Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio perl'anno finanziario 1989.

Numero della legge: 21
Data: 2 marzo 1990
Numero BUR: 7
Data BUR: 12/03/1990

L.R. 02 Marzo 1990, n. 21
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio perl'anno finanziario 1989.


(Pubblicata nel B.U. 12 marzo 1990, n. 0007, S.O. n. 3)


Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".


Art. 2

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B".


Art. 3

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 1979, n. 39 concernente: "Norme per l'esercizio dell'emodialisi nel Lazio", viene aggiunto il seguente articolo:

"Art. 21

1. Nelle more della piena attuazione della presente legge la Regione Lazio eroga contributi economici in favore di persone affette da insufficienza renale cronica e sottoposte ad emodialisi periodica per il tramite delle amministrazioni provinciali o comunali.

2. In attuazione del precedente comma, per l'anno 1989, viene stanziata la somma di L. 1.000 milioni iscritta nel capitolo n. 13602 che viene istituito con la denominazione: "Contributi economici a persone affette da insufficienza renale cronica". 3. Alla copertura della spesa di cui al precedente secondo comma si fa fronte con diminuzione di pari importo del capitolo di bilancio n. 27205, tabella B spesa legge regionale 15 giugno 1989, n. 40".


Art. 4

1. In deroga alle procedure della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 16, la somma di L. 850 milioni quale parte del maggior stanziamento di cui al capitolo n. 24301 denominato: "Contributi in conto capitale e mutui ad aziende agricole per investimenti relativi ad impianti di produzione di energie elettrica da fonti rinnovabili", e' destinata al finanziamento dei progetti di
valorizzazione energetica di biomasse legnose di cui al
Regolamento CEE n. 218/84.

2. La spesa di cui al precedente comma e' erogata in base alle convenzioni stipulate tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno e degli enti locali interessati.


Art. 5

1. La Regione interviene con contributi destinati ai comuni del comprensorio dei Castelli Romani per la realizzazione di servizi di emergenza e di assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 1989.

2. La Giunta regionale e' autorizzata a ripartire i fondi tra i comuni interessati in base alle esigenze di emergenza e assistenza determinatesi in dipendenza degli eventi sismici e nei limiti delle disponibilita' di bilancio.

3. L'autorizzazione di spesa prevista per il capitolo n.. 11779 di cui alla legge regionale 18 settembre 1981, n. 29 e' elevata a L. 500 milioni.


Art. 6

1. Il maggior stanziamento di L. 300 milioni previsto al capitolo n. 16031 del bilancio regionale 1989 e' destinato a favore della provincia di Roma per il sistema dei centri culturali permanenti.


Art. 7

1. La dizione del capitolo n. 16025 e' cosi' modificata: Capitolo n. 16205 "Spese per l'organizzazione ed effettuazione del festival artistico dell'Alto Lazio e del festival barocco di Viterbo".


Art. 8

1. Una quota dell'affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per l'acquisizione di beni e servizi, e' riservata, fino alla concorrenza massima del 4 per cento e comunque non inferiore al 2 per cento, a cooperative integrate con portatori di "handicaps", di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9.


Art. 9

1. L'autorizzazione contenuta nel secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 giugno 1989, n. 40, e' elevata di un importo di L. 1.084.722.458.987 ferme restando le modalita' e le condizioni stabilite nella predetta disposizione. La destinazione del predetto mutuo e' finalizzato alla copertura delle spese di investimento degli anni precedenti per la cui realizzazione era prevista l'assunzione di mutui, per i quali non si e' proceduto alla relativa contrazione, ovvero all'accertamento della corrispondente entrata.


Art. 10

1. L'elenco n. 4, allegato al bilancio 1989, e' modificato come segue:
a) e' inserita la lettera m) al capitolo n. 29822 con la dizione "Provvedimento legislativo di attuazione della disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1988, n. 30";
2) sono soppresse le lettere e) e g) del capitolo n. 29802;
3) sono soppresse le lettere b) e f) del capitolo n. 29821;
4) e' soppressa la lettera f) del capitolo n. 29822;
5) sono ridotti gli importi delle seguenti lettere del capitolo n. 29822:
lettera g) di L. 5.900 milioni; lettera l) di L. 4.700 milioni;
6) e' soppressa la lettera b) del capitolo n. 29831;
7) sono soppresse le lettere b) e c) del capitolo n.
29842;
8) e' soppressa la lettera d) del capitolo n. 29851;
9) sono ridotti gli importi delle lettere d) e f) del
capitolo n. 29852 rispettivamente di L. 30 milioni e L. 700
milioni;
10) e' soppressa la lettera g) del capitolo n. 29852.


Art. 11

1. Il quadro "A" allegato alla legge regionale 15 giugno 1989, n. 39 e' modificato come segue:
dopo la legge regionale 10 giugno 1988, n. 33 e' inserita la legge 9 settembre 1988, n. 58, articolo 32, primo comma, con la precisazione: "L'erogazione delle somme iscritte al capitolo n. 16205, avente la denominazione: "Spesa per l'organizzazione ed effettuazione del festival artistico dell'Alto Lazio e del festival barocco di Viterbo" avverra' in favore dell'ente o associazione che curera' la loro organizzazione e realizzazione".


Art. 12

1. La Giunta regionale e' autorizzata a procedere ad interventi urgenti ed indilazionabili connessi alla scadenza dei prossimi campionati di calcio, con particolare riguardo ai comuni che offriranno ospitalita' alle squadre partecipanti al girone finale, anche al di fuori delle procedure previste dalla legge regionale 17 luglio 1989, n. 46.

2. A tal fine l'autorizzazione di spesa e' elevata di L. 5.000 milioni mediante integrale utilizzazione dello stanziamento iscritto alla lettera c) del capitolo n. 29832 (al n. 4 allegato al bilancio).


Art. 13

1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere agli enti locali ed ai loro consorzi che provvedono ai pubblici servizi di trasporto di persone nel Lazio, anticipazione a copertura degli oneri finanziari che i predetti enti debbono sopportare in conseguenza della stipula del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri per il periodo 1989/1991, subordinatamente all'acquisizione degli atti deliberativi di recepimento del contratto, con l'indicazione degli oneri conseguenti all'applicazione del contratto stesso.

2. Le suddette anticipazioni saranno recuperate a favore del bilancio regionale in sede di erogazione dei contributi spettanti agli enti medesimi ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151.


Art. 14

1. L'importo di L. 14.000 milioni indicato al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 46 e' sostituito con l'importo di L. 16.700 milioni. In relazione a quanto precede l'autorizzazione di spesa per il 1989 e' elevata di
L. 2.700 milioni, alla cui copertura si prevvede mediante
riduzione dell'importo di L. 2.700 milioni dal capitolo n. 29852 di cui L. 2.000 milioni dalla lettera g) e L. 700 milioni dalla lettera f) della specificazione contenuta nell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1989.


Art. 15

1. L'integrazione finanziaria del capitolo n. 01502 di L. 1.350 milioni e' finalizzata per L.350 milioni che l'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo per il Lazio) provveda a completare gli interventi autorizzati in precedenti esercizi finanziari come previsto dall'articolo 15 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 58 a favore dei programmi di intervento per la disinfestazione del terreno agrario adiacente il lago di Bracciano in conseguenza del divieto di utilizzare il bromuro di metile, nonche' per il finanziamento dei progetti finalizzati allo sviluppo di colture alternative.

2. L'importo di L. 1.000 milioni e' destinato ad interventi dei servizi di trattamento di reflui oleari.


Art. 16

1. La presente legge e' finalizzata a dare attuazione agli adempimenti di cui ai punti da 1 a 4 dell'articolo 22 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, agli effetti della successiva redazione dell'elaborato contabile di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale n. 15 del 1977. In relazione a quanto precede, le variazioni apportate alla competenza sono da intendersi mere partite contabili, a carico delle quali non e' consentita l'assunzione di impegni di spesa.

[Tabelle "A" e "B" ed elenchi: Omissis].



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.