Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici.

Numero della legge: 59
Data: 3 maggio 1985
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1985

L.R. 03 Maggio 1985, n. 59
Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici.

(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1985, n. 13, n. 1)


Art. 1

La Regione Lazio favorisce l' estensione delle diverse forme della pratica turistica all' aria aperta, per un equilibrato sviluppo del turismo nel territorio, ai fini della conoscenza, della fruizione e della valorizzazione del patrimonio naturale ambientale e storico - culturale.
A tal fine vengono disciplinate le relative strutture ricettive con la presente legge e con il regolamento di attuazione che sara' approvato dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa.


Art. 2
(Definizione)

Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento quali tende, caravans, campers e carrellitenda, purche' trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere al trasporto eccezionale.
Nei campeggi e' consentita la presenza di tende, caravans e di altri manufatti previsti nel successivo comma che non siano di proprieta' dei turisti, purche' in misura non eccedente il 15 per cento della ricettivita' complessiva.
Sono villaggi turistici i complessi attrezzati per consentire ai turisti sprovvisti di mezzi propri il pernottamento, il soggiorno e la sosta in tende, caravans ed altri manufatti realizzati in materiale leggero, non vincolati permanentemente al suolo e che comunque non posseggano caratteristiche del ricettivo alberghiero.
Nei villaggi turistici possono essere previste aree utilizzabili da turisti provvisti di mezzi propri di pernottamento consentiti per i campeggi purche' in misura non eccedente il 25 per cento della ricettivita' complessiva.
Nei campeggi e nei villaggi turistici fino al 50 per cento della ricettivita' totale puo' essere riservata a campeggiatori che intendano acquisire in abbonamento la disponibilita' delle piazzole e dei relativi servizi per periodi prolungati, comunque non superiori ad un anno, sempreche' ne facciano richiesta entro la fine dell' anno precedente.
Sono aree di sosta temporanea gli spiazzi per i quali non sono prescritte attrezzature proprie dei complessi di cui ai commi precedenti individuati dal comune per consentire al singolo utente fornito di tenda o di caravan la sosta per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore.


Art. 3
(Campeggi naturalistici)

Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi naturalistici a fini di studio su parere favorevole da rilasciarsi, nel quadro dei rispettivi piani di assetto, dalle autorita' di gestione le quali a questo fine debbono preventivamente emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle zone.
La realizzazione dei campeggi naturalistici e' riservata ai comuni, i quali possono affidarne la gestione ad enti pubblici del turismo o ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche ed operanti a livello nazionale o regionale.


Art. 4
(Campeggi mobili)

Le associazioni ed organismi operanti nel settore del turismo sociale senza fini di lucro, possono usufruire, in aree a disposizione del comune, di periodi di sosta per non piu' di quindici giorni non prorogabili, per gruppi di campeggiatori forniti di autonomi mezzi di pernottamento.
L' autorizzazione viene concessa dal sindaco purche' siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico - sanitarie e comunque l' osservanza di tutte le altre prescrizioni contenute nell' autorizzazione del sindaco.
Ai fini della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali, i sindaci nel rilasciare l' autorizzazione devono attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento delle presenze.


Art. 5
(Campeggio libero ed isolato)

Il sindaco, accertata l' esistenza dei requisiti minimi di carattere igienico - sanitario di sicurezza e di tutela dell' ambiente, puo' autorizzare al singolo utente il campeggio libero ed isolato su zone determinate e per periodi limitati comunque non superiore ai quindici giorni.


Art. 6
(Campi per nomadi)


I comuni possono individuare apposite aree comunali da riservare esclusivamente alla sosta di carovane o di singoli gruppi di nomadi.
Dette aree devono essere dotate di illuminazione, erogazione di acqua potabile, lavatoi e vuotatoi chimici. Apposito regolamento per l' uso delle aree dovra' essere emanato dai comuni interessati.


Art. 7
(Classificazione)

I campeggi di cui al precedente articolo 2 sono classificati in quattro categorie denominate: una stella, due stelle, tre stelle e quattro stelle.
I villaggi turistici sono classificati in tre categorie denominate: due stelle, tre stelle e quattro stelle. I campeggi ed i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva << A >> (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo - invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attivita' per l' intero arco dell' anno
Le aree di sosta di cui al precedente articolo 2, ultimo comma, sono contrassegnate con una stella. La classifica e' obbligatoria e viene attribuita dal comune competente contestualmente all' atto di autorizzazione all' esercizio di cui al successivo articolo 13, previi gli opportuni accertamenti, tenuto conto dei requisiti che saranno stabiliti dal regolamento di attuazione in rapporto alla ubicazione, alla qualita' dei servizi ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.


Art. 8
(Revisione di classifica)

Qualora intervengano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione, il titolare dell' autorizzazione all' esercizio e' tenuto a farne denuncia al comune per l' adozione del provvedimento di revisione della classifica.
Qualora venga accertato che non sussistono piu' i requisiti necessari per il mantenimento della classifica assegnata, il comune previa diffida motivata provvede d' ufficio alla revisione della classifica stessa, considerati i requisiti effettivamente posseduti.


Art. 9
(Requisiti minimi)

I complessi di cui al precedente articolo 2 debbono comunque possedere i seguenti requisiti minimi:
A) campeggi attrezzati
1) densita' massima: 70 equipaggi e 250 persone per ettaro;
2) alimentazione di acqua potabile 150 litri di cui almeno 80 litri potabili per persona al giorno, distribuiti attraverso non meno di tre punti per ettaro;
3) rete fognaria con depurazione delle acque nere;
4) viabilita' veicolare, garantita durante il periodo di apertura, in modo che ogni installazione risulti svincolata;
5) installazioni igienico - sanitarie nella misura di: 1 << water closet >> ogni 20 persone; 1 doccia chiusa ogni 30 persone; 1 lavabo ogni 20 persone; 1 lavapiedi ogni 80 persone; 1 lavello per stoviglie ogni 50 persone; 1 lavatoio panni ogni 60 persone; 1 vuotatoio per << water closet >> chimico ogni 250 persone;
6) raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia giornaliera degli appositi recipienti;
7) distribuzione di corrente elettrica che permetta l' allacciamento di almeno il 50 per cento degli equipaggi;
8) installazione per il pronto soccorso e la protezione dagli incendi;
9) un locale coperto per ricezione ed altri usi comuni;
10) illuminazione;
11) posto telefonico;
12) recinzione;
B) villaggi turistici
gli stessi requisiti stabiliti per i campeggi con le seguenti varianti:
1) densita' massima 60 strutture di pernottamento e 200 persone per ettaro;
2) alimentazione elettrica singola per ogni struttura di pernottamento in misura adeguata;
3) installazione igienico - sanitaria nella stessa misura di quelle dei campeggi, riferite al numero complessivo degli equipaggi sprovvisti di servizi singoli.
Ai campeggi attrezzati ed ai villaggi turistici con i requisiti minimi sopraelencati verra' attribuita la classificazione minima;
C) aree di sosta temporanea
1) capienza massima: 6 equipaggi;
2) n. 1 << water closet >>;
3) n. 1 punto di distribuzione acqua;
4) punto raccolta rifiuti.


Art. 10
(Individuazione delle aree)

Le aree destinate agli insediamenti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 6, devono essere previste negli strumenti urbanistici generali dei rispettivi comuni.
I comuni sono tenuti ad individuare le aree destinate al deposito o rimessaggio di caravans o mezzi itineranti ad uso temporaneo di campeggio.
I comuni gia' dotati di strumento urbanistico provvedono alla individuazione di dette aree con apposita variante non soggetta ad autorizzazione preventiva.
I comuni deliberano le destinazioni di zona di cui ai commi precedenti, acquisiti i pareri dell' ispettorato ripartimentale delle foreste, dell' ente provinciale del turismo, dell' azienda autonoma di soggiorno e turismo, ove esista, e dell' unita' sanitaria locale competente.
Nella formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti la previsione di complessi ricettivi campeggistici deve essere riferita alle esigenze turistiche comunque accertate e rispettare le indicazioni contenute nella pianificazione a livello sovracomunale e nei provvedimenti regionali incidenti sull' assetto del territorio.


Art. 11
(Concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 )

L' insediamento dei campeggi e villaggi turistici e' subordinato all' osservanza delle prescrizioni di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e delle leggi regionali in materia.
La concessione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta su parere dell' autorita' sanitaria, del comando dei vigili del fuoco, dell' assessorato regionale all' agricoltura, dell' ente provinciale del turismo e della locale azienda autonoma soggiorno e turismo, ove esista, sul progetto esecutivo del complesso ricettivo.
Con atto d' obbligo il concessionario deve impegnarsi a realizzare a sua cura e spese tutte le opere interne al complesso turistico a servizio delle unita' di soggiorno temporaneo di cui all' articolo 6 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35.
Le aree dei complessi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 6 non possono comunque essere oggetto di frazionamento mediante vendita o cessione del diritto di superficie o qualsiasi altra forma di cessione a singoli.


Art. 12
(Domanda di concessione)

La domanda intesa ad ottenere la concessione di cui al precedente articoli 11, redatta in carta legale, deve essere presentata dal proprietario dell' area, o da chi abbia titolo per richiederla, al comune competente per territorio e deve essere corredata da:
a) relazione illustrativa che indichi localizzazione, viabilita' esterna sia pubblica che privata per l' accesso alla struttura campeggistica, tipo di complesso, capacita' ricettiva, servizi ed impianti accessori ed ogni altra notizia utile alla descrizione del complesso e del suo funzionamento;
b) relazione tecnica comprensiva di:
1) indicazione grafica con riferimento allo strumento urbanistico;
2) stralcio catastale con indicazione delle particelle fondiarie interessate;
3) planimetria generale del complesso in scala non superiore a 1: 2000 con la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura;
4) planimetria di dettaglio in scala non superiore a 1: 500 con l' individuazione degli edifici, delle piazzole con le relative numerazioni e delle opere di attrezzatura interna dell' area relative alla fognatura, impianto idrico, impianto elettrico, impianto antincendio ed allacciamento alla fognatura comunale od eventuale impianto di depurazione;
c) elaborati grafici in scala non superiore a 1: 100 relativi alle opere di attrezzatura interna.


Art. 13
(Autorizzazione all' esercizio)

L' esercizio dei campeggi e villaggi turistici e' subordinato alla preventiva autorizzazione del comune, previo accertamento della rispondenza dei complessi stessi alla concessione ed alle prescrizioni di legge da effettuarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta dell' interessato.
Il comune decide sulla domanda di autorizzazione dell' esercizio nel termine di trenta giorni dall' effettuazione del controllo di cui al comma precedente. Scaduto inutilmente tale termine la domanda si intende accolta.
Per gli anni successivi l' autorizzazione si considera rinnovata, ferma restando la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio, con il semplice adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 15.


Art. 14
(Domanda di autorizzazione)

La domanda intesa ad ottenere l' autorizzazione allo esercizio di cui all' articolo 13 della presente legge, da presentarsi al comune dovra' in particolare contenere:
a) denominazione dell' esercizio;
b) denuncia dei requisiti dell' impianto realizzato con indicazione della categoria della classificazione che si intende conseguire;
c) periodi di apertura del complesso e tariffe che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione, in conformita' di quanto previsto dal successivo articolo 21;
d) specifica richiesta di autorizzazione all' esercizio delle attivita' di cui al successivo articolo 16;
e) designazione del gestore di cui al successivo articolo 17.
Alla domanda stessa inoltre dovra' essere allegata la seguente documentazione:
a) copia dell' atto di concessione di cui al precedente articolo 11 e degli eventuali allegati;
b) regolamento interno con le istruzioni e raccomandazioni del caso rivolte agli utenti;
c) ricevuta del versamento delle singole tasse sulle concessioni, a norma della legislazione vigente;
d) copia conforme alla polizza di assicurazione di cui al successivo articolo 18, secondo comma;
e) documentazione in triplice copia di quanto richiesto nel precedente articolo 12.


Art. 15
(Tassa sulle concessione)

Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 13 sono soggette, all' atto del rilascio e successivamente per ciascun anno solare, al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali istituite con legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 16
(Esercizio di attivita' commerciali o diverse )

Con il provvedimento di cui al precedente articolo 13 puo' essere autorizzato l' esercizio di spaccio, di ristorazione, di vendita di bevande alcoliche ed analcoliche, limitatamente agli utenti dei complessi ricettivi campeggistici.
L' esercizio di vendita di bevande superalcoliche, di tabacchi e generi di monopolio e di altre attivita' di commercio, sempre limitatamente agli utenti dei complessi campeggistici, e' subordinato all' ottenimento di apposita licenza rilasciata anche al di fuori delle previsioni dei piani comunali per il settore del commercio.
Il titolare od il gestore non puo' comunque imporre agli utenti l' uso dei servizi accessori esistenti all' interno dei complessi.
Nei periodi di chiusura dell' esercizio, con formale provvedimenti dell' autorita' competente, puo' essere autorizzato il rimessaggio.


Art. 17
(Designazione del gestore)

Gli enti richiedenti l' autorizzazione di cui ai precedenti articoli devono designare un gestore dell' esercizio allegando l' atto di assenso del medesimo. Il nominativo del gestore deve essere indicato nel provvedimento di autorizzazione.
Il titolare deve dare immediato avviso al comune di eventuali modifiche relative alla gestione provvedendo, ove si rendesse necessario, alla designazione entro trenta giorni di altro gestore responsabile; la mancata designazione comporta la revoca dell' autorizzazione.
Il titolare od il gestore debbono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


Art. 18
(Obblighi del titolare e del gestore)

Il titolare ed il gestore sono responsabili dell' osservanza nei complessi ricettivi campeggistici delle disposizioni previste nella presente legge, delle norme di pubblica sicurezza e di ogni altra disposizione prevista dalla legislazione vigente.
Il titolare del complesso deve essere assicurato per i rischi di responsabilita' civile nei confronti degli utenti. Il titolare od il gestore sono tenuti a compilare e trasmettere mensilmente agli organi competenti gli appositi modelli statistici e sono tenuti a fornire agli stessi ogni notizia ed informazione relativa al complesso; sono altresi' soggetti alle disposizioni di cui all' articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Una copia o ricalco delle schede di notifica delle persone alloggiate viene conservata presso l' esercizio e sostituisce il registro previsto dall' articolo 109, terzo comma, del testo unico citato.
Il titolare od il gestore devono assicurare una custodia continua nel complesso durante il periodo di apertura.
Il titolare od il gestore devono tenere esposto il regolamento interno, le tariffe e la classifica a disposizione di chiunque voglia prenderne atto in qualsiasi momento.


Art. 19
(Periodi di esercizio)

Qualora l' attivita' dei complessi debba avere durata stagionale, nell' autorizzazione e' indicato il periodo di esercizio annualmente consentito.
Il titolare dell' autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea del complesso o che intende modificare i periodi di apertura e chiusura deve indicarne la durata e deve ottenere l' autorizzazione dal comune, dandone notizia al competente ente provinciale per il turismo e, ove esista, alla locale azienda autonoma di soggiorno e turismo.
La chiusura temporanea non puo' comunque essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili ad un anno per fondati e documentati motivi.


Art. 20
(Elenco regionale dei campeggi)

I comuni provvedono a trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno l' elenco dei complessi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 6, all' assessorato al turismo della Regione con la descrizione del complesso, l' indicazione delle condizioni di apertura e di esercizio, delle tariffe applicate e di ogni altra notizia utile sulle attrezzature e sulle attivita' necessarie e complementari.
I comuni provvedono altresi' a dare tempestiva comunicazione alla Regione di eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni.
La Regione cura la tenuta dell' elenco dei campeggi e villaggi turistici autorizzati nel territorio regionale e provvede a darne pubblicazione e diffusione nelle forme ritenute piu' idonee anche ai fini promozionali.


Art. 21
(Tariffe)

Ai campeggi ed ai villaggi turistici si applica il regime dei prezzi concordati previsto dalla vigente legislazione per gli alberghi.
Le tariffe relative ai complessi di cui sopra, gestiti dai soggetti individuati dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 92, che operano senza fini di lucro ai fini della promozione del turismo sociale, debbono costituire oggetto di apposita trattativa.
Le tariffe comprensive di IVA (imposta sul valore aggiunto) debbono riguardare anche eventuali abbonamenti, essere comprensive di tutti i servizi indispensabili e distinti nelle seguenti voci:
a) per tenda, roulotte, camper, carrello, auto e moto per ogni notte di presenza;
b) per persona - notte.


Art. 22
(Superamento delle barriere architettoniche )

Al fine di migliorare la fruibilita' generale dei complessi ricettivi campeggistici e di consentirne l' utilizzazione anche agli anziani ed alle persone con limitate od impedite capacita' motorie, nell' ambito dei complessi stessi devono essere evitate le << barriere architettoniche >> di cui all' articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
Almeno per i servizi e le attrezzature comuni e per una quota parte delle superfici destinate alle unita' di soggiorno temporaneo, non inferiori al 5 per cento del totale, devono essere rispettate le norme prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1976, n. 384, relativamente all' accessibilita' ed all' uso fondamentale.
Nel caso di inosservanza di tali prescrizioni il comune, previa diffida ad adempiere con l' assegnazione di un termine massimo di sessanta giorni, procede alla sospensione dell' autorizzazione.


Art. 23
(Vigilanza)

Fermi restando i controlli previsti dalle vigenti norme, la vigilanza sui complessi di cui alla presente legge e' esercitata dal comune e dalle autorita' competenti.
Qualora vengano riscontrate carenze il comune deve procedere a diffida e nei casi piu' gravi a sospensione e revoca delle autorizzazioni ai sensi del successivo articolo 24 nonche' all' applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 25 della presente legge.
La Regione ha facolta' di verificare l' osservanza delle norme della presente legge, per il tramite di personale regionale designato dall' assessore regionale competente.
Nell' esercizio delle loro funzioni gli incarichi della vigilanza hanno accesso o circolazione libera nei complessi.


Art. 24
(Sospensione e revoca dell' autorizzazione )

L' autorizzazione di cui al precedente articolo 13 puo' essere temporaneamente sospesa o revocata in ogni tempo dal comune quando venga meno alcuno dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio.
Nel caso di carenza di alcuno dei requisiti oggettivi o di mancata osservanza delle condizioni previste nell' autorizzazione oppure quando l' attivita' del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne riconosciuta o comunque abbia dato luogo ad irregolarita', si puo' procedere alla sospensione temporanea dell' autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato nel termine massimo di novanta giorni alle prescrizioni del comune; nei casi piu' gravi o nell' ipotesi prevista dall' articolo 100, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si puo' procedere all' immediata sospensione temporanea od alla revoca dell' autorizzazione.


Art. 25
(Sanzioni)

A chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge, ferma restando l' osservanza dell' intera normativa vigente, si applicano da parte del comune territorialmente competente, le seguenti sanzioni amministrative:
a) in caso di esercizio senza autorizzazione dei complessi ricettivi campeggistici, oltre alla chiusura immediata, il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni;
b) in caso vengano applicate tariffe superiori a quelle determinate ai sensi dell' articolo 21 della presente legge, il pagamento di una somma pari al doppio del profitto illecitamente conseguito. In casi di recidiva reiterata si procede a revoca dell' autorizzazione;
c) in caso di superamento della prevista capacita' ricettiva degli impianti, il pagamento di una somma pari al doppio del profitto illecitamente conseguito. Nei casi gravi di recidiva reiterata si procede a revoca dell' autorizzazione;
d) in caso di mancata esposizione al pubblico dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 13 o delle tariffe approvate ai sensi dell' articolo 21 della presente legge, il pagamento di una somma da L. 100.000 a lire 500.000;
e) in caso di pubblicizzazione di attrezzature e servizi del complesso ricettivo campeggistico non conformi a quelli esistenti o di eventuale classificazione difforme da quella approvata, il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000;
f) in caso di violazione di quanto previsto dal precedente articolo 2, ultimo comma, la somma di lire 50.000 per ogni giorno di sosta eccedente le 48 ore;
g) in caso di campeggio non autorizzato ai sensi del precedente articolo 5, il pagamento di una somma da L. 60.000 a L. 300.000.
Per l' applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.


Art. 26
(Interventi finanziari)

Al fine di sviluppare e migliorare i complessi campeggistici previsti nella presente legge e di promuovere verso di essi maggiori flussi turistici, la Regione Lazio interviene finanziariamente nelle forme e nei modi che saranno disciplinati dalle successive leggi regionale.


Art. 27
(Norme transitorie)

Le aree relative ai complessi di cui al precedente articolo 2, per i quali sono gia' state rilasciate autorizzazioni all' apertura ed all' esercizio, possono mantenere la loro destinazione d' uso e come tali essere inserite negli strumenti urbanistici in corso di adozione o nelle varianti di cui all' articolo 10 della presente legge.
I complessi, inseriti nelle aree di cui al comma precedente, sono tenuti ad adeguare le loro caratteristiche alle norme della presente legge mediante presentazione di istanze di concessione al sindaco limitate alle opere occorrenti all' adeguamento entro sei mesi dall' entrata in vigore dello strumento urbanistico.
La mancata esecuzione delle opere di adeguamento nei termini fissati dalla concessione comporta la chiusura dell' esercizio fino all' adeguamento degli obblighi di legge mediante nuova concessione.
Ai fini dell' inserimento degli strumenti urbanistici previsto dal precedente articolo 10, i complessi campeggistici esistenti alla data del 2 luglio 1974, inclusi totalmente o parzialmente nei territori di cui all' articolo 1, lettere a) e b), della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, sono perimetrati nella consistenza alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, ai sensi ed agli effetti dell' articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52, con deliberazione approvata dal consiglio comunale entro i tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite, per i complessi campeggistici che insistono nelle aree dei parchi regionali, le rispettive autorita' di gestione.
Ai titolari di complessi campeggistici, inclusi totalmente o parzialmente negli stessi territori di cui al comma precedente, realizzati dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, e per i quali sono state gia' rilasciate autorizzazione all' apertura ed all' esercizio, vengono assicurate dai comuni le concessioni di cui al precedente articolo 11 e l' autorizzazione di cui al precedente articolo 13, purche' entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ne facciano richiesta ai fini dell' impianto e dell' esercizio di analoghi complessi nelle aree di cui al precedente articolo 10.
Fino al rilascio della concessione dell' impianto, la cui istanza dovra' essere avanzata entro sessanta giorni dall' entrata in vigore dello strumento urbanistico, il sindaco puo' consentire l' esercizio dei complessi con autorizzazione provvisoria, sentito il parere degli enti di cui al precedente articolo 11.
L' autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere rilasciata per un periodo non superiore a dodici mesi e non costituisce sanatoria delle opere edilizie eventualmente realizzate ne' costituisce accettazione della destinazione data dai privati al terreno.
Le riduzioni del contributo per le opere di urbanizzazione previste dall' articolo 11- bis, primo comma, inserito nella legge regionale 12 settembre 1977, n. 35, ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, si applicano alla superficie di insediamento dell' unita' di soggiorno temporaneo, definita dall' articolo 6 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35.
Per gli edifici di servizio le riduzioni si applicano nei limiti fissati dall' articolo 11- bis, secondo comma, della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35.
Fino a quando, secondo le previsioni dell' articolo 7 della presente legge, saranno stabiliti i requisiti ai fini della classificazione, i comuni rilasciano le autorizzazioni all' esercizio di cui al precedente articolo 8 senza provvedere all' attribuzione della classifica, purche' sussistano i requisiti minimi fissati dal precedente articolo 9 e tutte le altre condizioni di legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.