Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio (1)

Numero della legge: 26
Data: 23 ottobre 2009
Numero BUR: 41
Data BUR: 07/11/2009

L.R. 23 Ottobre 2009, n. 26
Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio (1) (1a)


[ Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 7, comma 2, lettera h) e 9 dello Statuto, promuove e sostiene la conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio, al fine di valorizzarne in particolare la storia, l’identità, il pluralismo delle espressioni e l’integrazione nel contesto nazionale ed internazionale.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina un sistema coordinato di iniziative di promozione territoriale per far conoscere e valorizzare le numerose opportunità culturali del territorio. (2)


Art. 2
(Tipologia delle iniziative)

1. Il sistema coordinato di cui all’articolo 1, comma 2, comprende iniziative funzionali al rafforzamento dell’identità e della competitività territoriale e all’aumento dell’attrattività del patrimonio e delle attività culturali del Lazio nei confronti dei potenziali flussi di utenza, sia individuale che organizzata, e in particolare:
a) la promozione dei beni culturali inerenti al patrimonio storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, monumentale, paesistico e delle tradizioni locali , comprese quelle enogastronomiche, presenti nel territorio regionale anche attraverso iniziative di spettacolo dal vivo; (3)
a bis) lo sviluppo delle reti dei musei, archivi storici e biblioteche degli enti locali, promuovendone le attività didattiche ed educative, l’innovazione dei linguaggi e delle tecnologie, con particolare attenzione alle esigenze delle nuove generazioni e in coerenza con i diversi bisogni di informazione, formazione e impiego del tempo libero; (4)
b) la realizzazione di campagne promozionali in Italia e all’estero con riferimento ai beni ed alle attività culturali del Lazio;
c) la promozione di conferenze, di dibattiti, di seminari, di convegni e di congressi;
d) l’ideazione e la realizzazione di prodotti audiovisivi e supporti editoriali e la diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo utile ad una efficace campagna di comunicazione;
e) l’attivazione, diretta o in convenzione, di strumenti di comunicazione con particolare riferimento alle nuove tecnologie digitali;
f) la qualificazione e la valorizzazione di percorsi storici e di itinerari culturali.



Art. 3
(Criteri e modalità per l’attuazione del sistema coordinato delle iniziative)

1. Per l’attuazione del sistema coordinato delle iniziative di cui all’articolo 2, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di cultura determina con propria deliberazione specifici criteri e modalità in modo da garantire uguali opportunità sul territorio regionale e favorire l’armonico sviluppo dell’intera Regione, riducendo gli squilibri esistenti. (5)



Art. 4
(Programma annuale delle iniziative)

1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 3, adotta con propria deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 5, il programma annuale delle iniziative, anche sulla base di accordi ed intese con gli enti locali ed il Ministero competente in materia di beni e attività culturali.



Art. 5 (6)
(Disposizioni finanziarie)


1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede nell’ambito del Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, esercizio finanziario 2013.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a bis) si provvede mediante il nuovo stanziamento pari a euro 2.000.000,00, esercizio finanziario 2013, nell’ambito del Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo dal Programma 03 “Fondi speciali” della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, ai sensi dell’elenco n. 4 allegato alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015).]



Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 7 novembre 2009, n. 41

(1a) Legge abrogata dall'articolo 35, comma 1, lettera u), della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24


(2) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 6
(3) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 65, lettera a) della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 e poi modificata dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 7 agosto 2013, n. 6
(4) Lettera inserita dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 agosto 2013, n. 6; al riguardo vedi pure la disposizione transitoria di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale n. 6/2013
(5) Comma modificato dall'articolo 2, comma 65, lettera b) della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9
(6) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.