Comitato regionale per i lavori pubblici (1)

Numero della legge: 5
Data: 31 gennaio 2002
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/2002

L.R. 31 Gennaio 2002, n. 5
Comitato regionale per i lavori pubblici (1)


Art. 1
(Comitato regionale per i lavori pubblici)

1. E' istituito il comitato regionale per i lavori pubblici, di seguito denominato comitato, quale organo di consulenza tecnico-amministrativa in materia di lavori pubblici di competenza della Regione o di interesse regionale.



Art. 2
(Composizione e costituzione del comitato)

1. Il comitato è composto dai seguenti membri, aventi diritto di voto:
a) da un coordinatore, esterno alla Regione, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Giunta regionale;
b) sette dirigenti designati dalla Giunta regionale tra quelli competenti in materia di lavori pubblici, ambiente ed urbanistica;
c) dirigenti delle aree decentrate competenti in materia di lavori pubblici;
cbis) dal direttore regionale competente in materia di lavori pubblici;(2)
c ter) dal direttore regionale competente in materia di trasporti; (2a)
d) un dirigente dell’area avvocatura e consulenza.(3)


2. Il comitato è composto, altresì, dai soggetti di seguito indicati, che sono invitati a partecipare alle sedute senza diritto di voto, fatto salvo quanto previsto al comma 3, qualora gli argomenti posti all’ordine del giorno lo richiedano:
a) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
b) i rappresentanti delle Soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici di Roma e del Lazio;
c) i rappresentanti delle Soprintendenze archeologiche di Roma, del Lazio, di Ostia Antica, dell’Etruria Meridionale;
d) il rappresentante della Soprintendenza scolastica interregionale;
e) dirigenti delle strutture regionali interessate;
f) nove esperti, rispettivamente, uno su questioni giuridico – amministrative in materia di lavori pubblici, uno in restauro conservativo, uno in progettazioni di strutture anche in zona sismica, due in progettazioni di opere stradali e trasporti, due in progettazioni di opere idrauliche, uno in progettazioni di opere marittime e portuali, un geologo esperto in programmazione, direzione ed elaborazione di indagini geotecniche, designati dalla Giunta regionale ed esterni alla Regione. (3.1)

3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) sono designati ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e hanno diritto di voto.

4. Possono, altresì, essere invitati a partecipare alle sedute del comitato, senza diritto di voto:
a) tecnici e studiosi particolarmente esperti delle questioni sottoposte all’esame del comitato;
b) i rappresentanti degli enti pubblici e dei soggetti privati che hanno
richiesto il parere.

5. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica fino al sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento della nuova Giunta.


Art. 3
(Competenze del comitato)

1. Il comitato esprime pareri obbligatori su:
a) progetti, definitivi o esecutivi ovvero preliminari nel caso di concessione o appalto concorso o di opere strategiche il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia di euro 3.000.000,00, relativi a (3a):
1) opere pubbliche di competenza della Regione, degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, delle società a partecipazione regionale, da realizzare direttamente o tramite concessionari;
2) opere pubbliche di competenza degli enti locali in relazione a funzioni regionali delegate o subdelegate;
3) opere pubbliche, ivi comprese quelle previste dall’articolo 32, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni, da realizzare con finanziamenti regionali ovvero con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la Regione; (3a1)
b) piani e programmi settoriali regionali relativi ad opere pubbliche e, in particolare, alla viabilità, ai trasporti, agli acquedotti, alla difesa del suolo e ai porti, fatti salvi i pareri sulle implicazioni di tipo territoriale ed urbanistico, di competenza del comitato regionale per il territorio ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38;
c) proposte di classificazione e declassificazione di opere pubbliche di competenza regionale e, in particolare, di strade regionali e provinciali e di porti;
d) proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi ad opere pubbliche di competenza della Regione, il cui importo dei lavori a base di gara uguale o superiore alla soglia minima di cui alla lettera a) del presente comma;
e) proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi ad opere pubbliche, ivi comprese quelle previste dall’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui alla lettera a) del presente comma e da realizzare con finanziamenti regionali o con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la Regione.
e bis) concessioni di piccole e grandi derivazioni di acque pubbliche di competenza rispettivamente, della provincia e della Regione, qualora siano state proposte opposizioni o vi siano domande concorrenti; (3b)
e ter) istanze tendenti ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, avanzate da soggetti privati promotori delle espropriazioni e necessarie per l'esecuzione di opere ed interventi previsti da leggi speciali;
e quater) altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedano il preventivo parere di organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici. (3b)

2. Su istanza degli enti locali e delle loro forme associative, il comitato esprime, altresì, pareri su:
a) qualsiasi altro progetto, definitivo o esecutivo ovvero preliminare nel caso di concessione o appalto concorso o di opere strategiche relativo ad opere pubbliche di competenza degli stessi enti, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui al comma 1, lettera a); (3c)
b) proposte di transazione, risoluzione e rescissione di contratti relativi ad opere pubbliche di competenza degli stessi enti, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore alla soglia minima di cui al comma 1, lettera a).

3. Non sono sottoposti al parere del comitato i progetti e le questioni relativi ad opere di edilizia residenziale pubblica, sui quali devono pronunciarsi appositi organismi consultivi previsti dalle leggi statali e regionali vigenti.



Art. 4
(Attività consultiva delle strutture decentrate dell’assessorato regionale competente
in materia di lavori pubblici)

1. Le strutture decentrate dell’assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici esprimono, secondo le rispettive competenze territoriali, pareri obbligatori tecnico-amministrativi sui progetti e sulle proposte previsti:
a) dall’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), lettera d) e lettera e), il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla soglia minima prevista dal medesimo articolo 3, comma 1, lettera a);
b) dall’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla suddetta soglia minima e superiore a 500 mila euro. (4)

2. Le strutture decentrate dell'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici esprimono, altresì, su istanza degli enti locali e delle loro forme associative, pareri sui progetti e sulle proposte di cui all'articolo 3, comma 2, il cui importo dei lavori a base di gara è inferiore alla soglia minima prevista dal medesimo articolo 3, comma 1, lettera a).

3. Non sono sottoposti al parere delle strutture di cui ai commi 1 e 2 i progetti e le proposte relativi ad opere di edilizia residenziale pubblica, sui quali devono pronunciarsi appositi organismi consultivi previsti dalle leggi statali e regionali vigenti.



Art. 5
(Decadenza e obbligo di astensione dei membri del comitato)

1. I membri del comitato di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), sono dichiarati decaduti dall'incarico con decreto del Presidente della Giunta regionale quando non partecipino, senza aver giustificato un legittimo impedimento, per più di tre volte consecutive alle sedute a cui sono regolarmente invitati.

2. I membri del comitato hanno l'obbligo di astenersi dalle riunioni che abbiano per oggetto:
a) atti alla cui redazione abbiano partecipato o ai quali siano comunque, anche indirettamente, interessati;
b) atti di competenza di enti o soggetti dai quali dipendano o con i quali abbiano in corso rapporti di prestazione d'opera professionale.



Art. 6
(Trattamento economico dei componenti del comitato e dei partecipanti
alle relative sedute)


1. Ai componenti del comitato e ai partecipanti alle relative sedute previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e comma 4, lettera a) spetta il trattamento economico determinato ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 e successive modificazioni.

1 bis. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 5 stabilisce il compenso del presidente del comitato che comunque non può essere, in relazione alla complessità dell’incarico, superiore alla retribuzione dei dirigenti regionali apicali.(5)



Art. 7
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la soglia minima prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera a), è fissata in lire tre miliardi.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede, ai sensi dell’articolo 2, alla costituzione del comitato.

3. A decorrere dalla data di costituzione, il comitato subentra nelle funzioni della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l’urbanistica, l’assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, relativamente ai procedimenti già avviati dalla medesima seconda sezione e non ancora conclusi alla data di nomina del comitato di cui alla presente legge.



Art. 8
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di costituzione del comitato sono abrogate:
a) la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, ad eccezione delle disposizioni richiamate nell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 1993, n. 6 e successive modificazioni, che continuano ad applicarsi alla terza sezione del comitato tecnico consultivo regionale istituita con la medesima legge regionale n. 6/1993 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 78, comma 2, della legge regionale n. 38/1999;
b) l'articolo 12, commi 1 e 2, e l'articolo 39 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 e successive modificazioni.



Art. 9
(Disposizione finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6 rientrano nello stanziamento iscritto nel capitolo n. 11421 del bilancio di previsione della Regione.




Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 20 aprile 2002, n. 11

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 23 della legge reginale 18 settembre 2002, n. 32

(2a) Lettera inserita dall'articolo 29, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

(3) Comma sostituito dall'articolo 53, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8.

(3.1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 4

(3a) Alinea modificata dall'articolo 29, comma 2, lettera a) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e da ultimo dall'articolo 1, comma 39 , lettera a), della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3

(3a1) Numero modificato dall'articolo 1, comma 39, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3

(3b) Lettera aggiunta dall'articolo 29, comma 2, lettera b) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

(3c) Lettera modificata dall'articolo 29, comma 2, lettera c) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

(4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 35, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 e da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 2 della legge regionale 20 maggio 2009, n. 17

(5) Comma aggiunto dall'articolo 53, comma 2 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.