Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno1986, n. 21, concernente: "Contributi in favore di autotrasportatori artigiani di cose per conto di terzi".

Numero della legge: 23
Data: 18 aprile 1988
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1988

L.R. 18 Aprile 1988, n. 23
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno1986, n. 21, concernente: "Contributi in favore di autotrasportatori artigiani di cose per conto di terzi".

(Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1988, n. 12)


Art. 1

1. L' articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 21, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 3

1. Per ciascun esercizio finanziario e nei limiti del relativo stanziamento sono ammesse ai contributi le domande presentate in data non anteriore al 1o luglio dell' anno precedente e non posteriore al 30 giugno dell' anno cui l' esercizio si riferisce.

2. La Giunta regionale puo' autorizzare l' utilizzazione di somme stanziate in ciascun esercizio anche per domande che afferiscono a stanziamenti del precedente esercizio.

3. L' ordine di ammissione dei contributi segue la data di presentazione della domanda e, a parita' di questa, la data della fattura relativa all' investimento. >>.


Art. 2

1. L' articolo 4 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 21, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 4


1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere inoltrate all' assessorato competente in materia di artigianato della Regione entro e non oltre novanta giorni dalla data di stipula del contratto di acquisto o della fattura relativa all' acquisto del mezzo.

2. Ai fini della concessione dei contributi, i richiedenti debbono produrre, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, la seguente documentazione:
a) copia autenticata o conforme all' originale della fattura relativa all' acquisto del mezzo;
b) copia autenticata o conforme all' originale della carta di circolazione o del foglio di via;
c) copia autenticata o conforme all' originale dell' autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi;
d) certificato di iscrizione all' albo delle imprese artigiane, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda.

3. Le imprese artigiane, beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge, possono presentare una ulteriore domanda solo dopo che sia trascorso un anno dalla data di presentazione della precedente domanda. >>

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.