Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione (1)

Numero della legge: 20
Data: 21 luglio 2003
Numero BUR: 22 S.O. 6
Data BUR: 09/08/2003
L.R. 21 Luglio 2003, n. 20
Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione (1)


S O M M A R I O


Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Interventi
Art. 3 Beneficiari dei contributi a sostegno della cooperazione
Art. 4 Piano triennale per la cooperazione
Art. 5 Piani annuali di attuazione
Art. 6 Consulta regionale per la cooperazione
Art. 7 Costituzione e funzionamento della consulta
Art. 8 Nucleo di valutazione [abrogato]
Art. 9 Osservatorio regionale per la cooperazione
Art. 10 Fondo speciale [abrogato]
Art. 11 Entrata in vigore
Art. 12 Disposizioni transitorie
Art. 13 Disposizione finanziaria



Art. 1
(Oggetto e finalità)


1. La presente legge, in conformità ai principi espressi dall’articolo 45 della Costituzione e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, detta norme per la promozione ed il sostegno della cooperazione al fine di determinare migliori condizioni per l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva, per una razionale politica di sviluppo economico e per favorire ulteriori sbocchi occupazionali.

Art. 2
(Interventi)



1. Al fine di cui all’articolo 1, la Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, ed in particolare di quanto disciplinato in materia di aiuti di Stato, interviene per: (2)
a) promuovere, anche tramite le organizzazioni regionali del movimento cooperativo appartenenti alle associazioni nazionali riconosciute con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”), la cultura cooperativa, in particolare mediante:
1) l’acquisizione di elementi conoscitivi relativi alla realtà cooperativa;
2) la realizzazione di attività di formazione, anche attraverso la predisposizione di un sistema informativo;
3) (3)
4) l’organizzazione di convegni, congressi ed eventi sulla cooperazione regionale;
b) sostenere la cooperazione mediante la concessione di contributi, inclusi quelli relativi all’accesso al credito, per la realizzazione di progetti relativi a:
1) la qualificazione, l’innovazione, lo sviluppo, nonché l’internazionalizzazione al di fuori del mercato unico comunitario, delle imprese;
2) l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Art. 3
(Beneficiari dei contributi a sostegno della cooperazione)


1. I contributi a sostegno della cooperazione per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono concessi, in coerenza con i piani di cui agli articoli 4 e 5, nei limiti previsti dalle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, a:
a) organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera a);
b) imprese cooperative, e loro consorzi, iscritte all’albo nazionale degli enti cooperativi di cui all’articolo 15 del d.lgs. 220/2002.

2. Non possono essere beneficiarie dei contributi le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali ) e successive modifiche.

Art. 4
(Piano triennale per la cooperazione)


1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale per la cooperazione di cui all’articolo 6, sottopone al Consiglio regionale, entro il mese di luglio dell’anno precedente il periodo di riferimento, una proposta di piano triennale per la cooperazione che, in coerenza con il programma economico-sociale regionale generale, ove adottato, indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e le relative risorse da destinare agli interventi di attuazione del piano stesso. (3a)

Art. 5
(Piani annuali di attuazione)


1. Il piano triennale per la cooperazione è attuato mediante piani annuali, adottati dalla Giunta regionale, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione annuale, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, sentita la consulta regionale per la cooperazione di cui all’articolo 6, ove costituita. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere senza che lo stesso sia reso, si prescinde dal parere. (4)

2. Il piano annuale determina gli interventi previsti dall'articolo 2 da attuare nell'anno e le relative risorse e specifica tra l'altro:
a) gli interventi che la Regione intende attuare direttamente;
b) gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la Regione intende attuare tramite le organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate nella stessa lettera, nonché i criteri e le modalità per il relativo finanziamento;
c) le risorse destinate ai contributi, inclusi quelli relativi all’accesso al credito, nonché i criteri e le modalità per:
1) la presentazione delle relative domande;
2) l’istruttoria amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dei progetti;
3) la valutazione dei progetti da parte del nucleo di valutazione di cui all’articolo 8, prevedendo distinte graduatorie per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1;
4) la concessione ed erogazione dei contributi, previa individuazione delle diverse tipologie, delle spese ammissibili e di eventuali importi massimi;
d) le condizioni per l’eventuale cumulabilità dei benefici con altre agevolazioni pubbliche;
e) i tempi e i modi di attuazione degli interventi;
f) le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi, nonché le cause di revoca della concessione dei benefici e le procedure per il recupero delle somme erogate;
g) [gli indirizzi nei confronti dell’Agenzia Sviluppo Lazio per la gestione del fondo speciale di cui all’articolo 10, ove non stabiliti nel piano triennale.] (4a)

2 bis. Qualora, decorsi novanta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione finanziario annuale, non sia ancora stato approvato il piano triennale per la cooperazione di cui all’articolo 4, la Giunta regionale può approvare, con le medesime modalità previste dal comma 1 per l’approvazione del piano annuale, specifici piani per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2. (4b)

Art. 6
(Consulta regionale per la cooperazione)


1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive è istituita la consulta regionale per la cooperazione, di seguito denominata consulta, con il compito di proposta, valutazione e verifica delle politiche regionali per la cooperazione.

2. In particolare la consulta svolge le seguenti attività: (5)
a) formula osservazioni sul fenomeno regionale della cooperazione, per gli aspetti sia economici che istituzionali;
b) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei piani regionali per la cooperazione;
c) avanza proposte per la ripartizione del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive istituito dall’articolo 86 della l.r. 14/1999.

3. La consulta è composta da:
a) l’assessore regionale competente in materia di attività produttive che la presiede, o un suo delegato;
b) il presidente e i vicepresidenti della commissione consiliare competente in materia attività produttive;
c) un esperto in materia di attività produttive indicato dal Presidente della Giunta regionale;
d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera a);
e) tre dirigenti o dipendenti regionali di categoria non inferiore a D, designati dall'assessore regionale competente in materia di attività produttive.

4. La consulta è di volta in volta integrata con gli assessori, nonché con i presidenti ed i vicepresidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di esame.

5. Il presidente della consulta può fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, i dirigenti o i dipendenti regionali o i rappresentanti di amministrazioni o enti interessati alle materie oggetto di esame.

6. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente della struttura competente in materia di attività produttive designato dal direttore della struttura stessa.

Art. 7
(Costituzione e funzionamento della consulta)


1. La consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di attività produttive, dura in carica per la durata della legislatura ed è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

2. Le designazioni dei rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d), sono effettuate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, la consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve le successive integrazioni.

3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un componente della consulta, il successore è nominato con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 e dura in carica fino alla scadenza della consulta.

4. La consulta si riunisce, su convocazione del presidente, di norma, ogni quattro mesi ovvero ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o lo richieda un terzo dei componenti.

5. La consulta è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

6. Ai componenti della consulta di cui all’articolo 6, comma 3, lettere c), d) ed e), con l’esclusione dei dirigenti, è corrisposto il compenso previsto dalla vigente normativa regionale.

Art. 8
(Nucleo di valutazione)


(5a)

Art. 9
(Osservatorio regionale per la cooperazione)


(6)

Art. 10
(Fondo speciale)

(6a)

Art. 11
(Entrata in vigore)


(7)

Art. 12
(Disposizioni transitorie)


1. In sede di prima applicazione, la consulta è costituita ai sensi dell’articolo 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell’adozione del piano triennale per la cooperazione, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede, oltre che alla individuazione degli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e delle relative risorse, alla determinazione degli interventi attraverso un piano annuale che specifichi quanto previsto all’articolo 5, comma 2.

Art. 13 (8)
(Disposizione finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2022-2024, del "Fondo per la promozione e il sostegno della cooperazione", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2022, euro 800.000,00 per l’anno 2023 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2022-2024, nel programma 01 della missione 14, titolo 1, già destinate alle medesime finalità.




Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 agosto 2003, n. 22, s.o. n. 6

(2) Alinea modificata dall'articolo 106, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(3) Numero abrogato dall'articolo 106, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(3a) Comma modificato dall'articolo 8, comma 11, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(4) Comma modificato dall'articolo 2, comma 106, lettera a) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(4a) Lettera abrogata dall'articolo 8, comma 11, lettera b), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(4b) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 11, lettera b), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(5) Alinea modificata dall'articolo 2, comma 106, lettera b) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(5a) Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 11, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(6) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 106, lettera c) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(6a) Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 11, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(7) Articolo abrogato dall'articolo 106, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(8) Articolo sostituito dall'articolo 8, comma 11, lettera e), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.