L.R. 10 Aprile 1989, n. 21 |
Valutazione dell' onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell' articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
|
(Pubblicata nel B.U. 29 aprile 1989, n. 21) Art. 1 1. la Regione, nei confronti del proprio personale ad essa comunque transitato da enti, gestioni e servizi interessati da provvedimenti legislativi, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma anche di organici, assume a proprio carico l' onere derivante al personale stesso in attuazione dell' articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, limitatamente ai periodi assicurativi connessi ai servizi prestati presso i diversi enti, gestioni e servizi di provenienza ed a quelli relativi ai servizi da questi riconosciuti utili ai fini giuridici ed economici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 2 1. Le norme contenute nel precedente articolo si applicano anche al personale regionale, proveniente dallo Stato, comunque transitato, per i servizi resi allo Stato con obbligo di trascrizione all' assicurazione generale INPS (Istituto nazionale per la previdenza sociale), che non siano ricongiungibili ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Art. 3 1. Agli effetti della presente legge, nessun onere e' assunto dalla Regione per i servizi che abbiano gia' dato luogo o che abbiano comunque concorso a dare luogo a trattamento di quiescenza da parte di qualsiasi altra cassa, istituto ente o fondo assicurativo. Art. 4 1. Ai fini dell' applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli 1 e 2, gli interessati dovranno produrre apposita domanda di ricongiunzione alle casse per le pensioni facenti parte gli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, inviando copia conforme alla Regione Lazio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale gia' inquadrato nei ruoli regionali, ovvero, per il personale assunto o transitato alla Regione successivamente alla predetta data, entro un anno dalla data di notifica del provvedimento di inquadramento nei ruoli regionali. Art. 5 1. L' onere per l' attuazione della presente legge, valutato, per l' anno 1988, in Lire 350 milioni, sara' iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo n. 27246 del bilancio di previsione per l' esercizio 1988 recante la seguente denominazione "spesa per la valutazione a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili, ai fini previdenziali, ai sensi dell' articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29". 2. Alla copertura finanziaria dell' onere di cui al precedente comma, di L. 350 milioni, si fara' fronte mediante riduzioni di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 31001 "fondo di riserva per spese obbligatorie". 3. Per gli esercizi futuri, alla quantificazione della spesa ed alla relativa copertura finanziaria, si provvedera' con legge di approvazione dei relativi bilanci. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |