"Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche".

Numero della legge: 44
Data: 31 dicembre 2002
Numero BUR: 1 S.O. 7
Data BUR: 10/01/2003

L.R. 31 Dicembre 2002, n. 44
"Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche".


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:



Art. 1
(Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, come modificato dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10
e dalla legge regionale 6 settembre 2001, n. 24)


1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 38/1999, come modificato dalla l.r. 10/2001 e dalla l.r. 24/2001, è abrogato.

2. Al comma 5 dell’articolo 33 della l.r. 38/1999 le parole: “o degli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale”, sono soppresse.

3. Al comma 6 dell’articolo 33 della l.r. 38/1999 le parole : “o rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale”, sono soppresse.

4. Al comma 7 dell’articolo 33 della l.r. 38/1999 le parole : “o degli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale”, sono soppresse.

5. Al comma 8 dell’articolo 33 della l.r. 38/1999 le parole : “o di conformità”, sono soppresse.

6. Al comma 9 dell’articolo 33 della l.r. 38/1999 le parole : “o agli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale”, sono soppresse.



Art. 2
(Inserimento dell’articolo 63bis nella l.r. 38/1999)


1. Dopo l’articolo 63 della l.r. 38/1999 è inserito il seguente:
“Art. 63 bis
(Primo PTPG e prima verifica di compatibilità del PUCG)


1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, lettera c), la provincia adotta il PTPG, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, entro il 31 dicembre 2003. Decorso inutilmente tale termine, la Regione attiva i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 74.

2. La provincia effettua la verifica di compatibilità del PUCG, di cui all’articolo 33, comma 3, a decorrere dalla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell’articolo 21, comma 12.

3. La provincia che ha eventualmente adottato, entro la data di entrata in vigore della presente legge, il piano territoriale di coordinamento ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, in corso di verifica di compatibilità da parte della Regione, adegua tali piani, entro il termine di cui al comma 1, ai contenuti del PTPG previsti dall’articolo 20, con le procedure disciplinate dall’articolo 21. In tale caso, ai fini della verifica di compatibilità del PUCG, si applica la disposizione di cui al comma 2.”.




Art. 3
(Modifica all’articolo 65 della l.r. 38/1999)


1. Al comma 1 dell’articolo 65 della l.r. 38/1999, le parole “dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell’articolo 21, comma 12.”.


Art. 4
(Modifiche all’articolo 66 della l.r. 38/1999, come modificato dalla legge regionale 4 settembre 2000, n. 28, dalla l.r.10/2001 e dalla l.r. 24/2001)


1. Il comma 1 dell’articolo 66 della l.r. 38/1999, come modificato dalla l.r. 28/2000, dalla l.r. 10/2001 e dalla l.r. 24/2001, è sostituito dal seguente:
“1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi compreso quelle derivanti da accordi di programma, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, adottati dai comuni fino alla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell’articolo 21, comma 12, continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti, ferma restando, comunque, l’applicazione delle procedure di pubblicità previste dall’articolo 49, comma 2, per le varianti che costituiscono oggetto di accordo di programma.”.


Art. 5
(Modifiche all’articolo 67 della l.r. 38/1999)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 67 della l.r. 38/1999 è aggiunto il seguente:
“2bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, relativamente alle competenze del comitato e ai fini di cui all’articolo 66, comma 1 , il comitato esercita le funzioni già di competenza della prima sezione di cui al comma 2, concernente i piani e gli strumenti urbanistici adottati dai comuni entro la data di pubblicazione del primo PTPG.”.

Art. 6
(Dichiarazione d’urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 31 dicembre 2002

Storace

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.