| L.R. 25 Gennaio 1975, n. 13 |
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Modifica della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 recante norme per interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.
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Art.1 Il primo comma dell' art. 4 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 e' modificato come segue: << La Regione concorre al pagamento degli interessi relativi alle operazioni di cui alla lettera b) dell' art. 1 della presente legge, mediante l' erogazione di un contributo determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore per l' Industria, il Commercio e l' Artigianato, in misura non superiore al 10% annuo e comunque in misura inferiore al saggio di interesse praticato dall' Istituto di Credito sulla base di apposita convenzione >>. Art. 2 Gli oneri derivanti dalla predetta modifica all' art. 4 della legge regionale n. 7 rientrano nell' autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 18 settembre 1974, n. 54. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 25 gennaio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 22 gennaio 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |