la protezione della flora e della fauna;
c) la preservazione dell'aria, dell'acqua, del suolo dall'inquinamento, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti, nonchè il recupero delle aree ambientalmente compromesse;
d) la conservazione, la ricostituzione e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche anche attraverso l'istituzione e la gestione delle aree protette;
e) la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno all'ambiente.





Art. 4
(Strumenti programmatori per la tutela e l'uso delle risorse ambientali)

1. La Regione, in sede di revisione delle procedure di programmazione previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, assicura l'introduzione di norme atte a garantire l'attuazione della disposizione di cui al precedente art. 2, lettera a).




Art. 5
(Attività di indirizzo e coordinamento della Regione)

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al precedente art. 2, lettera b), attinenti ad esigenze di carattere unitario nell'ambito della Regione, sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi e le linee degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale.

2. Agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al primo comma devono uniformarsi gli enti sub-regionali che operano nei vari settori della materia della tutela ambientale.




Art. 6 (1f)
(Informazione, consultazione e diritto di accesso)

1. La Regione promuove ed organizza, in attuazione di quanto previsto nel precedente art. 2, lettera c), una permanente attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche in materia di tutela ambientale, portando a conoscenza della collettività i comportamenti necessari per prevenire l'inquinamento dell'ambiente e ridurne gli effetti dannosi.

2. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 1, l’amministrazione regionale può:
a) utilizzare gli strumenti di comunicazione più opportuni;
b) avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi degli enti subregionali e degli istituti di istruzione;
c) organizzare, realizzare e finanziare convegni, fiere, mostre e manifestazioni tendenti a favorire un'adeguata cultura del patrimonio naturale del territorio regionale e delle aree naturali protette e l’uso sostenibile delle risorse (1d);
d) organizzare, realizzare e finanziare studi, ricerche, pubblicazioni ed altre iniziative di carattere didattico, culturale e sociale, finalizzate a rendere consapevole la collettività dei problemi concernenti la tutela ambientale e l’uso sostenibile delle risorse. (1e)(1c)

3. La Regione promuove, altresì, la consultazione delle associazioni di cittadini e degli altri enti ed organismi culturali, scientifici, ambientalisti, economici, professionali e sindacali nella fase di predisposizione delle leggi regionali, degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale nella materia della tutela ambientale, attraverso la costituzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio, di una consulta dei rappresentanti dei suddetti enti ed organismi.

4. La Regione assicura il diritto di accesso agli atti amministrativi relativi alla materia della tutela ambientale, in conformità ai principi di cui alle leggi 8 luglio 1986, n. 349, e 7 agosto 1990, n. 241.

5. La Giunta regionale provvede alla redazione di un rapporto biennale sullo stato dell'ambiente e del territorio, da sottoporre al Consiglio regionale e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Art. 7
(Formazione, qualificazione ed aggiornamento)

1. La Regione, nell'ambito dei piani regionali di formazione ed aggiornamento professionale, promuove, ai sensi del precedente art. 2 lettera d), l'organizzazione di specifici corsi per il personale adibito istituzionalmente ai compiti inerenti la materia della tutela ambientale o che operi all'interno di enti, organismi e gruppi organizzati di volontariato aventi come finalità la prevenzione, la conservazione ed il risanamento dell'ambiente dagli inquinamenti.

2. I corsi di cui al precedente primo comma possono essere svolti anche mediante apposite convenzioni con enti ed istituti tecnici specializzati nei vari settori di intervento.




Art. 8

(Omissis) (2)




Art. 9
(Sistema decentrato di osservazione dello stato dell'ambiente)

1. La Regione, al fine di garantire un quadro omogeneo ed articolato di informazioni di base ed il coordinamento di studi e ricerche in materia di tutela ambientale, promuove la stipulazione di convenzioni con le amministrazioni provinciali e la città metropolitana di Roma, che disciplinino l'organizzazione di terminali periferici dell'osservatorio regionale sull'ambiente a livello locale, in attuazione di quanto previsto dal precedente art. 2, lettera f).

2. Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate nel rispetto dei principi fissati dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e devono definire criteri, metodi e tecniche unitarie per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi alla conoscenza dello stato dell'ambiente, nonchè i rapporti finanziari tra gli enti contraenti ed i reciproci obblighi e garanzie.




Art. 9 bis
(Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)



(3)



Art. 10 (4)
(Misure di salvaguardia)

[1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale, può adottare, ai sensi del precedente art. 2, lettera g), su proposta dell'Assessore competente, nell'ambito delle competenze regionali previste dalla normativa vigente:
a) ordinanze contingibili ed urgenti per la sospensione sul territorio regionale di lavori ed opere che rischino di compromettere fondamentali interessi generali di tutela ambientale;
b) provvedimenti cautelari con i quali venga vietata qualsiasi trasformazione di aree facenti parte del territorio regionale di particolare pregio naturalistico e paesistico.

2. Le misure di salvaguardia di cui al primo comma sono comunicate alla Giunta ed al Consiglio regionale, i quali adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti definitivi in materia.]





Art. 11
(Vigilanza)

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, può disporre, ai sensi del precedente art. 2, lettera h), verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque, del suolo o sullo stato di conservazione degli ambienti naturali.

2. Nei casi di accertata inadempienza nell'applicazione della normativa regionale o nazionale in materia di tutela ambientale da parte degli enti locali e degli altri enti sub-regionali, il Presidente della Giunta regionale attiva l'esercizio del potere sostitutivo nel rispetto della vigente disciplina sui controlli.

3. [ Ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Presidente della Giunta regionale promuove le azioni di risarcimento del danno ambientale di cui sia venuto a conoscenza tramite gli uffici regionali o tramite la denuncia di fatti lesivi da parte di cittadini o di associazioni ambientaliste.] (5)



Art. 12
(Progetti di intervento ed opere di particolare rilevanza)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con apposita deliberazione definirà i criteri per la individuazione degli interventi e delle opere che debbano essere accompagnati da uno studio d'impatto ambientale nonchè le modalità per la redazione degli studi d'impatto ambientale che devono accompagnare gli interventi e le opere stesse.

2. Il settore regionale preposto alla valutazione dell'impatto ambientale esprime il parere riguardante la compatibilità ambientale degli interventi e delle opere di cui al presente articolo.


Art. 13 (6)
(Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente)



Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.





Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 novembre 1991, n. 33.

(1.1) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa E33900

(1a) Lettera sostituita dall'articolo 61, comma 1della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(1b) Lettera sostitutita dall'articolo 199, comma 2 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e poi abrogata dal numero 10) dell'allegato C alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(1c) Comma sostituito dall'articolo 61, comma 2 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(1d) Lettera modificata dall'articolo 32, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

(1e) Lettera modificata dall'articolo 32, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

(1f) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa E33900

(2) Articolo abrogato dall'articolo 27 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25.

(3) Articolo inserito dall'articolo 199, comma 3 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e poi abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13

(4) Articolo abrogato dal numero 10) dell'allegato C alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(5) Comma abrogato dal numero 10) dell'allegato C alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(6) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 32, lettera a), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.