CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Principi)
1. La Regione, nel rispetto degli articoli 4, 32, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione e in attuazione dell’articolo 6 dello Statuto, promuove la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro quali principi fondamentali per garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso.
2. La Regione sostiene l’innovazione in tutte le sue forme e promuove lo sviluppo responsabile dell’economia digitale quale fattore di crescita economica e di nuova occupazione nonché assicura la tutela del lavoro attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, a norma dell’articolo 3 della Costituzione.
3. La Regione, nel rispetto di quanto previsto nel Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il 17 novembre 2017 dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione dell’Unione europea, riconosce il diritto di ogni persona ad avere un trattamento giusto ed equo in merito alle condizioni e alla sicurezza del lavoro, all’accesso alla protezione sociale e alla formazione, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro.
4. La Regione promuove, altresì, una nuova cultura del lavoro digitale nel Lazio.
Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)
1. In attuazione dei principi di cui all’articolo 1, la presente legge detta disposizioni dirette a:
a) tutelare la dignità, la salute e la sicurezza del lavoratore digitale;
b) migliorare la trasparenza del mercato del lavoro digitale, garantendo ai lavoratori un’acquisizione completa dell’informativa di cui all’articolo 6;
c) contrastare il lavoro non sicuro e ogni forma di diseguaglianza e di sfruttamento;
d) individuare strumenti operativi, di consultazione e di programmazione.
2. La presente legge si applica al lavoratore, di seguito denominato lavoratore digitale, che, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro, offre la disponibilità della propria attività di servizio all’impresa, di seguito denominata piattaforma digitale, che organizza l’attività al fine di offrire un servizio a terzi mediante l’utilizzo di un’applicazione informatica, determinando le caratteristiche del servizio e fissandone il prezzo.
CAPO II
LE TUTELE
Art. 3
(Tutela della salute e della sicurezza)
1. La Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), individua, con deliberazione, le misure finalizzate a promuovere la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale, con il coinvolgimento delle piattaforme digitali che abbiano dato attuazione alle tutele previste dal presente articolo e dagli articoli 4, 5, 6 e 7.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia e al fine di garantire al lavoratore digitale la tutela piena e integrale contro gli infortuni nell’attività di servizio, la piattaforma digitale adotta interventi e misure per la formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro del lavoratore digitale e, in particolare, sui rischi e danni derivanti dall’esercizio dell’attività di servizio e sulle procedure di prevenzione e di protezione.
3. La piattaforma digitale, con oneri a proprio carico, fornisce al lavoratore digitale dispositivi di protezione conformi alla disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e provvede alle spese di manutenzione dei mezzi e degli strumenti utilizzati per l’attività di servizio.
Art. 4
(Tutele assistenziale e previdenziale)
1. La piattaforma digitale attiva, senza oneri per il lavoratore digitale, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del lavoratore digitale, per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell’attività di servizio, nonché quella per la tutela della maternità e della paternità.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 non ha franchigie a carico del lavoratore digitale.
3. Ai fini del calcolo del premio assicurativo nonché della liquidazione delle prestazioni relative alla copertura assicurativa contro gli infortuni, si fa riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza sociale.
4. Il lavoratore digitale ha diritto alla tutela previdenziale obbligatoria secondo quanto disposto dalla normativa nazionale.
5. Nel rispetto degli articoli 38 e 117 della Costituzione, la Regione favorisce, con il coinvolgimento delle parti sociali, forme di tutela integrative in materia di previdenza e assistenza anche mediante gli enti e i fondi bilaterali.
Art. 5
(Compenso e indennità speciali)
1. Il compenso è a tempo, fatto salvo il mancato svolgimento dell’attività di servizio, e non può essere inferiore alla misura oraria minima determinata dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Nel caso in cui il mancato svolgimento dell’attività di servizio non dipenda da causa imputabile alla volontà del lavoratore digitale, quest’ultimo ha diritto a un’indennità di prenotazione nella misura determinata dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. Il lavoratore digitale ha diritto alla corresponsione di una maggiorazione del compenso orario nei casi, nella misura e secondo le modalità determinate dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
3. Al fine di promuovere la sicurezza sul lavoro, il compenso non può in ogni caso essere stabilito a cottimo.
Art. 6
(Informativa preventiva al lavoratore digitale)
1. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale, la piattaforma digitale fornisce un’informativa preventiva ed esaustiva:
a) sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del lavoro di servizio;
b) sul luogo in cui è svolta l’attività di servizio;
c) sull’oggetto dell’attività di servizio;
d) sul compenso e sulle indennità speciali;
e) sugli strumenti di protezione assegnati;
f) sulle modalità con cui l’algoritmo determina l’incontro fra la domanda e l’offerta di servizio;
g) sulla procedura di verifica di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c).
Art. 7
(Parità di trattamento e non discriminazione nel rating reputazionale)
1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di pari opportunità e non discriminazione, la piattaforma digitale garantisce al lavoratore digitale un’informativa trasparente riguardo al funzionamento dell’algoritmo che determina l’incontro fra la domanda e l’attività di servizio.
2. La Giunta regionale promuove a livello territoriale le attività previste all’articolo 13, comma 3, e in ogni caso ogni altra attività utile a garantire, da parte della piattaforma digitale, al lavoratore digitale:
a) un utilizzo trasparente dell’algoritmo che determina l’incontro fra la domanda e l’offerta dell’attività di servizio;
b) una procedura di valutazione della prestazione chiara e trasparente al fine della formazione del rating reputazionale;
c) una procedura di verifica imparziale del rating reputazionale a seguito di contestazione da parte del lavoratore digitale;
d) la portabilità del rating reputazionale nel passaggio da una piattaforma a un’altra.
Art. 8
(Sanzioni)
1. La violazione degli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 comporta una sanzione amministrativa a carico della piattaforma digitale da 500,00 a 2.000,00 euro.
2. L’entità della sanzione, le modalità di accertamento delle violazioni, le procedure di notifica e di riscossione sono stabilite, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente in materia di lavoro.
CAPO III
GLI STRUMENTI
Art. 9
(Portale del lavoro digitale della Regione)
1. È istituito il portale del lavoro digitale della Regione.
2. Il portale di cui al comma 1, si compone dell’anagrafe regionale dei lavoratori digitali, di seguito denominata anagrafe, e del registro regionale delle piattaforme digitali, di seguito denominato registro.
3. Il lavoratore digitale che svolge l’attività nel territorio regionale può iscriversi all’anagrafe. L’iscrizione all’anagrafe è gratuita e consente al lavoratore digitale di accedere agli interventi previsti nel programma annuale degli interventi di cui all’articolo 12.
4. La piattaforma digitale, se in regola con le disposizioni contenute nella presente legge, può iscriversi nel registro. L’iscrizione al registro è gratuita e consente alle piattaforme di accedere agli interventi previsti nel programma annuale degli interventi di cui all’articolo 12 e di utilizzare la dicitura “Economia leale” (Fair Economy), riconosciuta dalla Regione.
5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare
competente in materia, stabilisce criteri, modalità e termini per l’iscrizione all’anagrafe e al registro.
Art. 10
(Consulta regionale del lavoro digitale)
1. Per le finalità di cui all’articolo 2, è istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di lavoro, la Consulta regionale del lavoro digitale, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche in materia di lavoro digitale.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua con propria deliberazione la composizione della Consulta, che è presieduta dall’Assessore regionale competente in materia di lavoro con la partecipazione, oltre che dell’Assessore competente in materia di sviluppo economico e del presidente della commissione consiliare competente in materia di lavoro, dei soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nel settore del lavoro digitale nonché delle parti sociali.
3. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Regione.
4. La Consulta:
a) fornisce indicazioni per la definizione del programma annuale degli interventi di cui all’articolo 12;
b) elabora studi e ricerche in materia di lavoro digitale;
c) formula al Consiglio regionale proposte riguardanti lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale;
d) monitora, anche attraverso i dati acquisiti tramite l’anagrafe, le evoluzioni dell’economia digitale e il loro impatto sul mercato del lavoro;
e) esamina le problematiche concernenti l’applicazione delle tutele in materia di salute e di sicurezza del lavoratore digitale;
f) monitora in merito alla corretta applicazione della presente legge nel territorio regionale e trasmette annualmente una relazione alla commissione consiliare competente;
g) favorisce il costante confronto tra piattaforme, lavoratori digitali e parti sociali.
5. L’organizzazione e il funzionamento della Consulta sono stabiliti con determinazione del Direttore regionale competente in materia di lavoro.
6. L’istituzione della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito.
Art. 11
(Carta dei diritti dei lavoratori digitali)
1. La Consulta elabora la Carta dei diritti dei lavoratori digitali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, con la finalità di promuovere principi, regole e tutele a garanzia dei lavoratori digitali e delle piattaforme digitali, per il loro sviluppo armonico nella società e per il riconoscimento del loro ruolo nella Regione, nonché di sostenere il principio di consumo responsabile in capo a ogni consumatore.
Art. 12
(Programma annuale degli interventi)
1. Per le finalità di cui all’articolo 2, la Regione promuove e sostiene interventi concernenti:
a) l’informazione sui diritti;
b) la formazione in materia di salute e di sicurezza;
c) le forme di tutela integrativa in materia di previdenza e di assistenza.
2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni elaborate dalla Consulta ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera a), adotta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il programma annuale degli interventi di cui al comma 1.
Art. 13
(Accordi)
1. La Regione promuove la stipula di accordi con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e compagnie assicurative aventi a oggetto la disciplina attuativa delle tutele previdenziali e assicurative di cui all’articolo 4.
2. In attuazione dell’articolo 8 e al fine di rafforzare l’efficacia degli strumenti di monitoraggio e controllo nei confronti dei nuovi lavori digitali, la Regione promuove accordi con gli organi di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione avvia il confronto a livello territoriale regionale con i soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nel settore del lavoro digitale.
Art. 14
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri di cui alla presente legge, con esclusione di quelli derivanti dall’articolo 9, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.000.000,00 per gli anni 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 9 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 della missione 15, titolo 2 “Spese in conto capitale”, di un’apposita voce di spesa denominata: “Spese relative alla creazione del Portale del lavoro digitale della Regione Lazio”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.
Art. 15
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Lazio.
Roma, lì 12 Aprile 2019
Il Presidente Nicola Zingaretti
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.