Disciplina del diritto di iniziativa popolare e degli enti locali per la formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali.

Numero della legge: 63
Data: 17 giugno 1980
Numero BUR: 20
Data BUR: 19/07/1980

L.R. 17 Giugno 1980, n. 63
Disciplina del diritto di iniziativa popolare e degli enti locali per la formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
(Titolari dell' iniziativa )

L' iniziativa popolare di cui agli articoli 28 e 33 dello statuto regionale, per la formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di interesse generale di competenza del Consiglio regionale, e' esercitata:
1) dai consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
2) dai singoli consigli provinciali;
3) da almeno 5 mila elettori della Regione.


Art. 2
(Forma e requisiti delle proposte)

Le proposte di legge e di regolamenti presentate dagli elettori e dai consigli comunali e provinciali debbono essere redatte in articoli e accompagnate da una relazione che ne illustri le finalita' e le singole disposizioni.
Le proposte di provvedimenti amministrativi di carattere generale debbono essere esaurientemente motivate.
Le proposte di legge che importino nuove o maggiori spese rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione devono indicare l' ammontare della spesa nonche' i mezzi per farvi fronte.


Art. 3
(Assistenza tecnica degli uffici del Consiglio regionale)


Al fine di agevolare l' esercizio del diritto di iniziativa popolare e dei consigli comunali e provinciali, l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, fornisce tramite gli uffici del Consiglio, l' assistenza tecnica ai soggetti che la richiedono.
I promotori di cui al primo comma dell' art. 6 nonche' il rappresentante appositamente incaricato dalla amministrazione provinciale ovvero dall' amministrazione comunale promotrice che abbiano interesse ad avvalersi dell' assistenza tecnica degli uffici del Consiglio regionale per la redazione della proposta, formulano la relativa richiesta per iscritto all' Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo riassumendo le finalita' e le principali caratteristiche della proposta.


CAPO II
Iniziativa dei consigli comunali e provinciali


Art. 4
(Modalita' e procedure dell' iniziativa)

L' iniziativa dei comuni e delle province, di cui ai punti n. 1 e n. 2 dell' art. 1, si esercita mediante la approvazione da parte dei rispettivi consigli della proposta di legge o di regolamento e della relativa relazione ovvero dello schema di provvedimento.
Le proposte di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione presentate ad iniziativa dei consigli comunali sono sottoscritte dai sindaci dei rispettivi comuni; quelle presentate ad iniziativa dei consigli provinciali sono sottoscritte dai presidenti delle rispettive amministrazioni provinciali.
La presentazione avviene con il deposito alla segreteria del Consiglio regionale della proposta, nella forma di cui all' art. 2 e della delibera di approvazione.
Nel caso di iniziativa dei consigli comunali, il procedimento di presentazione si intende esaurito quando il comune, il cui concorso completi il numero minimo dei comuni stabilito dall' art. 1 della presente legge, abbia provveduto al deposito di cui al comma precedente.
Il funzionario segretario del Consiglio regionale da' atto, mediante processo verbale redatto in duplice originale, della data del deposito della proposta e della prescritta deliberazione.
Un originale del verbale e' allegato alla proposta, l' altro e' consegnato al depositante.
All' atto del deposito, gli enti locali proponenti possono presentare istanza rivolta al Presidente del Consiglio regionale affinche' venga dichiarata l' urgenza della proposta.


CAPO III
Iniziativa degli elettori


Art. 5
(Modalita' dell' iniziativa)

Gli elettori esercitano l' iniziativa mediante la presentazione di una proposta di legge o di regolamento e relativa relazione ovvero di uno schema di provvedimento, sottoscritto dal numero di elettori previsto dall' art. 1, punto 3, della presente legge.


Art. 6
(Vidimazione dei fogli)

Al fine di raccogliere le firme di cui al precedente articolo 5, gli elettori promotori dell' iniziativa, in numero non inferiore a cinque, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, si presentano alla segreteria del Consiglio regionale per darne comunicazione precisando le finalita' e le caratteristiche dell' iniziativa stessa.
Il funzionario segretario del Consiglio regionale redige apposito verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Il Presidente del Consiglio regionale da' notizia della iniziativa al Consiglio regionale nella prima seduta successiva. Successivamente alla comunicazione di cui al comma precedente, i promotori dell' iniziativa o qualsiasi cittadino, munito del certificato comprovante la sua iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, sottopongono alla segreteria di qualunque comune della Regione, per la vidimazione, i fogli sui quali le firme devono essere raccolte.
A tal fine il competente funzionario appone ai fogli la numerazione progressiva, il bollo dell' ufficio, la data e la propria firma; i fogli sono restituiti entro tre giorni dalla presentazione.
I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensione uguale a quella della carta bollata; i fogli possono essere tra loro rilegati in sigillo e il funzionario che provvede alla vidimazione attesta che la legatura e' stata effettuata precedentemente alla vidimazione stessa.
All' inizio di ciascun foglio, o gruppo di fogli, deve essere riportato il testo integrale della proposta.
Altri fogli possono essere vidimati, con le modalita' di cui ai commi precedenti, anche nel corso della raccolta delle firme.


Art. 7
(Raccolta delle firme)

I cittadini rpoponenti appongono la propria firma nei fogli di cui all' articolo precedente.
Accanto alla firma devono essere indicati per esteso le generalita', il luogo e la data di nascita, il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto il sottoscrittore.
Le firme devono essere autenticate da un notaio, o dal giudice conciliatore, o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il comune dove e' iscritto il proponente ovvero dal segretario o dal funzionario all' uopo autorizzato di detto comune.
L' autenticazione deve recare l' indicazione della data in cui avviene e puo' anche essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso l' autenticazione indica, oltre la data, il numero delle firme contenute nel foglio.
Il pubblico ufficiale che autentica le firme da' atto della manifestazione di volonta' del sottoscrittore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
Ai fogli recanti le firme debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano le iscrizioni alle liste elettorali.
I sindaci rilasciano tali certificazioni entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.


Art. 8
(Deposito della proposta)

La presentazione avviene con il deposito della proposta e di tutta la documentazione prescritta dalla presente legge su fogli vidimati da non oltre sei mesi alla segreteria del Consiglio regionale a cura dei promotori di cui all' articolo 6, primo comma.
Il funzionario segretario del Consiglio regionale da' atto, mediante processo verbale redatto in duplice originale, della data del deposito della proposta e della relativa documentazione; nel verbale sono altresi' indicati le generalita' ed il domicilio dei promotori ed il numero delle firme che essi dichiarano di aver raccolto.
Un originale del verbale e' allegato alla proposta, l' altro e' consegnato ai presentatori a prova dell' avvenuto deposito.
Si applica la disposizione di cui all' ultimo comma dell' articolo 4.


CAPO IV
Adempimenti del CONSIGLIO REGIONALE


Art. 9
(Ricevibilità delle proposte)

Il Consiglio regionale procede alla verifica della regolarita' formale delle proposte di cui agli articoli precedenti in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.


Art. 10
(Ammissione dei promotori e dei delegati degli enti locali nella Commissione consiliare)

In sede di Commissione consiliare competente i promotori della proposta di iniziativa degli elettori ovvero una loro delegazione, ovvero una delegazione di cinque componenti dei consigli comunali o provinciali proponenti, sono ammessi ad illustrare la proposta presentata.


Art. 11
(Sospensione del procedimento)

In caso di rinnovazione del Consiglio regionale la proposta d' iniziativa popolare, che non abbia potuto essere esaminata dal Consiglio regionale o dalla competente Commissione consiliare, si intende automaticamente sospesa. Il nuovo Consiglio regionale, indipendentemente dallo stadio d' esame al quale la proposta era giunta nella precedente legislatura, verifica la regolarita' della proposta stessa non oltre sei mesi dalla data della prima convocazione.


CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 12
(Spese)

Sono a carico della Regione le spese relative alla stampa dei fogli da usare per la raccolta delle firme previste per l' esercizio dell' iniziativa di cui all' articolo 5 qualora non ne sia stata dichiarata la irregolarita' formale ai sensi della presente legge nonche' le spese per l' autenticazione del minimo delle firme nella misura stabilita per i diritti dovuti ai segretari comunali per l' autenticazione delle firme.
Per ottenere il rimborso delle spese di cui al precedente comma, i promotori devono presentare domanda scritta, corredata dalla relativa documentazione, all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, indicando il nome di chi, tra essi, e' delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio.
I provvedimenti di rimborso delle spese di cui ai precedenti commi sono adottati dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.


Art. 13
(Oneri finanziari)

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge si provvede a carico del bilancio del Consiglio regionale mediante istituzione di apposito capitolo, il cui stanziamento sara', in relazione alle effettive esigenze, integrato della somma di volta in volta occorrente secondo la disciplina prevista dall' articolo 24 della legge regionale n. 15 del 12 aprile 1977.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 19 luglio 1980, n. 20

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.