Riconoscimento della figura professionale unica di acconciatore e nuovo percorso formativo (1)

Numero della legge: 26
Data: 20 novembre 2001
Numero BUR: 34 s.o. n. 6
Data BUR: 10/12/2001

L.R. 20 Novembre 2001, n. 26
Riconoscimento della figura professionale unica di acconciatore e nuovo percorso formativo (1)


Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina il conseguimento della qualifica professionale di acconciatore, in cui sono ricomprese le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e affini).

2. Per acconciatore si intende colui che esercita un’attività, indifferentemente sull’uomo o sulla donna, comprendente tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, il taglio ed ogni altro servizio complementare o inerente, nonché le prestazioni di pedicure e manicure di carattere esclusivamente estetico con esclusione delle prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.


Art. 2
(Requisiti per l’esercizio dell’attività)

1. L’attività di acconciatore può essere esercitata da tutte le imprese individuali o in forma societaria, di persone o di capitali, i cui titolari o rappresentanti legali siano in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 della l. 161/1963 e successive modifiche e della qualifica professionale di acconciatore conseguita ai sensi della presente legge, nonché da coloro che prestano attività lavorativa nell’impresa.


Art. 3
(Percorso formativo)

1. Ai fini del conseguimento della qualifica di acconciatore, sono previsti percorsi formativi articolati secondo gli ordinamenti didattici approvati dalla Giunta regionale conformemente ai piani formativi annuali.

2. I corsi di cui al comma 1 sono svolti presso i Centri Regionali di Formazione Professionale (C.R.F.P.) o presso i Centri di Formazione Professionali convenzionati (C.F.P.) ovvero presso strutture professionali regolarmente autorizzate e riconosciute dalla Regione Lazio.


Art. 4
(Corsi di specializzazione)

1. I soggetti in possesso della qualifica professionale di acconciatore sono comunque tenuti a frequentare, ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, un corso di specializzazione articolato secondo gli ordinamenti didattici regionali.


Art. 5
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque eserciti l’attività di acconciatore senza la prevista autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.

2. In caso di recidiva l’importo di cui al comma 1 è raddoppiato. Nel caso di recidiva reiterata il Sindaco ordina la chiusura dell’esercizio ovvero la cessazione dell’attività.

3. I comuni esercitano le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni previste al comma 1.

4. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modiche al sistema penale) e, in quanto applicabili, quelle di cui alla legge [ndr regionale] 5 luglio 1994, n. 30.

5. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 30/1994, le somme derivanti dall’irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni di cui al comma 1, sono introitate direttamente dai comuni.



Art. 6
(Norma transitoria)

1. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di imprese artigiane che svolgono da almeno un triennio l’attività di barbiere possono ottenere il riconoscimento della qualifica professionale di acconciatore, a seguito di apposita istanza da presentare all’Assessorato competente in materia di formazione professionale e previo superamento di un esame teorico-pratico da effettuarsi presso uno dei centri di cui all’articolo 3.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 10 dicembre 2001, n. 34, supplemento ordinario n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.