Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci (1)

Numero della legge: 33
Data: 6 ottobre 2003
Numero BUR: 29 S.O. 7
Data BUR: 20/10/2003

L.R. 06 Ottobre 2003, n. 33
Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci (1)


Art. 1
(Registro speciale)

1. In ogni azienda unità sanitaria locale, di seguito denominata azienda USL, presso gli uffici competenti alla tenuta dell'anagrafe del cane, di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) è istituito un registro speciale al quale devono essere iscritti i cani appartenenti alle seguenti razze: pitbull, staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, bullmastiff, dogo argentino, dogue de Bordeaux, fila brasileiro, cane corso e loro incroci.

2. Al registro di cui al comma 1 devono essere iscritti anche i cani che abbiano morso o commesso aggressioni nei confronti di persone tali da provocare lesioni e tali da richiedere intervento sanitario, medico o chirurgico.

3. Sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione al registro i cani che hanno commesso aggressioni per esservi stati costretti dalla necessità di difendere la proprietà privata, ovvero dalla necessità di difendere il proprietario o il detentore contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, nonché quelli costretti in quanto vittime di una delle fattispecie previste dall’articolo 727 del c.p.. Sono esclusi altresì dall’obbligo i cani in dotazione alle forze dell’ordine.

4. I cani appartenenti alle razze di cui al comma 1 devono comunque essere iscritti anche al registro di cui all'articolo 12 della l.r. 34/1997.

5. Il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel Lazio o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l'animale al registro di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla nascita e, comunque entro quindici giorni dall’acquisizione del possesso o della detenzione.

6. Lo smarrimento o il furto degli animali di cui ai commi 1 e 2 devono essere denunciati entro quindici giorni all’autorità giudiziaria e comunicati all’azienda USL dove è registrato il cane. In caso di decesso la comunicazione deve essere presentata all’azienda USL dove è registrato il cane e deve essere accompagnata da apposita certificazione.

7. Nel registro di cui al comma 1 sono riportati:
a) i dati anagrafici del cane;
b) i dati anagrafici del proprietario, possessore o detentore;
c) l'eventuale indicazione dell'allevamento da cui proviene l'animale.

8. I proprietari o i detentori che fanno riprodurre le fattrici delle razze individuate al comma 1 hanno l’obbligo di registrare nell’apposita scheda dell’anagrafe canina della cagna, la data di nascita dei cuccioli, il loro numero ed il sesso. Nell’apposito spazio deve essere trascritto anche il numero di microchip che viene applicato ad ogni singolo cucciolo.

9. L'identificazione di ogni animale avviene mediante microchip da inserire sotto cute alla base dell’orecchio sotto la vigilanza dei servizi veterinari delle aziende USL, con oneri economici a carico del proprietario, possessore o detentore dell’animale.


Art. 2
(Corsi per proprietari ed animali)

1. I proprietari dei cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1 sono tenuti a frequentare appositi corsi organizzati dalla Regione per il tramite dei servizi veterinari delle aziende USL, al fine di accrescere l'educazione civica ed il senso di responsabilizzazione dei proprietari medesimi.

2. I proprietari dei cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1 sono tenuti a far frequentare ai propri animali dei corsi organizzati dalla Regione per il tramite dei servizi veterinari delle aziende USL.

3. Al termine dei corsi di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciati appositi patentini.

4. Per l'espletamento dei corsi di cui ai commi 1 e 2 le aziende USL possono avvalersi di esperti iscritti in un apposito albo istituito presso la struttura regionale competente. I requisiti e le modalità per l’iscrizione a tale albo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

5. Tutti i cani di cui all’articolo 1, comma 2 devono essere sottoposti ad un esame comportamentale da parte dei servizi di cui al comma 1, che valuti la necessità e la durata di un percorso di recupero idoneo. La terapia comportamentale deve essere collegata alla diagnosi di alterazione nel comportamento e non alle lesioni prodotte.

6. Qualora, al termine del percorso di recupero, i servizi di cui al comma 1 certifichino l’incapacità di gestione del cane da parte del proprietario, gli stessi provvedono a darne comunicazione al sindaco richiedendo l’emissione di idoneo provvedimento di sequestro. I cani per i quali venga certificata l’irrecuperabilità sono soppressi con le modalità di cui all’articolo 2, comma 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).


Art. 2 bis

(Corsi di formazione in materia di rieducazione cinofila)  (2)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica attraverso la rieducazione dei cani randagi, nonché dei cani appartenenti alle razze di cui all’articolo 1, la Regione autorizza la realizzazione di corsi di formazione per educatori e volontari cinofili volti a conferire competenze tecniche e deontologiche in materia di rieducazione cinofila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti degli enti e delle società che svolgono i corsi di cui al comma 1.

3. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente





Art. 3
(Obblighi dei proprietari e dei medici veterinari)

1. I cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere sottoposti ogni dodici mesi a visita veterinaria presso i servizi veterinari delle aziende USL competenti per territorio.

2. Qualora nel corso delle visite di cui al comma 1 venga accertato che l'animale presenta segni di lotta, i servizi veterinari delle aziende USL sono tenuti a segnalare l'animale ed il proprietario alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed a ripetere la visita due mesi dopo.

3. Dopo tre segnalazioni di cui al comma 2 i servizi veterinari delle aziende USL trattengono l'animale in osservazione e provvedono, se necessario, alla rieducazione del medesimo prima di restituirlo al proprietario.

4. Gli oneri economici connessi alle visite veterinarie e alla rieducazione dell’animale sono interamente a carico del proprietario, possessore o detentore dello stesso.


Art. 4
(Censimento)

1. La Regione, provvede ogni anno, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, ad effettuare un censimento degli allevamenti dei cani appartenenti alle razze di cui all’articolo 1, comma 1.



Art. 5
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 1.549,37 ed è tenuto ad iscrivere immediatamente l'animale al registro.

2. I proprietari dei cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1, che non frequentino i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 51,64 e un massimo di euro 209,87.

3. I proprietari dei cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1 che non facciano frequentare ai propri animali i corsi di cui all'articolo 2, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 51,64 e un massimo di euro 209,87.

4. I proprietari dei cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1 che omettono di sottoporre i propri animali alla visita di cui all'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 129,11 e un massimo di euro 774,68.

5. I proprietari dei cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1 i cui animali siano stati oggetto di tre segnalazioni alle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 5.164,57.

6. Le sanzioni, ai sensi dell'articolo 182, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche sono applicate dalla azienda USL territorialmente competente e dagli agenti accertatori ai sensi della normativa vigente, fermo restando quanto previsto in via transitoria dall'articolo 208 della l.r. 14/1999.


Art. 6
(Banca dati regionale)

1. E' istituita presso la struttura regionale competente una banca dati che raccoglie tutte le informazioni trasmesse dai servizi veterinari delle aziende USL
in applicazione della presente legge.


Art. 7
(Commissione regionale di valutazione e di controllo)

1. E' istituita presso la struttura regionale competente una commissione di valutazione e di controllo sull'applicazione e gli effetti della presente legge.

2. La commissione nominata dalla Giunta regionale è presieduta dal dirigente della struttura regionale competente ed è formata da un rappresentante dei veterinari delle aziende USL, da un veterinario esperto in terapia comportamentale e da un etologo indicati dall'ordine dei medici veterinari.

3. La commissione verifica annualmente lo stato di attuazione della presente legge e propone eventuali integrazioni a quanto previsto dalla stessa.

4. E' compito della commissione proporre alla Giunta regionale la pubblicazione di materiale informativo da divulgare nelle scuole e presso i centri medici-veterinari sul corretto approccio educativo al possesso dei cani.


Art. 8
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, deve essere effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
b) l'obbligo della frequenza dei corsi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ha effetto decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
c) la Giunta regionale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 2, comma 4, e 4, comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge .


Art. 9
(Disposizione finanziaria)


1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito apposito capitolo nell'ambito dell'UPB H11 del bilancio regionale per l'esercizio 2003, con lo stanziamento di euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, in termini di competenza, mediante riduzione del corrispondente importo previsto al capitolo T27501, lettera e) - elenco 4 allegato al medesimo bilancio 2003 - ed in termini di cassa mediante riduzione per euro 50.000,00 dello stanziamento dell'UPB T25.



Note


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 ottobre 2003, n. 29, s.o. n. 7

(2) Articolo inserito dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.