Costituzione dell' istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attivita' ad esse connesse.

Numero della legge: 27
Data: 25 maggio 1989
Numero BUR: 27
Data BUR: 25/05/1989

L.R. 25 Maggio 1989, n. 27
Costituzione dell' istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attivita' ad esse connesse.

(Pubblicata nel B.U. 25 maggio 1989, n. 27)


Art. 1

1. In conformita' all' articolo 53, primo comma, lettera b), dello statuto regionale, la Regione promuove la costituzione dell' istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attivita' ad esse connesse " Montecelio" con sede presso l' ex convento di S. Michele nel comune di Guidonia Montecelio.


Art. 2

1. L' istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attivita' ad esse connesse " Montecelio" provvede, nell' ambito delle competenze regionali e degli enti locali in materia di promozione culturale ed educativa, del diritto allo studio e della formazione professionale a:
a) formare esperti nel settore della grafica e della comunicazione visiva e del design;
b) espletare attivita' di studio, ricerca e sperimentazione;
c) organizzazione di mostre e manifestazioni artistiche;
d) collaborare con l' Universita', istituti ed enti di studio e di ricerca, imprese ed ogni altro soggetto che abbia interesse al campo di attivita' dell' istituto.


Art. 3

1. La gestione dell' istituto " Montecelio" e' affidata all' apposito consorzio tra il comune di Guidonia Montecelio e l' amministrazione provinciale di Roma.

2. Lo statuto del consorzio determina i modi e le proporzioni, rispetto al finanziamento regionale, della partecipazione del comune di Guidonia Montecelio e dell' Amministrazione provinciale di Roma alle spese di gestione dell' istituto.


Art. 4

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare annualmente, con proprio atto deliberativo, sentita la competente Commissione consiliare permanente, al consorzio per la gestione dell' istituto " Montecelio", contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per i programmi di attivita' dell' istituto stesso.

2. Il consorzio provvede a trasmettere all' assessorato alla cultura della Regione, all' atto della loro approvazione, il proprio bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonche' ampie e documentate relazioni tecniche sulla programmazione delle attivita' dell' istituto e sul loro svolgimento.

3. L' assessore regionale alla cultura provvede a formulare annualmente motivate proposte di finanziamento dell' istituto, ai fini della predisposizione del bilancio regionale di previsione.


Art. 5

1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante istituzione di apposito capitolo del bilancio di previsione della Regione per il 1989 n. 16015 denominato: " Finanziamento del consorzio per la gestione e lo sviluppo dell' istituto per la grafica e la comunicazione visiva e delle attivita' ad esse connesse" con iscrizione in termini di competenza della somma di lire 1.000 milioni.

2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 1.000 milioni si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera f), del bilancio di previsione della Regione per l' anno finanziario 1989.

3. All' onere relativo agli anni successivi sara' provveduto con le relative leggi di bilancio.


Art. 6

1. In attesa della costituzione del consorzio per la gestione dell' istituto " Montecelio" gli stanziamenti di cui alla presente legge sono attribuiti al comune di Guidonia Montecelio che provvede a tutti i compiti inerenti il funzionamento dell' istituto.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.