La commissione Cultura ha adottato il testo unificato in materia di sport

Frutto della sintesi tra tre diverse proposte di legge, il testo verrà inviato agli operatori del settore per poi iniziare le audizioni dopo l'estate.
Foto impianto sportivo 27/07/2022 - La commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo, ha votato all’unanimità l’adozione del testo unificato di tre proposte di legge regionale in materia di sport. Si tratta della n. 29 del 16 maggio 2018 (“Riordino delle disposizioni in materia di sport”), della n. 125 del 27 febbraio 2019 (“Disciplina per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno delle attività sportive”) e della n. 193 del 24 ottobre 2019 (“Misure di sostegno finanziario alla pratica sportiva dei minori in favore delle famiglie in condizioni di disagio economico”). Subito dopo la votazione, la presidente della commissione ha annunciato che il testo verrà trasmesso agli operatori del settore, per poi programmare un ciclo di audizioni alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Il testo unificato, concernente “Disposizioni per la promozione, valorizzazione e sviluppo dell’attività sportiva”, è stato redatto da una sottocommissione e si compone di 33 articoli suddivisi in otto Capi.

Il Capo I (articoli 1-3) riguarda “Finalità e ambito di applicazione” e detta disposizioni “per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno dell’attività sportiva, degli impianti sportivi, per la tutela della salute e della sicurezza di coloro che praticano attività sportiva”. Per tali finalità, l’articolo due del testo elenca 18 obiettivi che la Regione promuove e favorisce, tra cui: l’accesso alla pratica sportiva di tutte le persone, senza alcuna distinzione, anche per favorire l’inclusione sociale e l’integrazione interculturale; la diffusione e il rispetto delle raccomandazioni della Carta europea dei diritti delle donne nello sport; la prevenzione di fenomeni negativi mediante la diffusione della cultura sportiva improntata alla lealtà e alla correttezza; la lotta al doping; la pratica dello sport fin dalla prima infanzia per contrastare il bullismo; convenzioni per l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici in orario extrascolastico; programmi per la pratica sportiva nei luoghi di lavoro; la realizzazione, la manutenzione e la riqualificazione degli impianti sportivi; la promozione territoriale in ambito sportivo, anche attraverso manifestazioni ed eventi; la formazione e l’innalzamento professionale degli operatori del settore.

Il Capo II (articoli 4-5) definisce le funzioni in capo alla Regione e quelle attribuite agli enti locali e agli enti di area vasta. Il Capo III disciplina la “Programmazione degli interventi”, imperniata sul Programma regionale triennale dello sport, che definisce obiettivi, tipologie di intervento meritevoli di contributi, criteri e modalità per l’individuazione dei soggetti beneficiari e le risorse finanziarie e strumentali necessarie per la sua attuazione. Previsti anche dei programmi annuali.

Il Capo IV (articoli 9-16) elenca le tipologie degli interventi, che riguarderanno:

-        Promozione dello sport e della pratica sportiva (articolo 9);
-        Iniziative in spazi e aree verdi (articolo 10);
-        Attività sportiva agonistica. Riconoscimento delle eccellenze sportive (articolo 11);
-        Buoni sport (articolo 12);
-        Impiantistica sportiva e relativa banca dati regionale. Convenzioni per l’accesso al credito sportivo (articolo 13);
-        Tutela della pratica sportiva e formazione (articolo 14);
-        Contributi per manifestazioni ed eventi sportivi di rilevanza regionale. Partecipazione a manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale (articolo 15);
-        Associazioni sportive centenarie del Lazio.

Nel Capo V (articoli 17-19) vengono definiti gli organismi di consultazione e partecipazione: l’Osservatorio regionale sullo sport (istituito presso la direzione regionale competente in materia di sport); la Consulta regionale per la promozione dello sport (istituita presso l’assessorato regionale competente in materia e presieduta dallo stesso assessore con delega allo sport). Nello stesso Capo (articolo 19), viene anche istituita la “Giornata regionale della promozione dello sport”, da svolgersi in un fine settimana di settembre individuato con deliberazione della Giunta regionale sulla base del Programmi previsti al Capo III.

Il Capo VI (articoli 20-21) è dedicato agli impianti sportivi, mentre il Capo VII (articoli 22- 26) contiene le disposizioni in materia di salute e sicurezza per la pratica dello sport, tra cui la creazione di un “Libretto sanitario sportivo telematico” e l’istituzione del Comitato tecnico-consultivo per la medicina dello sport. Infine, il Capo VIII (articoli 27-33) contiene le disposizioni finali e finanziarie, con la creazione di un “Fondo unico regionale per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno dell’attività sortiva e amatoriale”. A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio