Attuazione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67. Autorizzazione all'assunzione dei mutui previsti dall'articolo 3

Numero della legge: 3
Data: 21 gennaio 1994
Numero BUR: 3
Data BUR: 29/01/1994

L.R. 21 Gennaio 1994, n. 3
Attuazione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67. Autorizzazione all'assunzione dei mutui previsti dall'articolo 3



Art. 1

1. La Regione, ai fini del ripianamento dei disavanzi della spesa sanitaria corrente relativi agli esercizi 1989 e 1990, disciplinato dai commi 2 e 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, stipula i mutui previsti dalla citata legge n. 67 del 1993, con gli istituti bancari tesorieri delle unita' sanitarie locali e degli altri enti sanitari che gestiscono servizi sanitari costituiti in pool, rientranti nell'elenco degli istituti all'uopo abilitati dal decreto ministeriale 7 maggio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il pool degli istituti bancari tesorieri e' costituito a cura della Banca di Roma nella sua qualita' di capofila.



Art. 2

1. L'onere dell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 1 e' assunto:
a) per l'anno 1989, a carico del bilancio dello Stato ai sensi del comma 2, dell'articolo 3, del citato decreto-legge n. 9 del 1993, convertito in legge;
b) per l'anno 1990, a carico del bilancio dello Stato e di quello della Regione nella misura e secondo le modalita' previste dai commi 3, 3- bis e 3-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334.


Art. 3

1. La Giunta regionale valuta l'offerta che deve essere formulata nel rispetto della normativa in vigore, ed autorizza il Presidente della Giunta regionale stessa a sottoscrivere i relativi contratti di mutuo.



Art. 4

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.