Modifica della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 recante norme per interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

Numero della legge: 13
Data: 25 gennaio 1975
Numero BUR: 3
Data BUR: 04/02/1975

L.R. 25 Gennaio 1975, n. 13
Modifica della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 recante norme per interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.







Art.1

Il primo comma dell' art. 4 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 e' modificato come segue: << La Regione concorre al pagamento degli interessi relativi alle operazioni di cui alla lettera b) dell' art. 1 della presente legge, mediante l' erogazione di un contributo determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore per l' Industria, il Commercio e l' Artigianato, in misura non superiore al 10% annuo e comunque in misura inferiore al saggio di interesse praticato dall' Istituto di Credito sulla base di apposita convenzione >>.


Art. 2

Gli oneri derivanti dalla predetta modifica all' art. 4 della legge regionale n. 7 rientrano nell' autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 18 settembre 1974, n. 54.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 22 gennaio 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.