Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia.(1)

Numero della legge: 20
Data: 1 settembre 1999
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1999

L.R. 01 Settembre 1999, n. 20
Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia.(1)


Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 45 dello Statuto ed in considerazione del pubblico interesse legato ai valori idrogeologici, naturalistici, culturali e turistici delle grotte e delle aree carsiche esistenti nel territorio, riconosce l’importanza ambientale e l’interesse scientifico del patrimonio carsico e ne promuove la tutela e la valorizzazione, favorendo, altresì, lo sviluppo dell’attività speleologica.


Art. 2
(Definizioni di area carsica, di fenomeno carsico e di attività speleologica)

1. Ai sensi della presente legge sono definiti:
a) aree carsiche, quelle costituite da rocce composte prevalentemente da elementi solubili agli agenti atmosferici, quali le rocce carbonatiche e quelle evaporitiche;
b) fenomeni carsici o grotte, le forme superficiali ed ipogee generate dai processi di dissoluzione e di deposizione chimico-fisica di rocce da parte delle acque, nonché, per estensione, i fenomeni sotterranei in litotipi non carsici noti come grotte laviche e quelli dovuti ad un carsismo attenuato;
c) attività speleologica, l’esplorazione, lo studio scientifico e la documentazione delle grotte sotto il profilo fisico, biologico, storico paletnologico, paleontologico e geografico.


Art. 3
(Tutela delle grotte)

1. All’interno delle grotte di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), è vietato:
a) scaricare rifiuti solidi e liquidi, sia in superficie che in profondità;
b) svolgere attività che determinino alterazioni ambientali e modificazioni morfologiche delle cavità, ed in particolare:
1) alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbancamenti o riempimenti, fatti salvi gli interventi necessari ai fini dell’esplorazione, previamente autorizzati dal sindaco, sentito il comitato tecnico-scientifico per l’ambiente, integrato ai sensi dell’articolo 7;
2) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, salve le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2. Il sindaco del comune in cui è sita la grotta può, sentito il Comitato tecnico scientifico per l’ambiente integrato ai sensi dell’articolo 7, regolamentare l’accesso in presenza di reperti paletnologici o paleontologici o di situazioni fisiche o biologiche di particolare fragilità ed interesse.

3. L’utilizzazione ai fini economici, turistici e sanitari delle grotte iscritte nel catasto di cui all’articolo 5, è autorizzata dal competente organo regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente integrato ai sensi dell’articolo 7, sulla base di un progetto corredato da una relazione esplicativa della situazione in atto, delle variazioni che si intendono apportare e dell’impatto ambientale delle forme di utilizzazione previste.


Art. 4
(Individuazione delle principali aree carsiche e loro tutela)

1. La Regione individua in un apposito elenco le principali aree carsiche di rilevante importanza idrogeologica, comprese quelle soggette a sfruttamento per scopi idropotabili, ambientale e paesaggistico.

2. L’elenco di cui al comma 1, che deve contenere ogni notizia utile ai fini della conoscenza delle aree ivi inserite, è approvato, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l’ambiente integrato ai sensi dell’articolo 7, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3. Nelle aree carsiche comprese nell’elenco di cui al comma 1 non è consentito effettuare discariche di rifiuti o interventi che alterino l’assetto idromorfogeologico dei luoghi.


Art. 5
(Istituzione del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche)

1. Al fine di assicurare la conoscenza e conservazione delle aree e dei fenomeni carsici, è istituito il catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche.

2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:
a) l’elenco delle grotte esistenti nel territorio regionale;
b) l’elenco delle principali aree carsiche di cui all’articolo 4, comma 2.

3. Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta o area carsica tutti i dati topografici e metrici, la descrizione ed i rilievi speleologici e geologici.

4. La Regione attribuisce, con apposita convenzione, la formazione, l’aggiornamento e la tenuta del catasto di cui al comma 1 alla federazione speleologica del Lazio.

5. La convenzione di cui al comma 4, da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, deve prevedere le modalità di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque ne abbia interesse e le connesse attività scientifiche e divulgative.


Art. 6
(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge è esercitata dalle Province.

2. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, e art. 4, comma 3, comporta la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 500 mila a lire 5 milioni per l’alterazione del regime idrico-carsico;
b) da lire 500 mila a lire 5 milioni per la distruzione, il danneggiamento o l’occlusione delle grotte;
c) da lire 100 mila a lire 1 milione per l’abbandono dei rifiuti;
d) da lire 500 mila a lire 5 milioni per l’asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili e reperti;
e) da lire 100 mila a lire 1 milione per l’effettuazione di scavi o sbancamenti in violazione del divieto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1);
f) da lire 100 mila a lire 1 milione per la violazione del divieto di accesso di cui all’articolo 3, comma 2;
g) da lire 500 mila a lire 1 milione per ogni metro cubo di discarica di rifiuti in aree carsiche.

3. Per l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 si applica la normativa regionale vigente in materia di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.



Art. 7
(Integrazione del comitato tecnico-scientifico per l’ambiente)

(2)


Art. 8
(Albo regionale dei gruppi speleologici del Lazio)

1. E’ istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di ambiente l’albo regionale dei gruppi speleologici del Lazio.

2. Per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1, i gruppi speleologici devono presentare all’assessorato regionale competente in materia d’ambiente:
a) l’atto costitutivo unitamente al proprio statuto, da cui risulti che il gruppo speleologico non ha fini di lucro e svolge attività finalizzate all’esplorazione, allo studio ed alla tutela del patrimonio carsico e sotterraneo;
b) l’elenco nominativo dei soci, con l’indicazione del presidente e del responsabile del gruppo;
c) il proprio curriculum attestante le ricerche e le attività svolte in ambito speleologico, nonché le eventuali pubblicazioni.

3. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 è subordinata al parere favorevole del comitato tecnico-scientifico per l’ambiente integrato ai sensi dell’articolo 7.

4. I gruppi speleologici aderenti alla federazione speleologica del Lazio sono iscritti di diritto, previa presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 2.


Art. 9
(Attività promozionale. Contributi)

1. Al fine di promuovere la ricerca e l’attività speleologica, la Giunta regionale, sentito il comitato tecnico di cui all’articolo 7, predispone entro il 31 gennaio di ogni anno un programma annuale per l’attuazione di ricerche e studi, pubblicazioni, convegni, seminari ed altre iniziative a carattere didattico o divulgativo finalizzati alla conoscenza ed alla valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici o alla ottimizzazione delle tecniche esplorative.

2. Il programma annuale può prevedere la concessione di contributi a favore della federazione speleologica del Lazio e dei gruppi speleologici iscritti all’albo di cui all’articolo 8 per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel medesimo programma.

3. Per accedere ai contributi di cui al comma 2 i soggetti interessati presentano all’assessorato regionale competente in materia ambientale, entro il 31 maggio di ogni anno, domanda corredata da un dettagliato programma di intervento e dalla relativa previsione di spesa.

4. I soggetti beneficiari dei contributi presentano all’assessorato regionale competente in materia ambientale, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui sono stati erogati i contributi, la documentazione, corredata da una relazione illustrativa, comprovante l’impiego dei fondi percepiti per gli scopi indicati al comma 1.


Art. 10
(Norma finanziaria)

1. L’onere per l’attuazione di quanto previsto nella presente legge è quantificato in L. 50 milioni ed è iscritto al cap. 11473 che si istituisce con la seguente denominazione: “Spesa per la tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia”.

2. La relativa copertura finanziaria è assicurata mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 16310 del bilancio regionale 1999.



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 20 settembre 1999, n. 26 (S.O. n. 2).

(2) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 32, lettera c), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.