L.R. 13 Maggio 1985, n. 69 |
Interpretazione autentica dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74: << Norme per il controllo sugli atti degli enti locali. Attuazione dell' articolo 43 dello Statuto regionale >>.
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(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1985, n. 15) ARTICOLO UNICO Il primo comma dell' articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, va interpretato nel senso che non sono soggetti al controllo di legittimita' ivi previsto gli atti di cui all' elenco che segue in quanto esecutivi di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge o privi di carattere dispositivo: A) ATTI ESECUTIVI DI PROVVEDIMENTI GIA' ADOTTATI E PERFEZIONATI AI SENSI DI LEGGE: 1) le deliberazioni di revisione dei prezzi, nonche' le relative deliberazioni di pagamento in esecuzione degli articoli 1 e 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 741; 2) le deliberazioni di aggiornamento dei prezzi di progetto adottate ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741; 3) le deliberazioni di restituzione di ritenute di garanzia; 4) le deliberazioni di svincolo delle cauzioni; 5) le deliberazioni di liquidazione per forniture ed opere previste dal contratto; 6) le deliberazioni di approvazione degli stati di avanzamento e di concessione dei corrispondenti acconti per lavori previsti in contratto e nei limiti della previsione stessa; 7) le deliberazioni di accredito delle anticipazioni di cui all' articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741; 8) i contratti stipulati in esecuzione della delibera di approvazione del verbale di aggiudicazione o dello schema di contratto; 9) le deliberazioni di liquidazione di quote a carico dell' ente a seguito del riparto di spese consortili o di riparti relativi a spese dovute in base ad atti deliberativi esecutivi che li prevedano; 10) le deliberazioni di approvazione dei rendiconti del servizio di economato, di liquidazione e di reintegro di fondi in base e nei limiti dell' apposito regolamento; 11) le deliberazioni che approvano verbali di aggiudicazione di lavori e forniture in conformita' ai limiti ed alle prescrizioni di precedenti deliberazioni esecutive; 12) le deliberazioni in genere di liquidazione di spese gia' specificatamente individuate ed impegnate con precedenti deliberazioni esecutive; 13) gli atti meramente confermativi di altri atti gia' esecutivi a norma di legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito; 14) gli atti che ratificano, senza integrazioni o modificazioni atti sottoposti a controllo e resi gia' esecutivi, assunti in via di urgenza o per delega da altro organo dell' ente nei casi previsti dalla legge; 15) le deliberazioni di liquidazione agli amministratori di indennita' di missione e relativo rimborso spese per missione, preventivamente autorizzati con atti deliberativi purche' non comportino maggiori oneri finanziari; 16) le deliberazioni di liquidazione di gettoni di presenza agli amministratori ed ai componenti di Commissioni istituite con atto esecutivo, purche' non comportino maggiori oneri finanziari; 17) le deliberazioni di liquidazioni ai dipendenti della indennita' di missione e di compenso per lavoro straordinario entro i limiti dell' autorizzazione adottata con preventivi atti deliberativi esecutivi; 18) le deliberazioni di adeguamento dell' indennita' integrativa speciale; 19) le deliberazioni di concessione di congedi straordinari e di aspettative aventi carattere non discrezionale; 20) le deliberazioni di collocamento a riposo aventi carattere non discrezionale; 21) le deliberazioni relative agli aumenti periodici legati al decorso del tempo ivi compresi quelli anticipati per nascita di figli o benefici combattentistici; 22) le deliberazioni di nomina a seguito di concorsi pubblici in attuazione delle deliberazioni esecutive di approvazione dei verbali della commissione giudicatrice; 23) le deliberazioni di determinazione del trattamento economico in attuazione di provvedimenti esecutivi di applicazione dei contratti di lavoro emanati nelle forme di legge. B) ATTI PRIVI DI CARATTERE DISPOSITIVO: 1) le mozioni, gli ordini del giorno, le interrogazioni e le interpellanze; 2) le deliberazioni sull' ordine dei lavori; 3) le deliberazioni di approvazione dei verbali delle adunanze; 4) le proposte della Giunta al Consiglio per le quali non sia richiesto un voto del Consiglio medesimo; 5) le interrogazioni al Consiglio regionale; 6) gli atti di iniziativa di leggi, regolamenti ed atti amministrativi regionali; 7) le proposte di referendum su leggi, regolamenti ed atti amministrativi regionali; 8) i pareri non vincolanti resi ad altri soggetti; 9) le deliberazioni intervenienti nel procedimento dell' amministrazione finanziaria dello Stato in materia di accertamenti INVIM, IRPEF, ILOR; 10) le deliberazioni di richiesta di finanziamenti allo Stato, alla Regione e ad altri enti, da cui non derivino impegni finanziari a carico dell' ente deliberante; 11) le deliberazioni di controdeduzione alle proposte di modifica formulate dalla Regione nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici generali; 12) de deliberazioni di massima senza impegni di spesa, ivi comprese quelle concernenti le linee programmatiche dell' Amministrazione; 13) le proposte del comitato di gestione all' assemblea dell' unita' sanitaria locale; 14) le proposte delle unita' sanitarie locali alla Regione per l' adozione di provvedimenti di competenza di quest' ultima; 15) le osservazioni del consiglio comunale circa le deliberazioni delle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate; 16) le designazioni di rappresentanti dell' ente in collegi interni ed esterni all' ente alla cui nomina si provvede con atto successivo; 17) le deliberazioni riguardanti il ritiro di argomenti o la non discussione di argomenti iscritti all' ordine del giorno. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |