L.R. 12 Settembre 1977, n. 34 |
Norme concernenti l' attivita' regionale per l' accertamento dei requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti di edilizia residenziale pubblica per cooperative e privati.
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Art. 1 La Regione provvede all' accertamento dei requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti di edilizia residenziale pubblica per cooperative e privati secondo le modalita' e disposizioni di cui alla presente legge. Il Presidente della Giunta regionale emana gli atti e i provvedimenti concernenti il suddetto accertamento previo parere della commissione regionale di cui al successivo art. 2. Art. 2 E' costituita la commissione regionale incaricata di svolgere la preliminare attivita' di riscontro tecnico - giuridico e la conseguente emissione di pareri in ordine all' accertamento dei requisiti dei soggetti di cui al precedente articolo. La commissione, nominata dal Presidente della Giunta regionale, e' cosi' composta: due membri, anche estranei all' amministrazione regionale, con funzioni rispettivamente di presidente e di vice presidente, esperti in discipline giuridico - amministrative indicati dal Consiglio regionale in un' unica votazione con voto limitato ad un nome; l' esperto che riportera' il maggior numero di voti svolgera' la funzione di presidente; tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative su base regionale designati dalle rispettive organizzazioni; il presidente dell' Istituto autonomo per le case popolari del Lazio, o suo delegato, competente per territorio, in relazione alla trattazione delle pratiche di pertinenza; tre funzionari della Regione. Svolge le mansioni di segretario un dipendente della Regione in servizio presso l' assessorato competente, con qualifica funzionale non inferiore a collaboratore. La commissione, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale degli uffici dell' assessorato competente della Regione nonche' degli uffici degli Istituti autonomi per le case popolari. Art. 3 I componenti la commissione, ad eccezione dei presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e le relative spese fanno carico sul capitolo n. 10239 del bilancio della Regione Lazio per l' anno 1977 che presenta la necessaria disponibilita' e, per i successivi anni, sui corrispondenti capitoli. Art. 4 Per la validita' delle sedute della commissione e' sufficiente la partecipazione di meta' piu' uno dei suoi componenti. I pareri sono resi a maggioranza dei presenti; nel caso di parita' prevale il voto del presidente. Art. 5 Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31, sesto comma dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 12 settembre 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 6 settembre 1977. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |