Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n.24 e successive modifiche, Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.

Numero della legge: 41
Data: 20 dicembre 2001
Numero BUR: 36
Data BUR: 29/12/2001

L.R. 20 Dicembre 2001, n. 41
Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n.24 e successive modifiche, “ Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”.

Il Consiglio regionale

ha approvato

Il Presidente Della Giunta Regionale
Promulga


La seguente legge :

Art. 1

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente:

“Art.18 bis “
(Sedi di rappresentanza diplomatica e consolare)

1.Qualora nell’ambito di aree soggette a disciplina di tutela integrale o ad essa assimilata, previste dai PTP, ivi compresi quelli approvati con deliberazione del Consiglio regionale antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, o dal PTPR , ricadono sedi di rappresentanza diplomatica e consolare in ordine alle quali siano in essre o vengano definiti accordi bilaterali in regime di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati ,è consentita , in deroga alla citata disciplina di tutela, la costruzione di edifici autonomi da destinare ad attività di culto per il soddisfacimento delle esigenze della comunità.

2. Nei casi previsti dal comma 1 i progetti delle opere sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30 “.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma ,addì 20 dicembre 2001
STORACE

Pubblicata sul supplemento ordinario n. 7 al bollettino ufficiale n. 36 del 29 dicembre 2001


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.