Interventi urgenti e straordinari a favore delle popolazioni, anche di altre Regioni, colpite da calamita' naturali.

Numero della legge: 93
Data: 6 dicembre 1980
Numero BUR: 33
Data BUR: 06/12/1980

L.R. 06 Dicembre 1980, n. 93
Interventi urgenti e straordinari a favore delle popolazioni, anche di altre Regioni, colpite da calamita' naturali.



Art. 1


La Regione Lazio, al fine di realizzare interventi straordinari ed urgenti in favore delle popolazioni, anche di altre Regioni, colpite da calamita' naturali e nel rispetto dei principi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, istituisce nel proprio bilancio di previsione per l' anno 1980 il capitolo di spesa n. 08593 denominato:
<< Interventi urgenti e straordinari per la protezione civile di competenza regionale (legge 8 dicembre 1970, n. 996) >> con uno stanziamento di competenza e cassa di L. 2.000.000.000.



Art. 2


La Giunta regionale, ai fini della attuazione del disposto del precedente articolo 1, e' autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi che si rendessero, di volta in volta, necessari dandone contestuale comunicazione al Consiglio e riferendo periodicamente alle Commissioni consiliari permanenti competenti sugli interventi effettuati, le somme erogate e i risultati conseguiti.



Art. 3


All' onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione in termini di competenza degli stanziamenti dei seguenti capitoli:
capitolo n. 25801 - Spese concernenti i servizi di trasporto per il personale regionale (legge regionale 20 maggio 1977, n. 16) L. 200.000.000;
capitolo n. 25811 - Spese concernenti i servizi di mensa per il personale regionale (legge regionale 9 febbraio 1979, n. 14) L. 300.000.000;
capitolo n. 25251 - Indennita' ai coordinatori di settori ed uffici (articolo 51, legge regionale 29 maggio 1973, n. 21) (Spese obbligatorie) L. 300.000.000;
capitolo n. 28011 - Fondo di riserva per le spese impreviste L. 200.000.000;
ed iscrizione, in termini di competenza della somma di L. 1.000.000.000 al capitolo n. 3331 << Recupero dagli uffici periferici etc... >> e riduzione in termini di cassa, dello stanziamento del capitolo n. 28021 (fondo di riserva per le integrazioni delle previsioni di cassa) per l' importo di L. 2.000.000.000.
La somma complessiva di L. 2.000.000.000 si iscrive sia in termini di competenza che in termini di cassa, al capitolo n. 08593 di cui al precedente articolo 1 della presente legge.



Art. 4


La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.