NORME PER IL RIORDINO DEGLI AUTOSERVIZI DI INTERESSE REGIONALE.

Numero della legge: 33
Data: 22 aprile 1975
Numero BUR: 11
Data BUR: 23/04/1975

L.R. 22 Aprile 1975, n. 33
NORME PER IL RIORDINO DEGLI AUTOSERVIZI DI INTERESSE REGIONALE.






Art. 1

In aderenza alle esigenze dello sviluppo economico e sociale del territorio regionale, ed allo scopo di provvedere alla riorganizzazione dei servizi automobilistici ordinari affidati ad imprese private ai sensi della legge regionale n. 10 del 20- 3- 1973 e successive integrazioni e modificazioni, l' esercizio precario dei servizi stessi e' affidato alla Soc.
STEFER e alla Soc. Romana per le Ferrovie del Nord, a seconda dei rispettivi bacini di traffico, fino al completamento delle operazioni occorrenti per l' effettivo inizio dell' attivita' del Consorzio tra il Comune di Roma e le cinque Province del Lazio e della Azienda Consortile.
Il trasferimento dell' esercizio precario dei servizi alle anzidette Societa' sara' attuato dall' Amministrazione regionale, anche mediante singoli provvedimenti, sulla base del programma allegato in calce alla presente legge, e, comunque, non oltre la data del 30- 6- 1975.


Art. 2

Nelle more dell' approvazione del piano regionale dei trasporti, la Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico del Piano regionale dei trasporti costituito con delibera della Giunta regionale n. 1449 del 28- 5- 1974 adottera' i provvedimenti di cui al secondo e terzo comma dell' art. 2 della citata legge n. 10 del 1973 e al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2- 4- 1973, relativamente agli interventi necessari per assicurare il soddisfacimento delle pubbliche esigenze di trasporto nel Lazio nonche' per garantire il migliore impiego del personale degli impianti e dei veicoli di tutte le imprese esercenti autoservizi di interesse regionale.
A tal fine, la Giunta, attraverso l' Assessorato regionale ai Trasporti, svolgera' la necessaria azione di controllo e di vigilanza sull' esercizio e su ogni altro aspetto della gestione dei servizi nel quadro dei compiti operativi previsti dall' art. 8 della citata legge n. 12 del 1973.


Art. 3

L' esercizio precario dei servizi affidati alla STEFER e alla Societa' Romana Ferrovie del Nord ai sensi della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 ed in base alla presente legge, verra' a cessare entro il 31- 10- 1975 per effetto delle determinazioni che l' Amministrazione regionale adottera' ai sensi della legge regionale 2- 4- 1973, n. 12. Entro detto termine la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Consiliare competente, formulera' e sottoporra' all' approvazione del Consiglio regionale il piano generale dei trasporti di cui agli artt. n. 1 delle leggi regionali n. 10 e n. 12 del 1973.
Nel frattempo, la Giunta regionale, attraverso l' Assessorato ai Trasporti e sentito il parere della Commissione Consiliare competente, ove esistente, e' autorizzata ad esperire i necessari accordi con le imprese private al fine di procedere alla stima del materiale rotabile e degli impianti fissi - riconosciuti idonei e necessari - e di eventuali altri beni attinenti allo svolgimento delle linee gia' esercitate dalle stesse imprese nonche' allo scopo di stabilire le indennita' da corrispondere per l' acquisizione in proprieta' di tutti i suddetti beni, il cui valore di stima costituira' la base prevalente per la determinazione dell' indennizzo previsto dall' art. 5 della citata legge n. 12 del 1973.
Per l' espletamento di questo incarico la Giunta regionale si avvarra' di un Comitato presieduto dall' Assessore ai Trasporti costituito, oltreche' dal Presidente del Consorzio Regionale dei Trasporti del Lazio nel caso di avvenuta sua nomina, da sette esperti nominati dalla Giunta regionale su designazione dei Gruppi del Consiglio, quattro dei quali in rappresentanza delle minoranze.
Gli impianti fissi, il materiale rotabile e gli altri beni attinenti all' esercizio dei servizi gia' gestiti dalle predette imprese, saranno rilevati dall' Amministrazione regionale e da questa conferiti prioritariamente al costituendo Consorzio tra il Comune di Roma e le cinque province del Lazio, in conto contributo della quota di spese di impianto a carico delle Province.
L' Amministrazione regionale provvedera' direttamente a corrispondere alle imprese private, nel caso di cui sopra, gli indennizzi ai sensi dell' art. 5 della legge regionale n. 12, del 2- 4- 1973.


Art. 4

Per l' espletamento delle trattative di cui al precedente articolo, il Presidente della Giunta regionale, con suo decreto, fissera' un termine massimo di trenta giorni.
Trascorso tale termine, qualora l' accordo tra le parti non sia stato ancora raggiunto, nei successivi otto giorni l' Impresa che ha cessato dal servizio potra' egualmente cedere in proprieta' gli impianti fissi ed il materiale rotabile riconosciuti idonei e necessari nonche' eventuali altri beni attinenti all' esercizio - che dovranno risultare da dettagliato inventario redatto in contraddittorio - rimettendosi, per la determinazione di quanto dovutole, ad un collegio arbitrale, che esplichera' il suo mandato secondo equita', nel rispetto dei criteri di cui al secondo comma dell' art. 5 della citata legge n. 12 del 1973. Detto collegio sara' costituito da tre membri, nominato dal Presidente della Giunta regionale con suo decreto; due di essi saranno designati ciascuno da una delle due parti interessate ed il terzo - con funzioni di Presidente - dalle due parti di comune accordo, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Qualora l' impresa che ha cessato dal servizio non dovesse provvedere all' effettiva consegna per il trasferimento di proprieta' degli anzidetti beni, entro il termine di cui sopra, non potra' piu' invocare la procedura arbitrale prevista dal presente articolo e l' Amministrazione regionale non sara' tenuta a rilevare i beni di cui trattasi e sulla base della situazione di urgenza e necessita' conseguente, potra' adottare ogni provvedimento anche ai sensi del secondo e terzo comma dell' art. 2 della legge regionale 20- 3- 1973 n. 10.


Art. 5

Il personale dipendente dalle imprese di trasporto private che cessino la loro attivita' ai sensi della presente legge, sempreche' risulti in effettivo servizio alla data del 31- 12- 1974, avra' diritto, a richiesta, ad essere utilizzato dalle Soc. STEFER e Romana Ferrovie del Nord, fermo restando il trattamento giuridico ed economico goduto al momento del trasferimento della gestione dei servizi.
Possono altresi' avvalersi di tale diritto i lavoratori assunti dopo il 31- 12- 1974 e fino al 15- 2- 1975, sempreche' tali assunzioni siano motivate da esigenze di sostituzione di personale che abbia cessato dal servizio nello stesso periodo.
Nei casi suddetti trovano applicazione le altre disposizioni contenute nell' art. 6 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12.


Art. 6

In deroga a quanto disposto dall' art. 3 della legge regionale 25- 1- 1975, n. 12, a decorrere dalla data di effettivo inizio dell' esercizio precario delle linee - trasferite ai sensi della presente legge - da parte delle Societa' STEFER e Romana Ferrovie del Nord, i finanziamenti previsti dalla legge n. 12 del 1975, saranno corrisposti a favore delle succitate societa' subentranti nella gestione precaria dei servizi.
Si fa salvo il diritto delle Imprese private alla percezione del predetto contributo maturato fino alla data del trasferimento dei servizi e sempreche' non sussistano gli altri motivi ostativi previsti dalle leggi e regolamenti regionali.
Verra' stabilita, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli Enti locali interessati per la gestione dei suddetti servizi. In tal caso resta salvo l' intervento, sostitutivo o integrativo della Regione mediante propri contributi.


Art. 7

Al fine di garantire comunque e immediatamente l' ordinato esercizio delle autolinee di interesse regionale, la Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all' acquisto di almeno cento autobus ed eventuali impianti ed attrezzature da reperire sul mercato e da destinare all' esercizio consortile dei suddetti servizi.


Art. 8

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, nonche' all' onere derivante dall' applicazione del primo comma dell' art. 2 della legge regionale 21- 3- 1973 n. 11 e della legge 29- 5- 1973 n. 22 e dell' art. 2 della legge regionale 19- 7- 1974 n. 31 che si determina complessivamente in lire 13 miliardi, si fara' fronte mediante l' accensione di uno o piu' mutui passivi da ammortizzare in un periodo non superiore ai venti anni - con una spesa annua complessiva di ammortamento di L. 2.400 milioni - nelle forme alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale da sottoporsi all' approvazione del Consiglio regionale.
Le rate di ammortamento saranno iscritte in appositi capitoli di spesa di bilancio regionale per quanti saranno gli anni di ammortamento del mutuo, distintamente per la parte capitale e per la parte interessi e spese.
Alla spesa relativa alla rata annua di ammortamento di L. 2.400 milioni si fara' fronte per l' anno 1975, in parte mediante riduzione per l' importo di L. 1.780 milioni dello stanziamento del cap. 1963 e per L. 620 milioni utilizzando le disponibilita' dei cap. 1931 e 3.001 che vengono soppressi.
Il ricavo della operazione di mutuo sara' iscritto nel cap. 501 dello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1975, in corrispondenza dell' acquisizione dell' entrata, sara' istituito nello stato di previsione della spesa il cap. n. 2520 << spese per contributo alle Provincie sulle spese di impianto per la costituzione dei Consorzi, per il rilievo dei beni delle imprese private di trasporto e per l' acquisto di autobus, eventuali impianti e attrezzature, da destinare al Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto >>.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con propri decreti da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio relativo all' anno 1975. Gli impegni di spesa di cui all' art. 3 della legge regionale 21- 3- 1973, n. 11 legge 29- 5- 1973, n. 22 ed all' art. 1 della legge regionale 19- 7- 1974, n. 31, sono assorbiti dallo stanziamento stabilito con il primo comma del presente articolo.
Nelle more del perfezionamento dei mutui di cui al presente articolo e per l' attuazione di quanto in esso disposto, l' Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere acconti che verranno recuperati in sede di erogazione delle somme costituenti il netto ricavo dei mutui suddetti.
In relazione a quanto precede, vengono istituiti nel bilancio di previsione per l' anno 1975 i seguenti capitoli, con lo stanziamento di L. 12 miliardi
- Tabella A entrata - capitolo n. 772 << recuperi per acconti per mutui in corso di perfezionamento nel settore dei trasporti >>.
- Tabella B spesa - capitolo 4772 << acconti per mutui in corso di perfezionamento nel settore dei trasporti >>.


Art. 9

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del 2Ø comma dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 22 aprile 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 21 aprile 1975.



ALL.1


ALLEGATO

Programma per l' affidamento dell' esercizio precario dei servizi automobilistici di interesse regionale alle Societa' STEFER e SFRN.


ATTO ALLEGATO

- entro il 15 aprile 1975:
alla STEFER verranno affidati gli autoservizi delle zone: Cassinate, Casilina sud, Casilina nord, Carpinetana e zona montana di Frosinone;
- entro il 30 aprile 1975:
alla STEFER verranno affidati gli autoservizi delle zone: Palombarese, Tiburtina, Prenestina, di Pomezia e dei Castelli Romani, Reatino;
alla Societa' Romana Ferrovie del Nord verranno affidati gli autoservizi delle zone: Tiberina, Viterbese;
- entro il 15 maggio 1975:
alla STEFER verranno affidati gli autoservizi delle zone: Latina sud, Aurunci, Ausoni, Lepini e Agro Pontino;
- entro il 31 maggio 1975:
alla STEFER verranno affidati gli autoservizi delle zone: Ostia, Fiumicino, Via Aurelia, Braccianese e Via Cassia.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.