Istituzione e gestione delle "strade dell'olio d'oliva" del Lazio. Istituzione oleoteca regionale e centro analisi qualità (1) (2)

Numero della legge: 39
Data: 22 maggio 1995
Numero BUR: 15
Data BUR: 07/06/1995

L.R. 22 Maggio 1995, n. 39
Istituzione e gestione delle "strade dell'olio d'oliva" del Lazio. Istituzione oleoteca regionale e centro analisi qualità (1) (2)


[ Titolo I

ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE
"STRADE DELL'OLIO D'OLIVA"



Art.1
(Finalità)

1. La Regione, in conformità con i propri obiettivi di sviluppo economico, agricolo e turistico, al fine di valorizzare i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato, di far conoscere la gastronomia tipica locale, di rendere maggiormente fruibile il patrimonio artistico, monumentale e culturale delle tradizioni popolari, istituisce le "strade dell'olio d'oliva" nelle tradizionali aree olivicole del territorio regionale, che abbiano rilevante incidenza socio-economica.


Art.2
(Istituzione e delimitazione)

1. La delimitazione, nelle tradizionali aree olivicole del territorio regionale di rilevante incidenza socio-economica, degli ambiti territoriali per i quali si richiede l'istituzione della relativa "strada dell'olio d'oliva" è proposta alla Regione Lazio, Assessorato agricoltura, dal consorzio e/o consorzi di gestione e tutela di cui ai successivi articoli 3 e 4.

2. Nella delimitazione delle aree olivicole vanno compresi interi territori comunali contigui.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la competente commissione consiliare permanente, istituisce con deliberazione la "strada dell'olio d'oliva" relativa all'area olivicola interessata.


Art.3
(Consorzi di gestione e tutela)


1. L' Amministrazione regionale promuove ed incentiva, mediante la erogazione di contributi, la costituzione di consorzi di gestione e tutela delle "strade dell'olio d'oliva", cui viene affidata l'attuazione delle norme contenute nella presente legge.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla previa determinazione, in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione regionale deve attenersi.

3. E' fatto obbligo ai consorzi di gestione e tutela delle strade dell'olio d'oliva di fornire all'Amministrazione regionale la rendicontazione circa l'impiego dei contributi ricevuti.

4. I consorzi devono essere costituiti con atto pubblico dai comuni ricadenti nelle aree olivicole che si intendono valorizzare e dalle associazioni olivicole riconosciute ai sensi delle leggi nazionali e delle leggi regionali vigenti.

5. Ai consorzi possono aderire, le amministrazioni provinciali, le comunità montane, l'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), la camera di commercio.


Art.4
(Statuto consortile)

1. I consorzi costituiti secondo le norme previste dal precedente articolo 3, entro 60 giorni dalla data di istituzione della relativa "strada dell'olio d'oliva" dovranno adottare uno "statuto".

2. Lo statuto dovrà prevedere la presenza di un rappresentante di ogni comune ricadente nelle aree olivicole e di ogni ente pubblico aderente e da tre rappresentanti delle associazioni olivicole più rappresentative a livello provinciale riconosciute ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti.

3. Il medesimo statuto dovrà stabilire la percentuale massima, delle spese di gestione per l'attuazione delle "strade" che comunque non potrà superare il 40 per cento dello stanziamento per il primo anno e il 25 per cento per gli anni successivi.


Art.5
(Programmi operativi di intervento)

1. I consorzi, di cui agli articoli precedenti entro 90 giorni dalla data di istituzione della "strada" e conseguente approvazione dello statuto di cui al precedente articolo 4, dovranno formulare programmi operativi di intervento, corredati da specifici progetti atti a determinare una adeguata azione promozionale per la conoscenza e divulgazione delle "strade dell'olio d'oliva" in Italia e, previa intesa con il governo, all'estero, in base alla normativa vigente.

2. Mediante i suddetti programmi i consorzi dovranno individuare:
a) i percorsi storici, gastronomici ed artigianali;
b) le aziende agricolo singole ed associate produttrici di olio d'oliva nei rispettivi comprensori;
c) le trattorie ed i ristoranti con cucina caratteristica tradizionale;
d) i negozi e laboratori artigiani con oggetti di produzione locale;
e) le manifestazioni folkloristiche, sagre ed espositive più significative svolte annualmente nel comprensorio;
f) le aziende ed i casali idonei allo svolgimento dell'attività agrituristica.

3. Gli stessi consorzi provvedono alla tutela e valorizzazione dell'olio extra vergine d'oliva dei competenti comprensori mediante specifici progetti annuali attinenti:
a) l'ottenimento del "marchio" di qualità d'origine ai sensi della normativa nazionale;
b) l'elaborazione e registrazione, anche in campo internazionale, di un "contrassegno distintivo" degli olii d'oliva della zona e di altre produzioni agricole, zootecniche ed artigianali;
c) l'edizione e diffusione di carte tematiche con l'indicazione dei percorsi oleogastronomici, i monumenti storici ed artistici, le bellezze nazionali, le aziende produttrici di olio d'oliva e da altri prodotti tipici, la recettività agrituristica, le località e la recettività turistica delle zone interessate e dei territori immediatamente confinanti;
d) campagne pubblicitarie in Italia e all'estero finalizzate alla valorizzazione del prodotto laziale;
e) lo studio e la realizzazione della cartellonistica stradale indicativa da apporre, a norma della legislazione vigente nazionale e regionale e delle disposizioni e regolamenti per le strade statali provinciali e comunali;
f) l'organizzazione di eventuali relativi punti di vendita.

4. Per l'espletamento e realizzazione dei singoli interventi di cui ai precedenti commi del presente articolo, i consorzi provvederanno a stipulare, direttamente o mediante appalti, convenzioni con istituzioni pubbliche e private specializzate, nonché con professionisti ed imprese qualificate nella materia sulla base dei criteri predeterminati in apposito provvedimento dell'Amministrazione regionale.


Titolo II


ISTITUZIONE OLEOTECA REGIONALE E CENTRO
RICERCA VALUTAZIONE QUALITA'



Art.6
(Interventi prioritari)

1. Al fine di contribuire alle finalità complessive della presente legge, sono individuati interventi prioritari a carattere regionale, la cui realizzazione è affidata ai consorzi nel quale è ubicata la struttura.

2. Gli interventi di cui trattasi sono l'istituzione, mediante apposita convenzione:
a) della oleoteca regionale da realizzarsi presso l'Abbazia di Farfa nel comune di Fara Sabina;
b) del centro di valutazione della qualità dell'olio d'oliva laziale, da attuarsi presso la struttura del C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) nel comune di Montelibretti.

3. I consorzi competenti per territorio, entro 90 giorni dalla data di istituzione della relativa "strada", dovranno presentare all'Assessorato regionale all'agricoltura gli specifici progetti di attuazione, distinguendo gli interventi relativi alla realizzazione da quelli relativi alle spese di gestione che comunque non dovranno superare il 40 per cento dello stanziamentoper il primo anno e il 25 per cento per gli anni successivi.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la commissione consiliare permanente competente, entro 30 giorni dalla presentazione, approva gli specifici progetti attuativi.


Art.7
(Finanziamento)

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge rientra nei fondi stanziati nel bilancio 1995 al capitolo n. 21349. ]




Note:



(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 7 giugno 1995, n. 15, s.o. n. 5

(2) Legge abrogata dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.