Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento bufalino nella Regione Lazio.

Numero della legge: 40
Data: 22 maggio 1995
Numero BUR: 15
Data BUR: 07/06/1995

L.R. 22 Maggio 1995, n. 40
Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento bufalino nella Regione Lazio.

(Pubblicata nel B.U. 07 giugno 1995, n. 15, S.O. n. 5)



Art. 1
(Finalita')

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, promuove il miglioramento, l'incremento e il potenziamento dell'allevamento bufalino, nonché l'espansione dell'attivita' commerciale e distributiva connessa, la promozione dell'associazione e cooperazione del settore, l'utilizzazione della ricerca scientifica.

2. La Regione favorisce in particolare, l'assistenza tecnica agli allevatori di bufali singoli o associati; l'assistenza sanitaria degli allevamenti bufalini lo svolgimento dei corsi per la formazione professionale degli addetti; il servizio di fecondazione artificiale; la realizzazione di impianti per lo svezzamento e ingrasso degli annutoli, per la trasformazione e commercializzazione della carne, del latte e suoi derivati.

3. La Regione favorisce, inoltre la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti degli allevamenti bufalini, sia di carne che lattiero-caseari, mediante l'affermazione del proprio marchio di origine, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 4 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 2
(Ricerca, sperimentazione, aggiornamento)

1. La Regione al fine di promuovere il razionale sviluppo degli allevamenti bufalini concede contributi a fondo perduto o interviene per:
a) effettuare indagini e ricerche sulle dinamiche degli allevamenti ed il miglioramento delle razze, sulle tecniche di allevamento al fine di incrementare il patrimonio bufalino regionale di pregio;
b) sperimentare ed applicare nuove tecniche d'allevamento bufalino, con particolare riguardo ai problemi della fecondazione artificiale, anche attraverso l'acquisto di seme per l'allevamento e l'acclimatamento di razze miglioratrici;
c) istituire idonei incentivi per favorire la specializzazione di laureandi o neolaureandi nel settore dell'allevamento bufalino;
d) sviluppare la cooperazione e curare la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti al settore;
e) favorire nuove e piu' adeguate forme di commercializzazione, conservazione e trasformazione dei prodotti dell'allevamento bufalino allo scopo di regolare la produzione e l'offerta e di incrementare il consumo, sia della carne che dei prodotti lattiero-caseari, anche tramite apposite campagne promozionali dirette ad orientare i consumatori attraverso l'affermazione del proprio marchio d'origine, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 4 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.


Art. 3
(Beneficiari)

1. I destinatari dei contributi possono essere:
a) allevatori singoli o associati in cooperative e loro consorzi per le iniziative di cui al precedente articolo 1;
b) cooperative, loro consorzi, enti locali singoli o associati, istituti e laboratori pubblici di ricerca per le iniziative di cui al precedente articolo 2.


Art. 4
(Finanziamenti)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1 sono previsti i seguenti interventi:
a) contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 50 per cento elevato al 70 per cento per gli allevamenti bufalini situati in zone delimitate montane o dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni, delle spese ammesse a finanziamento, per le attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del successivo articolo 6;
b) concorso nel pagamento degli interessi per prestiti agevolati della durata di anni 3, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ammessa e non coperta da contributo, ad integrazione dei contributi di cui alla precedente lettera a);
c) contributi in conto capitale nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile in favore delle cooperative, consorzi di cooperative, associazioni di categoria, per le iniziative di cui alle lettere d), e), f) e g) del successivo articolo 6;
d) contributi per la realizzazione di organiche strutture produttive e per l'ammodernamento di quelle esistenti con particolare riferimento a strutture singole o associate per l'allevamento dei bufali da macello.

2. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi per operazioni effettuate ai sensi della precedente lettera b) e' quello previsto dall'articolo 12, lettere b) e c) della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69.

3. Si applica altresi' l'articolo 12 della predetta legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, per l'attuazione della lettera d) del precedente comma.

4. Quando gli allevatori richiedenti in forma singola od associata sono, al momento della presentazione della domanda, giovani di eta' inferiore ai 40 anni ed in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione professionale promosso dalla Regione ai sensi della lettera c) del precedente articolo 1, i contributi in conto capitale di cui alla lettera a) del precedente primo comma, sono rispettivamente aumentati fino ad un massimo del 70 per cento e 90 per cento.


Art. 5
(Qualifica di allevatore)

1. Ai fini della presente legge si considera allevatore e pertanto destinatario delle agevolazioni di cui alla presente legge, chiunque si dedica all'allevamento dei bufali, sia come attivita' principale e sia come attivita' secondaria, con almeno 5 capi.

2. La Regione riconosce le associazioni degli allevatori di bufali che abbiano i requisiti minimi previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 6
(Programmi di intervento)

1. La Giunta regionale, propone entro il 30 giugno di ogni anno, al Consiglio regionale, per l'approvazione i programmi di intervento per la tutela, valorizzazione e sviluppo dell'allevamento bufalino che comprendono le seguenti iniziative:
a) ristrutturazione ed ammodernamento degli allevamenti; realizzazione di impianti e strutture di svezzamento e ingrasso degli annutoli e per la conservazione, trasformazione e commercializzazione della carne, del latte e dei suoi derivati;
b) acquisto di macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attivita' di allevamento;
c) acquisto di riproduttori;
d) svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento, nonché di conferenze teorico-pratiche;
e) istituzione di borse di studio per i laureandi e neolaureandi per tesi di laurea concernenti l'allevamento bufalino o corsi di specializzazione;
f) programmi di attivita' promozionale per la diffusione e la migliore conoscenza dei prodotti dell'allevamento bufalino di origine laziale;
g) organizzazione di convegni, seminari, mostre per la valorizzazione dei prodotti bufalini laziali;
h) stampa di pubblicazioni e periodici concernente l'allevamento del bufalo.


Art. 7

(Domande, concessioni, agevolazioni)

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge vanno presentate ai settori decentrati dell'agricoltura, competenti per territorio corredate da piano finanziario, preventivo di spesa e relativo progetto da relazione illustrativa dell'iniziativa, da progetto tecnico e computo metrico estimativo per le lettere a) e b) del precedente articolo 6.

2. Le domande debbono essere corredate da relazione descrittiva analitica e preventivo spese per lo studio e le ricerche di cui al precedente articolo 2.

3. I settori decentrati dell'agricoltura, provvedono all'istruttoria delle pratiche, trasmettendo le medesime all'Assessorato agricoltura per l'ulteriore corso amministrativo.

4. Il Presidente della Giunta regionale, previa approvazione del programma da parte del Consiglio regionale ai sensi del precedente articolo 6 provvede alla erogazione dei contributi di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma del precedente articolo 4 accreditando i relativi importi ai settori decentrati dell'agricoltura competenti per territorio.

5. Il nulla-osta per la concessione del prestito agevolato di cui alla lettera c) del primo comma del precedente articolo 4 e' concesso dal settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio, previa approvazione del programma da parte del Consiglio regionale, ai sensi del precedente articolo 6.

6. I richiedenti nella domanda devono dichiarare di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali o nazionali o dalla CEE (Comunita' Economica Europea) contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente erogatore e la somma ricevuta.

7. I beneficiari di contributi regionali di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 4, dovranno presentare apposito rendiconto entro un anno dalla riscossione del contributo, provvedendo a restituire le somme eventualmente non utilizzate. Ove la restituzione non dovesse avvenire i settori decentrati provvederanno al recupero nei modi di legge.


Art. 8
(Programma di destagionalizzazione dei parti)

1. Dall'annata agraria successiva all'approvazione della presente legge, viene istituito per la durata di cinque anni un contributo di L. 150.000, a fattrice bufalina, per quegli allevatori che si impegnano a destagionalizzare i parti del proprio allevamento.

2. Tale contributo e' triennale e viene erogato a condizione che la domanda presentata al settore decentrato dell'agricoltura sia corredata da idonea documentazione, attestante il conferimento di almeno il 65 per cento della produzione annuale di latte bufalino aziendale, tra i mesi di marzo e ottobre, e da certificazione veterinaria che attesti che tra il 10 agosto e il 20 gennaio non si siano verificati parti nell'allevamento in misura superiore al 5 per cento delle bufale in produzione.



Art. 9
(Oneri finanziari)

1. Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge vengono istituiti nel bilancio di previsione per l'anno 1995 i seguenti capitoli: Capitolo n. 21181 avente la seguente denominazione: «Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento
bufalino laziale e per la realizzazione di impianti e strutture, lettera a), articolo 4» lire 800 milioni;
Capitolo n. 21182 avente la seguente denominazione:
«Contributo in conto interessi per prestiti a tasso agevolato a favore degli esercenti l'allevamento bufalino lettera b), articolo 4» lire 100 milioni:
Capitolo n. 21183 avente la seguente denominazione: "Finanziamenti per l'attivita' ai sensi delle lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 6» lire 100 milioni.

2. La copertura finanziaria, per l'anno 1995, viene assicurata mediante utilizzo della somma di lire 1.000 milioni, all'uopo accantonata nel fondo globale, capitolo n. 29002, elenco n. 4, lettera f) del bilancio 1995.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.