Istituzione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse (1) (1a)

Numero della legge: 37
Data: 3 novembre 2003
Numero BUR: 32 S.O. 6
Data BUR: 20/11/2003
L.R. 03 Novembre 2003, n. 37
Istituzione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse (1) (1a)


[ Art. 1
(Istituzione)
1. E' istituita l'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio, di seguito denominata Agenzia, con sede in Roma.


Art. 2
(Natura giuridica e finalità)


1. L'Agenzia è ente dipendente della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. L'Agenzia, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 3, opera con finalità di consulenza e supporto tecnico scientifico nei confronti della Regione, delle aziende unità sanitarie locali di seguito denominate aziende (USL) delle aziende ospedaliere, del centro regionale per i trapianti e di tutti gli organismi che si occupano di trapianti di organi sul territorio regionale.

3. L'Agenzia può, nell'ambito delle proprie competenze, fornire prestazioni remunerate ad università, istituti di ricerca ed altri enti pubblici e privati.


Art. 3
(Competenze)

1. L'Agenzia svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) promuove la collaborazione e la reciproca integrazione tra unità operative di enti diversi, nel campo dei trapianti, e le coordina per il raggiungimento di obiettivi comuni mediante un' attività collegiale e la definizione di codici concordati di comportamento clinico, assistenziale e di ricerca;
b) formula proposte all’assessorato competente in materia di sanità finalizzate all’adozione di linee guida e di protocolli operativi al fine di garantire uno standard uniforme ed elevato delle prestazioni ed una più razionale distribuzione delle risorse;
c) formula proposte di riorganizzazione del settore di competenza alle aziende sanitarie e all'assessorato regionale competente in materia di sanità;
d) formula proposte alle aziende USL ed alle aziende ospedaliere ai fini della realizzazione di servizi comuni, necessari per una più efficace attività delle unità operative;
e) formula, proposte all'assessorato regionale competente in materia di sanità, finalizzate all'attivazione o al potenziamento dei dipartimenti di urgenza e di emergenza, nonché dei centri di rianimazione e neurorianimazione in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti);
f) formula proposte all’assessorato regionale competente in materia di sanità e promuove, coordina e realizza le iniziative formative, finalizzate all’aggiornamento permanente degli operatori sanitari e amministrativi coinvolti nelle attività connesse all’effettuazione dei trapianti, in attuazione dell’articolo 21, comma 4, della l. 91/1999; (2)
g) favorisce lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica a supporto dell'attività di trapianto, delle patologie collegate e delle biotecnologie associate, anche grazie a collaborazioni con enti di ricerca nazionali e internazionali, finanziatori istituzionali della ricerca nazionali e internazionali e aziende farmaceutiche, biotecnologiche e produttrici di tecnologie elettromedicali;
h) promuove di concerto con il centro regionale per i trapianti la realizzazione di campagne informative al fine sia di sviluppare nell'opinione pubblica una maggiore propensione alla donazione di organi a scopo di trapianto sia di diffondere la conoscenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dalle strutture che operano sul territorio regionale;
h bis) promuove e coordina, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera h), la realizzazione, d’intesa con la Laziomatica S.p.a. di un apposito sito internet. (3)



Art. 4
(Organi)

1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il presidente e due vicepresidenti;
b) il collegio dei revisori.


Art. 5
(Presidente)

1. II presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'Agenzia e sovrintende all'attività complessiva della stessa, di cui è responsabile nei confronti della Regione.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni il presidente è coadiuvato da due vice presidenti.

3. Il presidente e i vice presidenti sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di trapianti. Il presidente è nominato su designazione del Presidente della Giunta regionale.

4. Il presidente e i vice presidenti durano in carica cinque anni.

5. Al presidente e ai vice presidenti spetta un'indennità annua lorda determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio ).


Art. 6

(Compiti del presidente)

1. Il presidente ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell' attività dell' Agenzia e, in particolare, adotta di intesa con i vice presidenti:
a) lo statuto e il regolamento interno;
b) il programma annuale di attività;
c) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto generale annuale;
d) il provvedimento costitutivo del comitato scientifico;
e) gli atti relativi al conferimento dell'incarico al direttore amministrativo di cui all'articolo 11, comma 1, all'assegnazione allo stesso delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma annuale di attività e alla verifica della realizzazione degli obiettivi medesimi;
f) la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.


Art. 7
(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. Il collegio dei revisori resta in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che ha provveduto alla costituzione e prosegue, comunque, le proprie funzioni fino al rinnovo dell’organo, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993 n.12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)

3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta il trattamento economico determinato ai sensi della l.r. 46/1998.


Art. 8
(Compiti del collegio dei revisori)

1. (4)

2. Il collegio dei revisori riferisce sui risultati dell'attività di controllo alla Giunta regionale e trasmette alla stessa una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell' Agenzia.


Art. 9

(Comitato scientifico)


1. Il presidente e i vice presidenti si avvalgono della consulenza di un comitato scientifico costituito dal presidente stesso e composto da dodici membri di cui:
a) sei responsabili delle strutture autorizzate ad effettuare i trapianti;
b) sei nominati dal presidente, sentiti i vice presidenti, tra studiosi e scienziati di fama internazionale nell'area dei trapianti d' organo e delle terapie connesse.

2. Il comitato scientifico resta in carica per la durata del mandato del presidente che ha provveduto alla costituzione.

3. Il comitato scientifico elegge al suo interno il proprio presidente.

4. Il regolamento interno di cui all'articolo 10 definisce le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato scientifico.


Art. 10
(Statuto e regolamento interno)

1. Il presidente d’intesa con i vice presidenti entro sessanta giorni dalla nomina, adotta lo statuto dell' Agenzia in cui sono disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui all'articolo 4.

2. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

3. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto, il presidente d’intesa con i vice presidenti adotta il regolamento interno dell'Agenzia, contenente le norme di organizzazione e di controllo interno, la dotazione organica, le procedure per la formazione degli strumenti contabili, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del comitato scientifico.


Art. 11
(Organizzazione e personale)

1. L'Agenzia ha una struttura amministrativa cui è preposto un direttore nominato dal presidente dell'Agenzia e scelto fra persone in possesso di diploma di laurea e con una provata esperienza nella direzione amministrativa di enti, aziende e strutture pubbliche o private.

2. Il regolamento di cui all'articolo 10 determina le modalità di organizzazione della struttura di cui al comma 1.

3. Il rapporto di lavoro del direttore di cui al comma 1 è a tempo pieno.

4. Il personale dell'Agenzia gode dello stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.

5. Per l’espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Agenzia si avvale prioritariamente di personale messo a disposizione dalla Regione Lazio.

6. L'Agenzia può, altresì, avvalersi:
a) di personale comandato dalla Regione Lazio, dalle aziende USL, dalle aziende ospedaliere e dagli altri enti pubblici; il personale comandato conserva integralmente lo stato giuridico ed il trattamento economico dell' amministrazione di provenienza;
b) di società o singoli professionisti mediante contratti di consulenza.


Art. 12
(Finanziamento)

1. Il finanziamento dell'Agenzia è assicurato mediante:
a) quote di fondo sanitario regionale di parte corrente ed in conto capitale, determinate secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione alle attività svolte dall'Agenzia ai sensi della presente legge;
b) introiti derivati dall'effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi;
c) somme stanziate nei bilanci della Regione Lazio e degli enti locali per l'esercizio di attività assegnate all'Agenzia;
d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali per specifici progetti;
e) lasciti e donazioni.


Art. 13
(Bilancio annuale di previsione, rendiconto generale
annuale e programma pluriennale di attività)

1. Il bilancio annuale di previsione, l'assestamento, gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale annuale dell' Agenzia, sono adottati dal presidente dell’Agenzia d’intesa con i vice presidenti ed approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dal capo I del titolo VII della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e dalle eventuali disposizioni integrative contenute nel regolamento di contabilità.

2. Al bilancio di previsione è allegato il programma annuale di attività, adottato dal presidente, d’intesa con i vice presidenti, su proposta del comitato scientifico, e divenuto esecutivo a seguito del controllo esercitato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d). Il programma contiene, in particolare:
a) le attività da svolgere nell’ambito delle competenze di cui all'articolo 3;
b) gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento.

3. Al rendiconto generale è allegata la relazione sull’attività dell’Agenzia e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, adottata dal Presidente, d’intesa con i vice presidenti, nonché la valutazione espressa dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b).


Art. 14
(Vigilanza e controllo )

1. La vigilanza ed il controllo sull' Agenzia spettano alla Giunta regionale, la quale, a tal fine, in particolare:
a) emana, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità, direttive per la gestione dell' Agenzia, al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione regionale;
b) esprime valutazioni in merito alla relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) e riferisce alla commissione consiliare competente in materia di sanità ed al Consiglio regionale;
c) verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate e la corrispondenza tra i costi e i benefici e può richiedere, a tal fine, l’acquisizione di atti e disporre ispezioni; riferisce alla commissione consiliare competente in materia di sanità in merito allo svolgimento di tale attività;
d) esercita il controllo, sotto il profilo della conformità alle norme vigenti ed alle proprie direttive, sugli atti concernenti il regolamento interno e il programma annuale di attività, che divengono esecutivi se, entro quindici giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale non ne pronuncia l' annullamento o non chiede chiarimenti; nel caso di richiesta di chiarimenti gli atti diventano esecutivi se non ne viene pronunciato l'annullamento entro quindici giorni dalla data di ricezione dei chiarimenti stessi;
e) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell' adozione di atti obbligatori, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
f) esercita il controllo sugli organi:
1) revocando la nomina di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze;
2) dichiarando la decadenza del presidente e dei vice presidenti in caso di reiterate e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione e nominando contestualmente un commissario straordinario, che svolge le funzioni del presidente decaduto fino alla data di insediamento del nuovo presidente e dei nuovi vice presidenti, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale.


Art. 15
(Disposizioni finali e transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il funzionamento dell’Agenzia decorre dalla data di insediamento del presidente di agenzia e del collegio dei revisori. La nomina dei suddetti organi, deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, alle nomine provvedono in via sostitutiva, rispettivamente il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione:
a) il contingente di personale e le attrezzature da mettere a disposizione dell’Agenzia ;
b) il finanziamento annuale dell’Agenzia sulla base della ricognizione degli oneri diretti ed indiretti sostenuti dalla Regione e dalle strutture che operano in materia di trapianti, alla data di entra in vigore della legge.

Art. 16 (5)
(Disposizione finanziaria)

1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base H11, è istituito apposito capitolo denominato “Quota della Regione per l’esercizio dell’attività, non afferente il fondo sanitario, dell’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse” con lo stanziamento di euro 50.000,00.

2. Le quote di fondo sanitario, di parte corrente ed in conto capitale, determinate ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), rientrano negli appositi capitoli, istituiti rispettivamente nell’ambito delle unità previsionale di base H11 e H22.

3. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di corrispondente importo dagli stanziamenti, in termini di competenza e cassa, dell’UPB T21. Alla determinazione della spesa per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.




Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 novembre 2003, n. 32, s.o. n. 6

(1a) Legge abrogata dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9 a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 4, comma 4 della medesima l.r. 9/2015

(2) Lettera modificata dall'articolo 149, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(3) Lettera aggiunta dall'articolo 149, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(4) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 144, lettera b), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(5) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa H13900]

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.